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ID 18933 | 18.05.2023 / Avviato dal Regno Unito il 10 gennaio 2023 (firmato Italia Febbraio 2023) - Allegato
ACCORDO MULTILATERALE M351 Ai sensi della sezione 1.5.1 dell'ADR, concernente l'esenzione dalla nomina di un consulente per la sicurezza per gli speditori - ADR 1.8.3.2 (b)
Update 23.02.2023 - Italia firma M351, concernente l'esenzione dalla nomina di un consulente per la sicurezza per gli speditori - ADR 1.8.3.2 (b)
Update 14.02.2023 - San Marino firma M351, concernente l'esenzione dalla nomina di un consulente per la sicurezza per gli speditori - ADR 1.8.3.2 (b)
M351 - Esenzione dalla nomina di un consulente per la sicurezza per gli speditori - ADR 1.8.3.2 (b) Valido fino al 31 Dicembre 2024 ACCORDO MULTILATERALE M351 1. In deroga alle disposizioni del comma 1.8.3.2 dell'ADR, relative alle esenzioni dalla nomina di un consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose, il presente Accordo Multilaterale prevede che si applichi anche l'esenzione prevista dall'ADR 1.8.3.2 (b) alle imprese la cui attività principale o secondaria non è la spedizione di merci pericolose, ma che effettuano occasionalmente spedizioni nazionali di merci pericolose che presentano un pericolo o un rischio di inquinamento minimo.  2. Il presente accordo è valido fino al 31 dicembre 2024 per il trasporto nei territori delle Parti contraenti dell'ADR firmatarie del presente accordo. Se revocato prima di tale data da uno dei firmatari, resterà valido fino alla suddetta data solo per il trasporto sui territori delle Parti contraenti ADR firmatarie del presente accordo che non lo abbiano revocato.M351 / IT
Ai sensi della sezione 1.5.1 dell'ADR, concernente l'esenzione dalla nomina di un consulente per la sicurezza per gli speditori - ADR 1.8.3.2 (b)
M351 - Exemption from appointing a safety adviser for consignors - ADR 1.8.3.2 (b) (Initiated by United Kingdom on 10 January 2023)   Valid until 31 December 2024 MULTILATERAL AGREEMENT M351  1. By derogation from the provisions of sub-section 1.8.3.2 of ADR, relating to exemptions from appointing a safety adviser for the carriage of dangerous goods, this Multilateral Agreement provides that the exemption within ADR 1.8.3.2 (b) shall also apply to undertakings the main or secondary activities of which are not the consignment of dangerous goods but which occasionally engage in the national consignment of dangerous goods posing little danger or risk of pollution. 2. This agreement shall be valid until 31 December 2024 for the carriage on the territories of those ADR Contracting Parties signatory to this agreement. If it is revoked before then by one of the signatories, it shall remain valid until the above-mentioned date only for carriage on the territories of those ADR Contracting Parties signatory to this agreement which have not revoked it. ...ADR 1.8.3.2.
Le autorità competenti degli Stati membri possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:
 
a) le cui attività riguardano quantità limitate, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 e 3.5; ovvero:
 
b) che non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.MU351 / EN
 
COUNTRY 
SIGNED 
REVOKED 
 
United Kingdom 
10/01/2023 
  
 
San Marino 
13/02/2023 
  
 
Italia 
23/02/2023 
  
Under section 1.5.1 of ADR, concerning the exemption from appointing a safety adviser for consignors – ADR 1.8.3.2 (b)
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