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Decisione di esecuzione (UE) 2019/1766

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Decisione di esecuzione UE 2019 1766

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1766

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda la norma armonizzata EN ISO 19085-3:2017 per foratrici e fresatrici a controllo numerico

GU L 270/94  del 24.10.2019

Entrata in vigore: 24.10.2019

Elenco Consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE

________

La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, in particolare l’articolo 10, considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE le macchine costruite in conformità di una norma
armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.

(2) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha richiesto al CEN e al CENELEC la redazione, la revisione e il completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(3) Sulla base del mandato M/396, del 19 dicembre 2006, il CEN ha redatto la nuova norma armonizzata EN ISO 19085-3:2017.

(4) Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità al mandato M/396, del 19 dicembre 2006, della norma EN ISO 19085-3:2017 redatta dal CEN.

(5) Nel dicembre 2017 la Germania ha sollevato un’obiezione formale, conformemente all’articolo 10 della direttiva 2006/42/CE, per quanto riguarda la norma EN ISO 19085-3:2017 «Macchine per la lavorazione del legno - Requisiti di sicurezza - Parte 3: Foratrici e fresatrici a controllo numerico (NC)».

(6) L’obiezione formale sollevata dalla Germania si basa sulla mancata conformità del punto 6.6.2.2.3.1 della norma EN ISO 19085-3:2017, riguardante la prevenzione dell’accesso agli utensili e ad altri elementi mobili della macchina, ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute di cui all’allegato I, punto 1.4.1, della direttiva 2006/42/CE.

(7) Dopo aver esaminato la norma EN ISO 19085-3:2017 unitamente ai rappresentanti del comitato istituito dall’articolo 22 della direttiva 2006/42/CE e ai rappresentanti del comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione ha concluso che la norma in questione non soddisfa uno dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punto 1.4.1, della direttiva 2006/42/CE, vale a dire il requisito secondo cui i ripari e i dispositivi di protezione non devono essere facilmente elusi. La norma include in particolare specifiche tecniche per l’accesso agli elementi mobili della macchina attraverso l’area tra il telaio della macchina e le barriere laterali della macchina, ma non tratta la progettazione o la protezione del telaio stesso della macchina, che in alcuni casi potrebbe essere sufficientemente basso da essere eluso. È pertanto opportuno pubblicare la norma EN ISO 19085-3:2017 con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8) I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE sono pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione. Per garantire che tutti i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati nello stesso atto, il riferimento della norma EN ISO 19085-3:2017 dovrebbe essere incluso in un allegato di tale decisione. La decisione di esecuzione (UE) 2019/436 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(9) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

...

ALLEGATO

All’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è aggiunta la riga seguente:

3 EN ISO 19085-3:2017
Macchine per la lavorazione del legno - Requisiti di sicurezza - Parte 3: Foratrici e fresatrici a
controllo numerico (NC)
Avvertenza: per quanto riguarda il punto 6.6.2.2.3.1, la norma armonizzata EN ISO 19085-3:2017
non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
di cui all’allegato I, punto 1.4.1, della direttiva 2006/42/CE, a norma del quale i ripari e i dispositivi di
protezione non devono essere facilmente elusi.
C.

_________

Elenco Consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE

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Tags: Marcatura CE Direttiva macchine

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