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Datore di lavoro / radiazioni ionizzanti - Novità Dlgs 203/2022

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Datore di lavoro   radiazioni ionizzanti   Novit  Dlgs 203 2022

Datore di lavoro / radiazioni ionizzanti - Novità Dlgs 203/2022

ID 18861 | 29.01.2023 / Documento completo in allegato

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203, pubblicato nella GU n. 2 del 03.01.2023, modifica il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, per quanto riguarda gli obblighi del datore di lavoro, principalmente riguardo:

- alla trasmissione delle valutazioni di dose all’Archivio nazionale degli esposti

L’art. 22 del Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 modifica l’articolo 109 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti sostituendo il comma 9 che ora prevede l’obbligo per il datore di lavoro di trasmettere all’Archivio nazionale dei lavoratori esposti i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti.

- all’informazione e formazione in materia di radioprotezione per dirigenti e preposti

L’art. 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 prevede una formazione in radioprotezione anche per dirigenti e preposti: l’art. 23 del Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 lo modifica e porta ad almeno cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico per preposti e dirigenti.

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203  introduce il comma 1-bis che conferma che la formazione in radioprotezione dei dirigenti e preposti (di cui al comma 1 dell’art. 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101) integra quella prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9  aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione  alle radiazioni ionizzanti.

- all’informazione e formazione per la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti

Per la formazione ed informazione per i lavoratori esposti, l’art. 24 del Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 modifica l’art. 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 in materia di formazione dei lavoratori porta da tre a cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico in materia di radioprotezione per i soggetti ai rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti. Inoltre, viene specificato che, la formazione in radioprotezione per i lavoratori (di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101) integra quella prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9  aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione  alle radiazioni ionizzanti.

- alla tutela dei lavoratori esterni impiegati in attività esposte a rischi da radiazioni ionizzanti

L’Art. 25 Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 modifica l’articolo 115 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sostituisce il comma 3.

La disposizione attiene al caso in cui un datore di lavoro si avvale di lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro, o di lavoratori autonomi per compiere attività alle quali si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Il Datore di lavoro committente dovrà adottare, coordinandosi con il datore di lavoro di quei lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

Titolo XI Esposizione dei lavoratori

[…]

Art. 109. Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti

(direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 31,32,37, 2 comma, 38, 2 comma, 44, 1 comma, lett. b); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 61).

1. I datori di lavoro e i dirigenti che rispettivamente svolgono e dirigono le attività disciplinate dal presente decreto e i preposti che vi sovraintendono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, attuano le misure di protezione e di sicurezza previste dal presente Titolo e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso.

2. Prima dell’inizio delle pratiche disciplinate dal presente decreto, il datore di lavoro acquisisce e sottoscrive una relazione redatta e firmata dall’esperto di radioprotezione contenente:

a) la descrizione della natura e la valutazione dell’entità dell’esposizione anche al fine della classificazione di radioprotezione dei lavoratori nonché la valutazione dell’impatto radiologico sugli individui della popolazione a seguito dell’esercizio della pratica;

b) le indicazioni di radioprotezione incluse quelle necessarie a ridurre le esposizioni dei lavoratori in tutte le condizioni di lavoro e degli individui della popolazione conformemente al principio di ottimizzazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2 il datore di lavoro fornisce all’esperto di radioprotezione le informazioni in merito a:

a) descrizione degli ambienti, degli impianti e dei processi che comportano il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, ivi compreso l’elenco delle sorgenti di radiazioni ionizzanti che si intendono impiegare;
b) organizzazione del lavoro;
c) mansioni cui sono adibiti i lavoratori;
d) ogni altra informazione ritenuta necessaria dall’esperto di radioprotezione.

4. Il datore di lavoro comunica altresì preventivamente all’esperto di radioprotezione le variazioni relative allo svolgimento della pratica, ivi comprese quelle inerenti ai lavoratori interessati e all’organizzazione del lavoro, nonché le eventuali migliorie tecniche che si intendono apportare alla pratica stessa.

5. La relazione di cui al comma 2 costituisce il documento di cui all’articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti ed è munita di data certa, in qualsiasi modo attestata, nel rispetto dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

6. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e successivamente di quelle di cui all’articolo 131, comma 1, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell’ambito delle rispettive competenze:

a) provvedono affinché gli ambienti di lavoro in cui sussiste un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 133, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l’accesso a esse sia adeguatamente regolamentato;
b) provvedono affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 133 e informano i lavoratori stessi in merito alla loro classificazione;
c) predispongono norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curano che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, e in particolare nelle zone classificate;
d) forniscono ai lavoratori, ove necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale in relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantiscono lo stato di efficienza e la manutenzione;
e) provvedono affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c), e usino i dispositivi e i mezzi di cui alla lettera d);
f) provvedono affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
g) forniscono al lavoratore classificato esposto, o comunque al lavoratore sottoposto a dosimetria individuale, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione, che lo riguardino direttamente, nonché assicurano l’accesso alla documentazione di cui all’articolo 132 concernente il lavoratore stesso.

7. Per gli obblighi previsti al comma 6, con esclusione di quelli previsti alla lettera e), nei casi in cui occorre assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell’articolo 125, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti si avvalgono degli esperti di radioprotezione e, per gli aspetti sanitari, dei medici autorizzati. Nei casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi adempiono alle disposizioni di cui alle lettere c) ed e), e forniscono i dispositivi di protezione eventualmente necessari di cui alla lettera d).

8. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti comunicano tempestivamente all’esperto di radioprotezione e al medico autorizzato la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto.

9. I datori di lavoro trasmettono all’archivio nazionale dei lavoratori esposti, di cui all’articolo 126, comma 1, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati delle valutazioni di dose effettuate  dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 126, comma 2. (N)

10. I datori di lavoro garantiscono le condizioni per la collaborazione tra l’esperto di radioprotezione e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nell’ambito delle rispettive competenze. L’esperto di radioprotezione e, ove nominato, il medico autorizzato partecipano alle riunioni periodiche di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo.

11. Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e sanitaria della radioprotezione sono a carico del datore di lavoro.

__________

Note art. 109

(N) Comma 9 così sostituito dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 (GU n. 2 del 03.01.2023).

Art. 109 co. 9  decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 - Tabella modifiche

Datore di lavoro   radiazioni ionizzanti   Novit  Dlgs 203 2022 Tabella art  109

Art. 110. Informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti

(direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 14, 15; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 61, comma 3).

1. Il datore di lavoro che svolge le attività disciplinate dal presente decreto, provvede affinché i dirigenti e i preposti ricevano un’adeguata informazione, una specifica formazione e un aggiornamento almeno ogni cinque anni (N) in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione. L’informazione e la formazione previste nel presente articolo sono svolte nell’ambito delle rispettive competenze dagli esperti di radioprotezione e dai medici autorizzati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente concernente il riconoscimento della figura del formatore in materia di salute e sicurezza. I contenuti dell’informazione e formazione comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti;
c) modalità di valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

1 -bis. La formazione di cui al comma 1 integra quella prevista dall’articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti. (N1)

__________

Note art. 110

(N1) Comma 1-bis inserito dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 (GU n. 2 del 03.01.2023).
(N) Modifica disposta dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 (GU n. 2 del 03.01.2023).

Art. 110 decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 - Tabella modifiche

Datore di lavoro   radiazioni ionizzanti   Novit  Dlgs 203 2022 Tabella art  110

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