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Decisione di esecuzione (UE) 2025/165

Direttiva PED norme armonizzate Novembre 2017

Decisione di esecuzione (UE) 2025/165 / Norme armonizzate PED Gennaio 2025

ID 23385 | 31.01.2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/165 della Commissione, del 30 gennaio 2025, relativa alle norme armonizzate per le attrezzature a pressione redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2025/464

GU L 2025/165 del 31.1.2025

Entrata in vigore: 01.02.2025

Vedi Elenco completo norme armonizzate PED

...

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 12 della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all’allegato I di tale direttiva.

(2) Con decisione di esecuzione C(2024) 1241 (3), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di rivedere le norme armonizzate esistenti e di completare il lavoro sui progetti di norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/68/UE.

(3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2024) 1241, il CEN ha rivisto e modificato le norme armonizzate seguenti: EN 19:2016 per le valvole industriali. Ciò ha portato all’adozione della norma modificativa EN 19:2023. Il CEN ha altresì rivisto le norme EN 12952-3:2011, EN 12952-8:2002, EN 12952-9:2002 ed EN 12952-16:2002 per le caldaie a tubi d’acqua e le installazioni ausiliarie. Ciò ha portato all’adozione delle norme modificative seguenti: EN 12952-3:2022, EN 12952-8:2022, EN 12952-9:2022 ed EN 12952-16:2022. Il CEN ha ulteriormente rivisto la norma EN 15001-1:2009 per le infrastrutture gas, e da ciò è scaturita la norma rivista EN 15001-1:2023. Il CEN ha anche rivisto la norma EN 15776:2011+A1:2015 per i recipienti a pressione non esposti a fiamma, e da ciò è scaturita la norma rivista EN 15776:2022. Il CEN ha infine rivisto le norme EN 13445-2:2021 ed EN 13445-4:2021 per i recipienti a pressione non esposti a fiamma, dando luogo alle norme rivedute EN 13445-2:2021+A1:2023 ed EN 13445-4:2021+A1:2023. Sulla base della decisione di esecuzione C(2024) 1241, il CEN ha elaborato le nuove norme armonizzate EN 13480-3:2017/A5:2022 per le tubazioni industriali metalliche, EN 13799:2022 per le attrezzature e gli accessori per GPL ed EN 12261:2024 per i contatori di gas.

(4) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato la conformità delle norme per le attrezzature a pressione elaborate, modificate o riviste dal CEN alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2024) 1241.

(5) Le norme soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti nell’allegato I della direttiva 2014/68/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti oggetto delle norme armonizzate EN 19:2016, EN 12952-3:2011, EN 12952-8:2002, EN 12952-9:2002, EN 12952-16:2002, EN 15001-1:2009, EN 15776:2011+A1:2015, EN 13445-2:2021, EN 13445-4:2021 ed EN 13480-3:2017, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme.

(7) I riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/68/UE sono pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione (4) e nella comunicazione 2017/C 389/01 della Commissione (5). Per motivi di chiarezza e razionalizzazione è opportuno pubblicare in un unico atto giuridico un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/68/UE che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.

(8) È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti delle norme armonizzate pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 e nella comunicazione 2017/C 389/01 in un allegato della presente decisione e abrogare sia la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 sia la comunicazione 2017/C 389/01.

(9) Tuttavia la comunicazione 2017/C 389/01 dovrebbe continuare ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate EN 19:2016, EN 12952-3:2011, EN 12952-8:2002, EN 12952-9:2002, EN 12952-16:2002, EN 15001-1:2009 ed EN 15776:2011+A1:2015, e la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 dovrebbe continuare ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate EN 13445-2:2021, EN 13445-4:2021 ed EN 13480-3:2017 fino alla data di ritiro di tali riferimenti.

(10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti fondamentali corrispondenti di cui alla legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per le attrezzature a pressione o per gli insiemi redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE, che figurano nell’allegato I della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

La comunicazione 2017/C 389/01 della Commissione è abrogata.

Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato II della presente decisione fino alla data di ritiro di tali riferimenti indicata nel medesimo allegato.

Articolo 3

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è abrogata.

Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato III della presente decisione fino alla data di ritiro di tali riferimenti indicata nel medesimo allegato.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...] Segue in allegato

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