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Decisione di esecuzione (UE) 2022/1844

ID 17736 | | Visite: 1820 | Norme armonizzate PED Attrezzature a pressionePermalink: https://www.certifico.com/id/17736

Direttiva PED norme armonizzate Novembre 2017

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1844 / Norme armonizzate PED Ottobre 2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1844 della Commissione del 28 settembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 per quanto riguarda le norme armonizzate per le tubazioni industriali metalliche, gli estintori d'incendio portatili, le prove non distruttive, i raccordi per tubazioni, le valvole industriali, le caldaie a tubi d'acqua, i serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro, i compensatori di dilatazione e le valvole per gli impianti di refrigerazione e le pompe di calore

GU L 254/58 del 3.10.2022

Entrata in vigore: 03.10.2022

Il punto 1 dell'allegato I si applica a decorrere dal 3 aprile 2024.

Vedi Elenco completo norme armonizzate PED

...

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 12 della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I di tale direttiva.
(2) Con il mandato M/071, del 1° agosto 1994, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di redigere, per le attrezzature a pressione, norme di prodotto e norme orizzontali a sostegno della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/68/UE senza che fossero modificati i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 97/23/CE.
(3) In base alle richieste di cui al mandato M/071 e per rispecchiare lo stato dell'arte il CEN ha rivisto e modificato alcune delle norme armonizzate esistenti. In particolare, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 3-8:2006/AC:2007, EN ISO 9712:2012 ed EN 10253-2:2007, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/01 della Commissione, che ha portato all'adozione delle norme armonizzate EN 3-8:2021, EN ISO 9712:2022 ed EN 10253-2:2021, rispettivamente relative agli estintori d'incendio portatili, alle prove non distruttive e ai raccordi per tubazioni.
(4) Il CEN ha rivisto anche le seguenti norme armonizzate sulle caldaie a tubi d'acqua, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/01: EN 12952-2:2011, EN 12952-5:2011, EN 12952-6:2011 ed EN 12952-10:2002. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate seguenti: EN 12952-2:2021, EN 12952-5:2021, EN 12952-6:2021 ed EN 12952-10:2021.
(5) Inoltre il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/01: EN 13121-1:2003, EN 14917:2009+A1:2012 ed EN 12284:2003. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate seguenti: EN 13121-1:2021 sui serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro, EN 14917:2021 sui compensatori di dilatazione ed EN ISO 21922:2021 sulle valvole per gli impianti di refrigerazione e le pompe di calore.
(6) In base alle richieste di cui al mandato M/071, il CEN ha modificato anche le seguenti norme sulle tubazioni industriali metalliche, i cui riferimenti sono inclusi nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione (5): EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017 ed EN 13480-3:2017. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate seguenti: EN 13480-2:2017/A8:2021, EN 13480-5:2017/A2:2021 ed EN 13480-3:2017/A4:2021. Inoltre il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 12516-2:2014 il cui riferimento è stato pubblicato con la comunicazione 2016/C 293/01. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 12516-2:2014+A1:2021.
(7) Unitamente al CEN la Commissione ha valutato la conformità delle norme relative alle attrezzature a pressione modificate o riviste dal CEN al mandato M/071.
(8) Le norme relative alle attrezzature a pressione modificate o riviste dal CEN soddisfano i requisiti a cui intendono riferirsi, indicati nell'allegato I della direttiva 2014/68/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(9) L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE. I riferimenti delle norme armonizzate EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017 ed EN 13480-3:2017, unitamente alle relative modifiche, dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
(10) Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE che sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/01, sono state sostituite, riviste o modificate: EN 10253-2:2007, EN 12284:2003, EN 12516-2:2014, EN 12952-10:2002, EN 12952-2:2011, EN 12952-5:2011, EN 12952-6:2011, EN 13121-1:2003, EN 14917:2009+A1:2012, EN 3-8:2006/AC:2007 ed EN ISO 9712:2012. È pertanto opportuno inserire i riferimenti di tali norme nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616.
(11) È inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017 ed EN 13480-3:2017, nonché le relative modifiche, pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616, dato che sono stati sostituiti. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della suddetta decisione di esecuzione.
(12) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme riviste o modificate, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate.
(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616.
(14) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è così modificata:

1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 1 dell'allegato I si applica a decorrere dal 3 aprile 2024.

...

ALLEGATO I

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è così modificato:

1) le voci 11, 12 e 29 sono soppresse;
2) le seguenti voci 11 bis, 12 bis e 29 bis sono inserite al punto appropriato, in ordine sequenziale secondo il numero della voce:

N.

Riferimento della norma

«11 bis.

EN 13480-2:2017

Tubazioni industriali metalliche - Parte 2: Materiali

EN 13480-2:2017/A3:2018

EN 13480-2:2017/A1:2018

EN 13480-2:2017/A2:2018

EN 13480-2:2017/A7:2020

EN 13480-2:2017/A8:2021»

«12 bis.

EN 13480-5:2017

Tubazioni industriali metalliche - Parte 5: Collaudo e prove

EN 13480-5:2017/A1:2019

EN 13480-5:2017/A2:2021»

«29 bis.

EN 13480-3:2017

Tubazioni industriali metalliche - Parte 3: Progettazione e calcolo

EN 13480-3:2017/A3:2020

EN 13480-3:2017/A1:2021

EN 13480-3:2017/A2:2020

EN 13480-3:2017/A4:2021».

3) sono aggiunte le voci seguenti:

N.

Riferimento della norma

«51.

EN 3-8:2021

Estintori d'incendio portatili - Parte 8: Requisiti per la costruzione, resistenza alla pressione e prove meccaniche per estintori con pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar, conformi ai requisiti della UNI EN 3-7

52.

EN ISO 9712:2022

Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive (ISO 9712:2021)

53.

EN 10253-2:2021

Raccordi per tubazioni da saldare di testa - Parte 2: Acciai non legati e acciai ferritici legati con requisiti specifici di controllo

54.

EN 12516-2:2014+A1:2021

Valvole industriali - Resistenza meccanica dell'involucro - Parte 2: Metodo di calcolo per gli involucri delle valvole di acciaio

55.

EN 12952-2:2021

Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 2: Materiali delle parti in pressione delle caldaie e degli accessori

56.

EN 12952-5:2021

Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 5: Lavorazione e costruzione delle parti in pressione della caldaia

57.

EN 12952-6:2021

Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 6: Controllo di produzione, documentazione e marcatura delle parti in pressione della caldaia

58.

EN 12952-10:2021

Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 10: Requisiti dei dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni

59.

EN 13121-1:2021

Serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro (PRFV) per uso fuori terra - Parte 1: Materie prime - Condizioni di specifica e criteri di accettazione

60.

EN 14917:2021

Compensatori di dilatazione a soffietto metallico per impieghi a pressione

61.

EN ISO 21922:2021

Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Valvole - Requisiti, prove e marcatura (ISO 21922:2021)».

ALLEGATO II

Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 sono aggiunte le seguenti voci:

«47.

EN 10253-2:2007

Raccordi per tubazioni da saldare di testa - Parte 2: Acciai non legati e acciai ferritici legati con requisiti specifici di controllo

3.4.2024

48.

EN 12284:2003

Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Valvole - Requisiti, prove e marcatura

3.4.2024

49.

EN 12516-2:2014

Valvole industriali - Resistenza meccanica dell'involucro - Parte 2: Metodo di calcolo per gli involucri delle valvole di acciaio

3.4.2024

50.

EN 12952-10:2002

Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 10: Requisiti per la protezione dagli eccessi di pressione

3.4.2024

51.

EN 12952-2:2011

Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 2: Materiali delle parti in pressione delle caldaie e degli accessori

3.4.2024

52.

EN 12952-5:2011

Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 5: Costruzione delle parti in pressione della caldaia

3.4.2024

53.

EN 12952-6:2011

Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 6: Controllo di produzione, documentazione e marcatura delle parti in pressione della caldaia

3.4.2024

54.

EN 13121-1:2003

Serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro (PRFV) per uso fuori terra - Parte 1: Materie prime - Condizioni di specifica e condizioni per l'uso

3.4.2024

55.

EN 14917:2009+A1:2012

Compensatori di dilatazione a soffietto metallico per impieghi a pressione

3.4.2024

56.

EN 3-8:2006

Estintori d'incendio portatili - Parte 8: requisiti supplementari alla EN 3-7 per la costruzione, la resistenza alla pressione e le prove meccaniche per estintori con pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar

EN 3-8:2006/AC:2007

3.4.2024

57.

EN ISO 9712:2012

Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive (ISO 9712: 2012)

3.4.2024».

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