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Rumore: "Come evitare o ridurre l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro"
Guida non vincolante di buone prassi per l’applicazione della Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)
La struttura della nuova direttiva 2003/10/CE, che si basa sull’articolo 137 del trattato sull’Unione europea, è molto più chiara, in quanto segue l’approccio preventivo della direttiva quadro 89/391/CEE, di cui rappresenta la 17a direttiva particolare.
La direttiva 86/188/CEE però, fondata su una base giuridica differente (l’articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità europea), non seguiva tale approccio preventivo. Ne consegue che la direttiva non permetteva di stabilire obiettivi chiari: prevenzione dei rischi, valutazione dei rischi inevitabili, rimozione dei rischi alla fonte preferendo le misure collettive a quelle di protezione individuale.
La direttiva 89/391/CEE stabilisce i principali obiettivi di prevenzione, e in particolare gli obblighi e le responsabilità dei datori di lavoro. Detti principi si devono applicare a seconda delle circostanze, specialmente per quanto riguarda la valutazione del rischio, le misure volte a prevenire o ridurre l’esposizione dei lavoratori al rumore, la limitazione dell’esposizione, la vigilanza sanitaria e l’informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori in questo ambito.
L’articolo 1 della nuova direttiva 2003/10/CE stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare, dall’esposizione al rumore, e specialmente contro il rischio per l’udito. Dette prescrizioni si applicano alle attività in cui i lavoratori sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti dal rumore durante il lavoro.
La direttiva 2003/10/CE mira a combattere i rischi dovuti all’esposizione dei lavoratori al rumore.
La nuova direttiva 2003/10/CE si applica senza eccezioni a tutti i settori di attività (articolo 1, paragrafo 2).
Le sole eccezioni possono essere quelle indicate all’articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 89/391/CEE, vale a dire “quando particolarità inerenti ad alcune attività specifiche nel pubblico impiego, per esempio nelle forze armate o nella polizia, o ad alcune attività specifiche nei servizi di protezione civile vi si oppongono in modo imperativo”.
D’altra parte, la direttiva 86/188/CEE esclude la navigazione aerea e marittima e, quindi, tutti i lavoratori operanti in questi rami del settore dei trasporti. La direttiva 2003/10/CE si applica senza eccezioni a tutti i settori di attività (Articolo 1, paragrafo 2) definizioni La nuova direttiva 2003/10/CE semplifica in modo chiaro (senza ricorrere a complicate formule matematiche) i diversi parametri fisici utilizzati quali indicatori del rischio. Si tratta in questo caso di un ritorno alla norma internazionale ISO 1999/1990, con una formulazione semplificata
European Commission 2009
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