// Documenti disponibili n: 46.344
// Documenti scaricati n: 36.223.477
CIIP, 21.01.2021
Il GdL CIIP sul Rischio Chimico e Cancerogeno (coord. dr. Carlo Sala) ha fatto alcune osservazioni sulla proposta della Commissione Europea (COM(2020) 571 final) di una quarta modifica della Direttiva 2004/37/CE, per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Per contribuire al miglioramento di tale proposta, nel documento allegato si articolano alcune osservazioni, che vengono di seguito sintetizzate:
1. La proposta, positivamente, inserisce in Allegato III i valori limite per due nuove sostanze o classi di tali sostanze (Acrilonitrile e composti del Nichel) e riduce il valore limite per il Benzene.
2. Tuttavia, essa non tiene sufficientemente in considerazione gli sviluppi delle conoscenze e della regolamentazione Europea sviluppata, ad esempio, nell’ambito dei Regolamenti REACH e CLP.
3. In particolare, il numero di sostanze o gruppi di sostanze considerate (meno di 30) è molto basso e non contempla nemmeno alcune di quelle già inserite nella Candidate List secondo il Regolamento REACH.
4. I limiti proposti talvolta non rappresentano i valori più bassi applicabili, già esistenti in taluni Paesi Membri o indicati da Agenzie internazionali. Inoltre talvolta la loro completa adozione è prevista in un intervallo di tempo estremamente lungo, con la possibilità che questo determini ulteriori inaccettabili casi di patologia neoplastica nei lavoratori esposti.
5. Nonostante le esplicite affermazioni nelle Direttive 2019/130 e 2019/983, le sostanze reprotossiche e taluni farmaci pericolosi riconosciuti come potenziali cancerogeni o mutageni, non sono state prese in considerazione, come sarebbe stato invece auspicabile, introducendole, rispettivamente, in Allegato III o in Allegato I della Direttiva 2004/37/CE.
6. La proposta non prende in esame l’esigenza di riesaminare la metodologia per stabilire valori limite, in modo che essi siano finalmente conformi a quanto previsto dall’art.168 dei Trattati. Si rileva, infatti, l’opportunità di definire due tipi di valore limite, Health Based (NOAEL, LOAEL, DNEL) o Risk Based, in funzione della esistenza o meno di chiare prove di valori di soglia per una determinata sostanza. In assenza di questa, il valore limite potrebbe essere determinato in modo da ridurre per quanto possibile il rischio definendo un intervallo, indipendente dalla sostanza, di predefinite probabilità di effetto.
Nel febbraio del 2017 CIIP ha rivolto ai parlamentari un'altra lettera sullo stesso tema (citata come All.1 a pag.3 del documento).
...
Fonte: CIIP
Collegati

Penale Sent. Sez. 4 Num. 12094 Anno 2019
Presidente: MENICHETTI CARLA
Relatore: DAWAN DANIELA
Data Udienza: 22/11/2018
Ritenuto in fatto
La Cor...

ID 20242 | 26.08.2027 / RT Giugno 2023 / Pubblicato PAF agosto 2023
Il PAF -Portale Agent...

Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero vapori.
Entrata in vigore: 04 Febbraio 2018
GU n. 4 del 05.01.2018
_________
Art. 1. Campo ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024