Slide background




Sentenza CP n. 29323 del 19 luglio 2024

ID 22451 | | Visite: 1426 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/22451

Sentenza CP n  29323 del 19 luglio 2024   Responsabilit  CSP   CSE

Sentenza CP n. 29323 del 19 luglio 2024 / Responsabilità CSP / CSE

ID 22451 | 21.08.2024 / In allegato Sentenza completa

Crollo di una trave in costruzione. Responsabilità del Coordinatore della sicurezza sia per la fase di progettazione che per quella di esecuzione.

AA nella qualità di direttore dei lavori e di Coordinatore della sicurezza sia per la fase di progettazione che per quella di esecuzione, per negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro, cagionato il decesso di E.E., operaio alle dipendenze della B.B. Costruzioni Spa, avvenuto per violento trauma compressivo del torace e dell'addome, con fratture costali multiple e conseguente lacerazione per scoppio del cuore, del pericardio e del fegato.

- Intervenuta violazione delle norme degli artt. 91 (Obblighi CSP / ndr) e 92 (Obblighi CSE / ndr) del D.Lgs. n. 81 del 2008 in quanto:

- nel ruolo di CSP, AA non ha analizzato, la specifica fase di lavoro relativa alla costruzione dei muri perimetrali in calcestruzzo armato e non avesse indicato le relative procedure esecutive, oltre che i nominativi delle imprese esecutrici tenute ad attuare gli apprestamenti, le attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;

- nel ruolo di CSE, AA non ha verificato con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle misure di prevenzione contenute, seppure genericamente, nei piani di sicurezza, e non avesse aggiornato il PSC in relazione ai lavori di costruzione del muro perimetrale in cemento armato e della trave a sbalzo anch'essa in cemento armato, altresì omettendo di verificare sia l'idoneità dei piani di sicurezza che l'applicazione dei criteri di costruzione delle opere provvisionali ivi comprese.

Contestata, inoltre, la omessa sua adozione, nella ricoperta posizione di CSE, di un'adeguata tutela dal rischio interferenziale, del tutto sussistente nel caso di specie.

La Cassazione rigetta il ricorso.
_______

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Sentenza CP n. 29323 del 19 luglio 2024.pdf
 
185 kB 74

Tags: Sicurezza lavoro Rischio cantieri Abbonati Sicurezza

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Giu 30, 2025 87

Decisione 2008/823/CE

Decisione 2008/823/CE ID 24194 | 30.06.2025 Decisione 2008/823/CE della Commissione, del 22 ottobre 2008, che modifica la decisione 95/319/CE che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 288 del 30.10.2008)… Leggi tutto
Giu 30, 2025 84

Decisione 95/319/CE

Decisione 95/319/CE / Comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro ID 24193 | 30.06.2025 Decisione 95/319/CE della Commissione, del 12 luglio 1995, che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (GU L 188 del 9.8.1995) Modifiche:- M1 Decisione… Leggi tutto
Giu 28, 2025 210

D.g.r. 16 giugno 2025 - n. XII/4563 / Campagne di Citizen Science: rischio di esposizione al gas radon

D.g.r. 16 giugno 2025 - n. XII/4563 / Campagne di Citizen Science: rischio di esposizione al gas radon in ambienti chiusi ID 24185 | 28.06.2025 Regione Lombardia D.g.r. 16 giugno 2025 - n. XII/4563Campagne di Citizen Science, di informazione e di sensibilizzazione per la prevenzione e protezione… Leggi tutto

Più letti Sicurezza