Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 22172 | 03.07.2024 / In allegato
Direttiva 8/2024/DGTNE
Oggetto: Certificato d’approvazione per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose (c.d. “barrato rosa” - DTT307).
Come è noto, ai sensi del paragrafo 9.1.3 dell’Accordo ADR:
“La conformità dei veicoli EX/II, EX/III, FL e AT e MEMU con le prescrizioni della presente parte deve essere attestata mediante un certificato di approvazione (certificato di approvazione ADR) rilasciato dall’autorità competente del paese d’immatricolazione per ogni veicolo la cui visita risulta soddisfacente o che è stato oggetto del rilascio di una dichiarazione di conformità alle prescrizioni del 9.2 secondo il 9.1.2.1.”.
Premesso quanto sopra, nonostante la norma sia cogente oramai da numerosi anni, continuano a pervenire a questa Direzione Generale Territoriale richieste di chiarimenti da parte dell’utenza di settore in ordine all’interpretazione della suddetta prescrizione.
Orbene, nel rispetto delle indicazioni fino ad oggi fornite dalla competente Direzione Generale per la motorizzazione ed al fine di definitivamente chiarire la questione, si conferma che, nei casi appresso specificati il rilascio del certificato di approvazione ADR deve avvenire per via amministrativa (ovverosia senza visita e prova) a condizione che la richiesta avvenga contestualmente all'immatricolazione del veicolo, dietro pagamento della prescritta tariffa:
- a) veicolo completo, omologato conformemente alle norme ADR (informazione desumibile dal COC) che non ha subito alcuna modifica successiva;
- b) veicolo completato, per il quale è stato rilasciato un certificato di approvazione ex art. 76 del C.d.S., dal quale risulti esplicitamente la conformità alle norme ADR, che non ha subito ulteriori modifiche successive.
Relativamente al rinnovo (annuale) del suddetto certificato di approvazione ADR, nulla è innovato o necessita di chiarimento.
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti e la navigazione DGT-NE
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