1.8.3 Consulente per la sicurezza
1.8.3.1.
Ogni impresa, le cui attività comprendono la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, o le operazioni connesse d'imballaggio, carico, riempimento o scarico [1], designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati "consulenti", incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.
1.8.3.2.
Le autorità competenti degli Stati membri possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:
a) le cui attività riguardano quantità limitate, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti [16] definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 e 3.5 [6]; ovvero
b) che non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.
1.8.3.3.
Sotto la responsabilità del capo dell'impresa, funzione essenziale del consulente è ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione, nei limiti delle attività in questione dell'impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle normative applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza. Le sue funzioni, da adattare alle attività dell'impresa, sono in particolare le seguenti:
- verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
- consigliare l'impresa nelle operazioni relative al trasporto di merci pericolose;
- provvedere a redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell'impresa o eventualmente ad un'autorità pubblica locale, sulle attività dell'impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali.
I compiti del consulente comprendono, inoltre, in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività in questione dell'impresa:
- le procedure volte a far rispettare le norme in materia d'identificazione delle merci pericolose trasportate;
- le prassi dell'impresa per quanto concerne la valutazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;
- le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico;
- il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di una formazione adeguata, anche sulle modifiche relative alla regolamentazione, e la registrazione di tale formazione;
- l'applicazione di procedure d'emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico;
- l'analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico;
- l'attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d'incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
- la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri operatori;
- la verifica che il personale interessato alla spedizione [17] di merci pericolose, o dell'imballaggio, del riempimento, del carico o dello scarico di tali merci, disponga di procedure operative e d'istruzioni dettagliate;
- l'introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o all'imballaggio, al riempimento, al carico o scarico di tali merci;
- l'attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle regolamentazioni;
- l'attuazione di procedure di verifica dell'osservanza delle disposizioni relative alle operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico e scarico;
- l'esistenza del piano di sicurezza previsto al 1.10.3.2.
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