Slide background




Guida CEI esposizione CEM luoghi di lavoro

ID 10670 | | Visite: 5329 | Documenti CEIPermalink: https://www.certifico.com/id/10670

Guida CEI esposizione CEM luoghi di lavoro

Guida CEI esposizione CEM luoghi di lavoro

Progetto C.1259 In inchiesta pubblica fino 19/06/2020
 
Guida CEM Guida alla valutazione dell’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM) fra 0 Hz e 300 GHz nei luoghi di lavoro.
 
Pubblicata la CEI 106-45

CEI, 01.01.2021

CEI 106-45
Guida CEM - Guida alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza derivante dall’ esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM) fra 0 Hz e 300 GHz nei luoghi di lavoro

Vedi
 
La Guida CEM ha lo scopo di fornire un supporto operativo per l'identificazione dei rischi dei lavoratori associati all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM) nel campo di frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz, in conformita' alla Direttiva 2013/35/EU recepita dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. L'art. 209 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. individua le norme tecniche del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) come riferimento per la valutazione dei rischi e l'identificazione dell'esposizione ai CEM. In tal senso, il CEI ha redatto la Guida CEM al fine di fornire un supporto operativo per la corretta applicazione delle normative nazionali ed internazionali nella valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione dei lavoratori ai CEM.
 
La Guida CEM integra i contenuti della norma CEI EN 50499:2020 - Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, con le disposizioni sulla protezione dalle esposizioni ai CEM ai sensi della legislazione nazionale vigente. Allo stesso tempo, la Guida CEM intende fornire chiarimenti interpretativi agli operatori per la valutazione del rischio CEM nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., rivolgendosi anche a coloro che non hanno specifiche conoscenze e competenze tecniche in materia. Negli allegati alla Guida sono, inoltre, forniti approfondimenti su alcuni temi specifici, integrando i diversi riferimenti legislativi, tecnico-normativi e della letteratura scientifica italiana e internazionale secondo un approccio multidisciplinare.
 
La Guida CEM si applica a tutti gli ambienti di lavoro come definiti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
 
D.Lgs. 81/08
...
Art. 209. Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione.

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati tenendo anche conto delle guide pratiche della Commissione europea, delle pertinenti norme tecniche europee e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), delle specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del presente decreto, e delle informazioni reperibili presso banche dati dell'INAIL o delle regioni. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati, inoltre, tenendo anche conto delle informazioni sull'uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature, ovvero dei livelli di emissione indicati in conformita' alla legislazione europea, ove applicabili alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro o sul luogo di installazione.
 
2. Qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione dell'esposizione e' effettuata sulla base di misurazioni o calcoli. In tal caso si deve tenere conto delle incertezze riguardanti la misurazione o il calcolo, quali errori numerici, modellizzazione delle sorgenti, geometria del modello anatomico e proprieta' elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo la buona prassi metrologica.
 
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al comma 1, non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, ove si sia gia' proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
 
4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al comma 1, non devono necessariamente essere effettuati ove siano utilizzate dai lavoratori, conformemente alla loro destinazione d'uso, attrezzature destinate al pubblico, conformi a norme di prodotto dell'Unione europea che stabiliscano livelli di sicurezza piu' rigorosi rispetto a quelli previsti dal presente capo, e non sia utilizzata nessun'altra attrezzatura.
 
5. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e sul volume del luogo di lavoro;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208;
c) effetti biofisici diretti;
d) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, con particolare riferimento a soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo e le lavoratrici in stato di gravidanza;
e) qualsiasi effetto indiretto di cui all'articolo 207, comma 1, lettera c);
f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
g) la disponibilita' di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; h) informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 211;
i) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature;
l) altre informazioni pertinenti relative a salute e sicurezza;
m) sorgenti multiple di esposizione;
n) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

6. Il datore di lavoro precisa, nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28, le misure adottate, previste dall'articolo 210.

7. Fatti salvi gli articoli 50, 184, 210 e 210-bis del presente decreto, il datore di lavoro privato puo' consentire l'accesso al documento di valutazione di cui al comma 1 in tutti i casi in cui vi sia interesse e in conformita' alle disposizioni vigenti e lo puo' negare qualora tale accesso pregiudichi la tutela dei propri interessi commerciali, compresi quelli relativi alla proprieta' intellettuale e in conformita' alle disposizioni vigenti. Per i documenti di valutazione dei rischi elaborati o detenuti da pubbliche amministrazioni, si applica la disciplina del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Qualora la valutazione contenga i dati personali dei lavoratori, l'accesso avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
...
 
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Progetto C1259.pdf)Progetto C1259
CEI 2020
IT10208 kB2005

Tags: Sicurezza lavoro Rischio EMC lavoro

Articoli correlati

Ultimi archiviati Normazione

ANSI ASSP Z244 1 2016  R2020
Mar 14, 2024 116

ANSI/ASSP Z244.1-2016 (R2020)

ANSI/ASSP Z244.1-2016 (R2020) / The Control Of Hazardous Energy Lockout, Tagout And Alternative Methods ID 21508 | 14.03.2024 / Preview in allegato [box-info]ANSI/ASSE Z244.1-2016 / ANSI/ASSP Z244.1-2016 (R2020) Alcuni utenti precedenti di questo standard potrebbero essere confusi dalla… Leggi tutto
UNI EN 303 5 2023   Requisiti caldaie per combustibili solidi Pn max 500 kW
Feb 15, 2024 287

UNI EN 303-5:2023

UNI EN 303-5:2023 / Requisiti caldaie per combustibili solidi Pn < 500 kW ID 21366 | 15.02.2024 / Preview in allegato Caldaie per riscaldamento - Parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - Terminologia,… Leggi tutto
UNI 11763 2 2024   Requisiti casseforme orizzontali
Feb 12, 2024 227

UNI 11763-2:2024

UNI 11763-2:2024 / Requisiti casseforme orizzontali ID 21350 | 12.02.2024 / Preview in allegato UNI 11763-2:2024 Attrezzature provvisionali - Casseforme - Parte 2: Casseforme orizzontali - Requisiti generali per la progettazione, la costruzione e l'uso Data disponibilità: 01 febbraio 2024 La norma… Leggi tutto
UNI PdR 93 4 2024
Feb 08, 2024 244

UNI/PdR 93.4:2024 - Linee guida verifica funzionale del contatore termico

UNI/PdR 93.4:2024 - Linee guida verifica funzionale del contatore termico ID 21331 | 08.02.2024 UNI/PdR 93.4:2024 Linee guida per la verifica funzionale del contatore di energia termica effettuata su richiesta del cliente del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento La prassi di… Leggi tutto

Più letti Normazione