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ID 7075 | Rev. 3.0 del 28.07.2025 / Documento formato pdf / doc
Il Modello di Documento di Valutazione del Rischio Stress Lavoro-Correlato (SLC) proposto è basato sulla metodologia illustrata dalla Guida INAIL - La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato 2017, integrata con la Guida INAIL - La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato 2025. Il processo di valutazione può articolarsi in due interventi, prendendo in esame sia:
- Livello di intervento 1 (preliminare)
che l'eventuale, se necessario,
- Livello di intervento 2 (approfondito).
La Guida INAIL - La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato 2025 intende fornire una descrizione degli strumenti integrativi offerti per la valutazione dei rischi psicosociali emergenti connessi al lavoro da remoto ed all’uso della tecnologia, approfondendo altresì i percorsi di ricerca e sperimentazione condotti. L’obiettivo è quello di fornire alle aziende italiane, che si trovano ad effettuare la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato (SLC), strumenti di valutazione integrati per analizzare tali aspetti pur mantenendo la garanzia di rigore scientifico offerto dal percorso metodologico Inail.
Download Estratto | DVR Stress lavoro correlato
Per la valutazione preliminare, si parte dall’analisi della Lista di controllo originaria per procedere con l’integrazione di indicatori aggiuntivi riferibili ad aspetti da investigare rispetto al lavoro da remoto e all’innovazione tecnologica. Sono stati aggiunti, pertanto, nuovi indicatori in un modulo dedicato che ha l’obiettivo di fornire informazioni utili sull’adeguatezza dell’implementazione di tali aspetti.
Essendo sia il lavoro da remoto che l’innovazione tecnologica, elementi relativi all’organizzazione del lavoro la cui presenza o assenza non impatta necessariamente in modo negativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori, si è pensato di dedicare a questi aspetti un modulo specifico di approfondimento, dotato di un sistema di calcolo indipendente, che non vada a modificare il punteggio complessivo della Lista di controllo; l’obiettivo è quello di offrire indicazioni utili sul grado di implementazione di questa modalità di lavoro che possano agire positivamente sulla salute e benessere dei lavoratori.
In aggiunta alle implementazioni descritte, la Lista di controllo è stata arricchita di una tabella di sintesi per la corretta attribuzione dei punteggi e successiva interpretazione dei risultati relativi al lavoro da remoto e all’innovazione tecnologica, in coerenza con quanto previsto già per le aree Eventi sentinella, Contenuto e Contesto del lavoro.
La valutazione approfondita, invece, prevede una parte standard, che comprende i 35 item del Questionario strumento indicatore, ed una parte aggiuntiva per la misura dei rischi specifici. Gli strumenti contestualizzati indagano gli aspetti principali relativi al lavoro da remoto (10 item), all’innovazione tecnologica (15 item) e al bilanciamento vita privata e vita lavorativa (2 item) attraverso l’analisi delle percezioni dei lavoratori relative a tali elementi del lavoro, al fine di individuare le misure più efficaci da adottare per la loro adeguata implementazione.
Ai fini di una corretta interpretazione dei risultati è stata predisposta una tabella esplicativa degli item afferenti alle dimensioni integrative per consentire di individuare gli interventi correttivi e/o migliorativi specifici delle dimensioni che risulteranno critiche. Le modalità di elaborazione dei risultati della valutazione approfondita rimangono invariate e possibili solo ed esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma Inail. Come per il Questionario strumento indicatore standard, l’elaborazione dei risultati delle dimensioni integrative è consentita per un numero di questionari validi pari o superiore a sei, pertanto la piattaforma sarà in grado di elaborare report per gruppi omogenei che hanno almeno un numero di questionari validi uguale o maggiore di sei. Per le modalità di accesso alla piattaforma e l’utilizzo degli strumenti in essa contenuti riferirsi alla Guida all’utilizzo della piattaforma.
Per le aziende interessate a tale approfondimento, ma che abbiano effettuato di recente la valutazione del rischio SLC attraverso la compilazione degli strumenti standard previsti dalla metodologia Inail, è possibile arricchire la valutazione con la compilazione di tali strumenti integrativi, avendo cura di mantenere come riferimento i medesimi gruppi omogenei al fine di poter agire efficacemente con eventuali interventi correttivi e/o migliorativi. Va specificato pertanto, che tale approfondimento non costituisce un aggiornamento della valutazione del rischio SLC ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Si specifica che in questo documento con il termine lavoro da remoto ci si riferisce a tutte le modalità di lavoro in cui il lavoratore può svolgere la prestazione lavorativa per uno o più giorni alla settimana, al di fuori dei locali aziendali, tramite l’uso delle tecnologie ICT. Pertanto, rientrano in tale categoria generale: a) il telelavoro in cui la prestazione lavorativa si effettua dal domicilio del lavoratore; Per innovazione tecnologica si intende l’implementazione di strumenti, sia hardware che software, nei contesti lavorativi, che determinano cambiamenti nei processi di lavoro e nelle modalità di interazione e collaborazione tra i lavoratori e che potrebbero richiedere l’erogazione di formazione specifica per il loro l’utilizzo, nonché un adattamento comportamentale del lavoratore.Gli strumenti di valutazione integrati rappresentano un’opportunità di approfondimento degli aspetti legati al lavoro da remoto e all’innovazione tecnologica, tematiche di estrema attualità. Va chiarito che l’utilizzo di queste implementazioni non rappresenta un obbligo da parte del datore di lavoro. Pertanto, la scelta di effettuare tale approfondimento non è vincolante, in quanto le dimensioni integrative degli strumenti di valutazione preliminare e approfondita presentano un sistema di calcolo indipendente dal computo totale dei punteggi ottenuti nell’ambito delle due fasi di valutazione.
b) il lavoro agile o smart working, che prevede un modello ibrido di alternanza tra la presenza in ufficio e la remotizzazione;
c) il lavoro a distanza o decentrato, che consente al lavoratore di operare in sedi distaccate della stessa azienda/amministrazione.
La Valutazione del stress lavoro-correlato (SLC) è prevista dall’Art. 28 dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Con il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto (con l'art. 8, comma 12) che "al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di dodici mesi".
Modalità di elaborazione / Gruppi omogenei
La Circolare MLPS 18 novembre 2010 rischio da stress lavoro-correlato - Indicazioni CCP Approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1- bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede che la valutazione debba prendere in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, etc).
Obbligo non delegabile DL
Nelle indicazioni elaborate dalla CCP viene ribadito che la valutazione del rischio SLC è ‘parte integrante della valutazione dei rischi’ ed è effettuata dal DL (obbligo non delegabile ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), in collaborazione con il RSPP ed il MC (art. 29, comma 1), previa consultazione del RLS/RLST (art. 29, comma 2).
Validità valutazione / Se modifiche processi/organizzazione o ogni due/tre anni
Le indicazioni della CCP sono estremamente sintetiche, sia nel passaggio sulla previsione del piano di monitoraggio - carente delle relative modalità di effettuazione - sia sulla verifica dell’efficacia delle misure correttive adottate. È da rilevare, inoltre, che le indicazioni della CCP non riportano il termine di validità della valutazione del rischio, rimandando così tacitamente alla previsione normativa dell’art. 29 comma 3 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Secondo la Guida INAIL - La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato 2017, la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, […] in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità […]’; in via generale, si può ragionevolmente ritenere corretta una nuova valutazione trascorsi due/tre anni dall’ultima effettuata replicata.
Figura 1 - Percorso metodologico di valutazione del rischio SLC secondo le indicazioni della Commissione
[...] 6. Il percorso metodologico: fasi, attività e strumenti
La metodologia Inail rappresenta un percorso integrato e scientificamente valido, basato su di un approccio partecipativo che prevede il coinvolgimento attivo dei lavoratori e di tutte le figure della prevenzione.
Il percorso offerto è in linea con il paradigma di gestione del rischio (risk management) applicato alla salute e sicurezza sul lavoro, ovvero offre un processo dinamico e continuo che, a partire dall’identificazione e misura/stima del rischio, identifica le risorse, le strategie e le azioni essenziali a correggerlo, governarlo e prevenirlo. Il percorso è composto di quattro fasi principali, ognuna fondamentale per giungere ad una corretta identificazione e gestione del rischio SLC (Figura 3):
- fase propedeutica;
- fase della valutazione preliminare;
- fase della valutazione approfondita;
- fase di pianificazione degli interventi.
Ferme restando le indicazioni della Commissione, che rappresentano i requisiti minimi di gestione del rischio SLC, è fondamentale considerare che il processo di valutazione e gestione del rischio SLC implica gli stessi principi di base adottati per la valutazione di tutti gli altri rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.
Si tratta, pertanto, di un processo step by step in cui ogni fase della metodologia offerta è considerata fondamentale per giungere ad una corretta identificazione e gestione di tale rischio.
Studi recenti hanno infatti evidenziato differenze significative nei risultati delle diverse fasi di valutazione, dovute alla mancata applicazione di attività e aspetti fondamentali del percorso offerto.
Al fine di un’applicazione efficace dell’approccio e di una corretta identificazione dei livelli di rischio e di interventi realmente adeguati e opportuni è pertanto auspicabile che le aziende che adottano tale metodologia implementino tutto il percorso metodologico, non limitandosi al solo utilizzo di alcune fasi e/o strumenti.
L’adozione del percorso completo richiederà presumibilmente tra i 12 e i 24 mesi, a seconda sia della complessità aziendale che del tempo richiesto affinché gli interventi implementati possano produrre effetti e risultati apprezzabili.
È necessario, in ogni caso, considerare il carattere ciclico del percorso metodologico e, come definito dal Coordinamento tecnico interregionale, la necessità di effettuare una nuova valutazione due/tre anni dopo dall’ultima effettuata.
Articolo 29 c. 3 D.Lgs. 81/2008
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La legislazione pertanto non fissa un preciso termine temporale per effettuare un aggiornamento periodico della valutazione ed anche la stessa Commissione Consultiva, non riportando il termine di validità della valutazione del rischio, rimanda tacitamente alla previsione normativa dell’art. 29 c. 3 del D.Lgs. 81/2008.
D’altra parte, è condivisibile quanto riportato nelle Linee guida INAIL 2017 - La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato -, ovvero che si può ragionevolmente ritenere corretta una nuova valutazione del rischio (aggiornamento periodico), trascorsi due/tre anni dall’ultima effettuata.
Excursus normativo
Con la firma, nel 2004, dell'“Accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro” viene “ufficializzato” che lo stress lavoro-correlato, in quanto possibile fattore di rischio per i lavoratori alla stregua di altre noxae, va adeguatamente valutato da parte del datore di lavoro e, se presente, gestito, al fine di preservare la salute del lavoratore. In tal modo, a livello europeo, la salute del lavoratore viene tutelata nella sua definizione più ampia statuita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), quale “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità”.
Il D.Lgs. 81/2008 inizialmente, oltre ad allineare la definizione di “salute” a quella dell'OMS, per quanto concerne la valutazione dei rischi rileva ed esplicita che, oggetto della stessa, sono “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004”.
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.
Quindi, in accordo con l'Art. 6 comma 8 lettera m-quater il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare 18 novembre 2010, Approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1- bis, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Guide ISPESL/INAIL
ISPESL e conseguentemente INAIL, hanno elaborato nel tempo delle Guide alla Valutazione e gestione del Rischio Stress lavoro correlato, in sequenza da ultimo:
- La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato 2025
- La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato 2022 - Settore anitario
- La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato 2017 (*)
- La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato 2011 - IT/EN
- La metodologia per la valutazione e Gestione del Rischio da Stress lavoro-correlato 2011 - IT
- ISPESL: La valutazione dello Stress Lavoro-Correlato - 2010
Altro
Ministero dell'interno, Circolare 2 marzo 2015 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato nel personale che presta servizio nelle strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza
(*) La pubblicazione della guida La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato dall'Edizione 2011 all'Edizione 2017 si è resa necessaria anche nell'ambito dei risultati del progetto Piano di monitoraggio e d’intervento per l’ottimizzazione della valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato, approvato e finanziato dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) del Ministero della salute nell'anno 2013.
Nel Maggio 2011 il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale ha sviluppato una Metodologia di valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato e pubblicato una specifica piattaforma online utilizzabile dalle aziende per effettuare la valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il metodo proposto offre alle aziende strumenti validati e risorse specifiche, utilizzabili dalle aziende seguendo un approccio sostenibile ed integrato, articolato per fasi, che prevede il coinvolgimento delle figure della prevenzione e dei lavoratori.
Guida INAIL 2017
Guida INAIL 2025
Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2025
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
3.0 | 28.07.2025 | Aggiornamento in accordo Linea Guida Inail stress lavoro-correlato 2025 | Certifico Srl |
2.0 | 20.08.2024 | Aggiornamento normativo / grafico 2024 Stress lavoro: riconosciuta sindrome OMS |
Certifico Srl |
1.0 | 09.02.2022 | Aggiornamento normativo / grafico 2022 | Certifico Srl |
0.0 | 21.10.2018 | --- | Certifico Srl |
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