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Informativa lavoro agile - Legge n. 34/2026 / Note

Informativa lavoro agile - Legge n. 34/2026 / Note Obbligo introdotto nel TUSSL dal 07.04.2026
ID 25838 | 25.03.2026 / Scheda con Modello informativa allegata (Fonte MIUR)
L'Art. 5 della Legge 11 marzo 2026 n. 34 (GU n. 68 del 23.03.2026), modifica il D.Lgs. 81/2008 con l'aggiunta del comma 7-bis all'Art. 3, che introduce (nel TUSSL) l'obbligo da parte del DL, nel caso di attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile, di consegnare al lavoratore e al RLS Informativa sui rischi specifici con cadenza almeno annuale. Prevista specifica sanzione di cui all'Art. 55 del D.Lgs. 81/2008.
L'obbligo scatta dal 7 Aprile 2026, data di entrata in vigore dell'Art. 3 comma 7-bis del D.Lgs. 81/2008.
Tale obbligo è previsto anche dall'Art. 22 della Legge 22 maggio 2017 n. 81 (GU n.135 del 13.06.2017).
In calce alla Scheda, Modello esempio di Informativa lavoro agile (vedasi anche Informativa Salute e Sicurezza nel lavoro Agile art. 22 co.1 L. 81/2017).
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Legge 11 marzo 2026 n. 34 (GU n. 68 del 23.03.2026)
...
Art. 11. Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile 1. Al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’
articolo 3, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali»;
b) all’articolo 55, comma 5, lettera c), dopo le parole: «per la violazione» sono inserite le seguenti: «dell’obbligo informativo di cui all’articolo 3, comma 7-bis, e»
Legge 22 maggio 2017 n. 81 (GU n.135 del 13.06.2017)
...
Art. 22 Sicurezza sul lavoro
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
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