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Decreto Ministeriale 12 settembre 1958

Decreto Ministerialel 12 settembre 1958

Decreto Ministeriale 12 settembre 1958 / Registro infortuni

Istituzione del registro degli infortuni.

(G.U. n. 244 del 9 ottobre 1958)
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Modificato da: 
Decreto 10 agosto 1984
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 Decreto 5 dicembre 1996
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Decreto Ministeriale 12 settembre 1958
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Art. 1 Il registro degli infortuni, che le aziende hanno l'obbligo di tenere sul luogo di lavoro, a norma dell'art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, deve essere conforme al modello allegato al presente decreto (lett. A) e deve riportare nella copertina od in altra sua parte, le note esplicative allegate (lett. B).

Art. 2 Il registro degli infortuni deve essere intestato alla azienda alla quale si riferisce, legato e numerato in ogni pagina. Prima di essere messo in uso, il registro deve essere presentato all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale, constatata la conformità del registro al modello stabilito col presente decreto, lo contrassegna in ogni sua pagina, dichiarando nella ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono e la data del rilascio. Il registro deve essere tenuto senza alcun spazio in bianco; le scritturazioni devono essere fatte con inchiostro indelebile; non sono consentite abrasioni e le eventuali rettifiche o correzioni debbono eseguirsi in modo che il testo sostituito sia tuttavia leggibile. Il registro deve essere conservato almeno per quattro anni dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data in cui fu vidimato.

Art. 3 Il registro degli infortuni deve essere istituito entro il 31 dicembre 1958 e deve essere costantemente tenuto aggiornato a cura dell'azienda.
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