Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 22738 | 16.10.2024 / In allegato
Chiarimenti in merito al rilascio del certificato d'approvazione per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose (c.d. "barrato rosa" - DTT307).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la Motorizzazione
Divisione 3 - Disciplina tecnica dei veicoli
Prot. n. 27237
Roma, 2 ottobre 2024
OGGETTO:
Chiarimenti in merito al rilascio del certificato d'approvazione per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose (c.d. "barrato rosa" - DTT307).
Al fine di dare seguito alla richiesta di chiarimenti che continuano a pervenire da parte dell'utenza sull'argomento in oggetto, si rappresenta quanto segue.
Conformemente al capitolo 9.1.3 dell'ADR "La conformità dei veicoli EX/II, EX/III, FL e AT e MEMU... deve essere attestata mediante un certificato di approvazione (certificato di approvazione ADR) rilasciato dall'autorità competente del paese d'immatricolazione per ogni veicolo la cui visita risulta soddisfacente o che è stato oggetto del rilascio di una dichiarazione di conformità alle prescrizioni del 9.2 secondo il 9.1.2.1".
Si ribadisce, a tal proposito, che, sia per i veicoli completi sia per i veicoli completati, il rilascio del certificato di approvazione in questione è successivo all'effettuazione di una visita e prova nell'ambito della quale sono verificati gli adempimenti alle prescrizioni del cap. 9.2 dell'ADR.
Nel caso di veicoli completi, se nel rigo 52 del certificato di omologazione (COC) è esplicitamente indicato che il veicolo è conforme alle prescrizioni dell'ADR di cui al capitolo 9.2 secondo le specifiche tecniche ivi previste, non è necessario ripetere la visita e prova poiché la stessa è stata già effettuata sul prototipo ai fini dell'omologazione. Il suddetto certificato di approvazione ADR, pertanto, può essere rilasciato contestualmente all'immatricolazione.
Analogamente quanto sopra si applica anche nel caso dei veicoli completati in cui la verifica di conformità ai dettami dell'ADR può essere condotta durante la visita e prova per l'omologazione di seconda fase.
Nel caso di visita e prova per l'omologazione individuale (unico esemplare), la verifica di conformità ai dettami dell'ADR può essere condotta contestualmente rilasciando anche il certificato di approvazione ADR.
Nel caso in cui non vi sia alcuna annotazione al rigo 52 del COC, il veicolo è soggetto a visita e prova.
L'unico caso in cui l'Autorità competente rilascia, in ogni caso, il certificato di approvazione ADR per via esclusivamente amministrativa, dispensando, quindi, il veicolo dalla visita è prova per il rilascio di detto certificato, è quello dei trattori per semirimorchi a condizione che il costruttore riconosciuto dall'Autorità competente abbia preventivamente presentato una dichiarazione di conformità ai dettami del cap. 9.2 dell'ADR.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
ing. Paolo Sappino
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024