Decreto 6 marzo 1992
Decreto 6 marzo 1992
Leggi tuttoNorme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi.
(GU n.66 del 19-03-1992)
Regola Tecnica Verticale Prevenzione Incendi attività d'ufficio
Decreto Ministero dell'Interno 8 giugno 2016
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
La presente regola tecnica verticale reca disposizioni per la Prevenzione Incendi riguardanti edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti in accordo con la RTO.
Si possono applicare alle attività di ufficio di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 71, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.
Devono essere applicate tutte le misure antincendio della Regola Tecnica Orizzontale (RTO).
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Art. 1. Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2. Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di ufficio di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 71, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di ufficio in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 22 febbraio 2006.
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Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (23 Luglio 2016). Disposizioni specifica (RTV)
GU n. 145 del 23 Giugno 2016Prevenzione Incendi Uffici
La norme applicabili alternative sono quindi:
D.M. 3 agosto 2015 (RTO)
Decreto Ministero dell'Interno 14 febbraio 2020
Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi. (GU n.57 del 06-03-2020).
Decreto del Ministro dell’interno del 22 febbraio 2006 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici".
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Vedi Codice di Prevenzione Incendi RTO II
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