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Insiemi di macchine: definizioni, casi, obblighi

ID 3696 | | Visite: 28209 | Documenti Riservati Direttiva macchinePermalink: https://www.certifico.com/id/3696

Insiemi di macchine   definizioni  casi  obblighi

Insiemi di macchine: definizioni, casi, obblighi / Direttiva 2006/42/CE / Regolamento (UE) 2023/1230 e D.Lgs. 81/2008 TUS

ID 3696 | Rev.1.0 del 16.04.2024 / Documento completo allegato

La definizione di macchina ai sensi del D.Lgs. 81/2008, rientra nella più ampia definizione di “attrezzatura di lavoro” come riportato all’Art. 69  c. 1a) del Titolo III.

La definizione di macchina ai sensi della Direttiva 2006/42/CE è riportata all’Art. 2 c. a).

La definizione di macchina ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1230 è riportata all’Art. 3 c. 1).

Gli insiemi di macchine ai sensi della Direttiva 2006/42/CERegolamento (UE) 2023/1230, rientrano nella definizione di macchine.

Attrezzature di lavoro   macchine

Fig. 1 - Attrezzature di lavoro e macchine ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Gli insiemi di macchine o impianti o linee di produzione, sono macchine a tutti gli effetti, e come tali devono essere marcati CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CERegolamento (UE) 2023/1230 e altre direttive applicabili.

Non è sufficiente che ogni macchina sia marcata CE, ma deve essere marcato CE l’intero insieme, in modo particolare va analizzata la sicurezza nelle posizioni di interfaccia in-out di collegamento tra le varie unità costituenti l’insieme.

Un gruppo di macchine collegate le une alle altre, ma in cui ciascuna macchina funziona indipendentemente dalle altre non viene considerato un insieme di macchine nel senso suindicato.

D.Lgs. 81/2008

Art. 69 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; (2) (3)

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso. (1)

Note
(1) Lettera modificata dall'art. 20, comma 1 lett. l del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
(2) Parere ML prot. 21346-07-4 del 13 Settembre 1995 Scaffalature euiparate ad attrezzature di lavoro
(3) Decreto 20 maggio 2015 Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

Interpelli (0)

Interpello n. 1/2020 del 23/01/2020 - Applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08.

Vedi

Direttiva macchine 2006/42/CE

Articolo 2  Definizioni

Ai fini della presente direttiva il termine "macchina" indica uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f).

Si applicano le definizioni seguenti:

a) "macchina":

- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,

- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,

- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,

- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,

- insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;

[..]

Vedi

Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN

§38 Assemblies of machinery

The fourth indent deals with assemblies of machinery consisting of two or more machines or partly completed machines assembled together for a specific application. Assemblies of machinery may be constituted by two units such as, for example, a packaging machine and a labelling machine, or by several units assembled together, for example, in a production line.

The definition of assemblies of machinery indicates that assemblies are arranged and controlled so that they function as an integral whole in order to achieve the same end. For a group of units of machinery or partly completed machinery to be considered as an assembly of machinery, all of these criteria must be fulfilled:

- the constituent units are assembled together in order to carry out a common function, for example, the production of a given product;

- the constituent units are functionally linked in such a way that the operation of each unit directly affects the operation of other units or of the assembly as a whole, so that a risk assessment is necessary for the whole assembly;

 - the constituent units have a common control system – see §184: comments on section 1.2.1, and §203: comments on section 1.2.4.4 of Annex I.
[...]

See other

Regolamento macchine (UE) 2023/1230

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) "macchina":

a) insieme equipaggiato o destinato a essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;
b) insieme di cui alla lettera a), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
c) insieme di cui alle lettere a) e b), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;

d) insiemi di macchine di cui alle lettere a), b) e c) o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;

e) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
f) insieme di cui alle lettere da a) ad e) al quale manca soltanto il caricamento del software destinato all'applicazione specifica prevista dal fabbricante;

[...]

Vedi

...

segue

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 16.04.2024 Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN
Regolamento (UE) 2023/1230
Certifico Srl
0.0 04.04.2017 --- Certifico Srl

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