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Decreto 8 giugno 2016

Decreto 8 giugno 2016
Regola Tecnica Verticale Prevenzione Incendi attività d'ufficio
Update 06 Marzo 2020Pubblicato il
Decreto 14 Febbraio 2020 che sostituisce integralmente il Decreto 18 giugno 2016 e la
Sezione V.4 Uffici del Codice
Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi. (GU Serie Generale n.57 del 06-03-2020).
Decreto Ministero dell'Interno 8 giugno 2016
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
La presente regola tecnica verticale reca disposizioni per la Prevenzione Incendi riguardanti edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti in accordo con la RTO.
Si possono applicare alle attività di ufficio di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 71, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.
Devono essere applicate tutte le misure antincendio della Regola Tecnica Orizzontale (RTO).
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Art. 1. Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2. Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di ufficio di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 71, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di ufficio in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 22 febbraio 2006.
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Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (23 Luglio 2016).
GU n. 145 del 23 Giugno 2016

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Vedi Codice di Prevenzione Incendi RTO II

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