Interpello ambientale 12 Agosto 2026
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo all’individuazione del luogo di spedizione, delle Autorità competenti e dei soggetti rilevanti nelle procedure di spedizione transfrontaliera di rifiuti di cui al Regolamento (UE) 2024/1157
Con istanza di interpello è stato richiesto a questo Ministero di fornire chiarimenti in merito a problematiche interpretative circa la corretta identificazione dei soggetti responsabili della spedizione di rifiuti di cui al regolamento (UE) 2024/1157, anche ai fini della tracciabilità del percorso dei rifiuti lungo l’intera catena gestionale. In particolare:
1. si chiede di chiarire se, nell'ambito delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti disciplinate dal Regolamento (UE) 2024/1157, qualora il rifiuto sia stato originariamente prodotto in un determinato sito e successivamente trasferito presso un diverso impianto autorizzato nel quale sia detenuto prima della spedizione transfrontaliera, il luogo di spedizione debba essere individuato nel sito di produzione originaria del rifiuto oppure nel sito autorizzato presso il quale il rifiuto è detenuto al momento della spedizione e dal quale il trasporto internazionale viene materialmente avviato. Si chiede altresì di chiarire quale debba essere considerata l'autorità competente di spedizione quando il luogo di produzione del rifiuto e il luogo dal quale la spedizione prende concretamente avvio ricadano nella competenza territoriale di autorità differenti, con particolare riferimento ai casi in cui la normativa regionale attribuisca le funzioni di autorità competente a Province, Città metropolitane o altri enti territoriali;
2. Si chiede di chiarire come debbano essere coordinati, ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) 2024/1157, i ruoli del produttore originario del rifiuto, del soggetto che detiene il rifiuto al momento della spedizione e del notificatore qualora tali figure non coincidano. Si chiede inoltre se la presenza di un detentore intermedio autorizzato possa assumere rilievo ai fini dell'individuazione del luogo di spedizione e della relativa autorità competente;
3. si chiede di specificare quali soggetti e quali siti debbano essere indicati nella documentazione di notifica prevista dal Regolamento (UE) 2024/1157 nei casi in cui il produttore originario del rifiuto, il detentore del rifiuto al momento della spedizione, il notificatore, il luogo di effettiva partenza della spedizione non coincidano.
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