Decisione di esecuzione (UE) 2021/1339
ID 14273 | | Visite: 1375 | News Normazione | Permalink: https://www.certifico.com/id/14273 |
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1339
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1339 della Commissione dell'11 agosto 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2018/2048 per quanto riguarda la norma armonizzata per i siti web e le applicazioni mobili
GU L 289/53 del 12.8.2021
Entrata in vigore: 12.08.2021
...
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, i contenuti dei siti web e delle applicazioni mobili che rispettano le norme armonizzate, o parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 di tale direttiva che sono contemplate da tali norme o da loro parti.
(2) Sulla base della decisione di esecuzione C(2017) 2585,CEN, Cenelec ed ETSI hanno modificato la norma armonizzata EN301 549 v2.1.2 (2018-08), i cui riferimenti figurano nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/2048 della Commissione. Di conseguenza è stata adottata la norma europea armonizzata modificativa EN301 549 v3.2.1 (2021-03).La norma europea armonizzata EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) stabilisce, tra l'altro, prescrizioni tecniche relative all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili e illustra il collegamento tra le pertinenti disposizioni della norma e le prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102.
(3) La norma armonizzata EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) aggiorna, tra l'altro, i collegamenti di cui alle tabelle A.1 e A.2 figuranti nell'allegato A che conferiscono la presunzione di conformità alla direttiva (UE) 2016/2102. La norma contiene inoltre, nell'allegato E, linee guida relative al suo uso e nell'allegato E fornisce ulteriori informazioni sulle modifiche apportate.
(4) La Commissione, in collaborazione con CEN, Cenelec ed ETSI, ha valutato se le pertinenti disposizioni della norma europea armonizzata EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) presentata da tali organizzazioni fossero conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2017) 2585.
(5) Dalla valutazione è risultato che le pertinenti disposizioni della norma europea armonizzata EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) soddisfano le prescrizioni cui intendono riferirsi di cui all'allegato II della decisione di esecuzione C(2017) 2585. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(6) Di conseguenza, i riferimenti alla norma armonizzata EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) devono essere ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché tale norma è stata modificata dalla norma europea armonizzata EN 301 549 v3.2.1 (2021-03).
(7) Al fine di concedere tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione della norma armonizzata EN 301 549 v3.2.1 (2021-03), è necessario rinviare l'applicazione del ritiro della norma armonizzata EN 301 549 v2.1.2 (2018-08).
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la Decisione di esecuzione (UE) 2018/2048.
(9) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della Decisione di esecuzione (UE) 2018/2048 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 1 dell'allegato si applica a decorrere dal 12 febbraio 2022.
_____
ALLEGATO
La tabella che figura nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/2048 è così modificata:
1) la riga 1 è soppressa;
2) è inserita la seguente riga 2:
N. | Riferimento alla norma |
2 |
EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) |
Collegati
Tags: Normazione Norme armonizzate