Decreto 7 novembre 2008
Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(GU n. 284 del ...
ID 26905 | 14 Agosto 2026 / Allegato
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o provi o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo all’individuazione del luogo di spedizione, delle Autorità competenti e dei soggetti rilevanti nelle procedure di spedizione transfrontaliera di rifiuti di cui al Regolamento (UE) 2024/1157
Con istanza di interpello è stato richiesto a questo Ministero di fornire chiarimenti in merito a problematiche interpretative circa la corretta identificazione dei soggetti responsabili della spedizione di rifiuti di cui al regolamento (UE) 2024/1157, anche ai fini della tracciabilità del percorso dei rifiuti lungo l’intera catena gestionale. In particolare:
1. si chiede di chiarire se, nell'ambito delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti disciplinate dal Regolamento (UE) 2024/1157, qualora il rifiuto sia stato originariamente prodotto in un determinato sito e successivamente trasferito presso un diverso impianto autorizzato nel quale sia detenuto prima della spedizione transfrontaliera, il luogo di spedizione debba essere individuato nel sito di produzione originaria del rifiuto oppure nel sito autorizzato presso il quale il rifiuto è detenuto al momento della spedizione e dal quale il trasporto internazionale viene materialmente avviato. Si chiede altresì di chiarire quale debba essere considerata l'autorità competente di spedizione quando il luogo di produzione del rifiuto e il luogo dal quale la spedizione prende concretamente avvio ricadano nella competenza territoriale di autorità differenti, con particolare riferimento ai casi in cui la normativa regionale attribuisca le funzioni di autorità competente a Province, Città metropolitane o altri enti territoriali;
2. Si chiede di chiarire come debbano essere coordinati, ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) 2024/1157, i ruoli del produttore originario del rifiuto, del soggetto che detiene il rifiuto al momento della spedizione e del notificatore qualora tali figure non coincidano. Si chiede inoltre se la presenza di un detentore intermedio autorizzato possa assumere rilievo ai fini dell'individuazione del luogo di spedizione e della relativa autorità competente;
3. si chiede di specificare quali soggetti e quali siti debbano essere indicati nella documentazione di notifica prevista dal Regolamento (UE) 2024/1157 nei casi in cui il produttore originario del rifiuto, il detentore del rifiuto al momento della spedizione, il notificatore, il luogo di effettiva partenza della spedizione non coincidano.
...segue in allegato
Fonte: MASE
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