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ID 24411 | 11.08.2025 / In allegato
Regolamento (UE) 2025/1731 della Commissione, dell'8 agosto 2025, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la riproduzione soggette a restrizioni
GU L 2025/1731 dell'11.8.2025
Entrata in vigore: 31.08.2025
Applicazione: I punti 1, 2 e 3 dell'allegato si applicano a decorrere dal 1° settembre 2025.
_____________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, in particolare l'articolo 68, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Le voci 28, 29 e 30 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 vietano l'immissione sul mercato o l'uso, per la vendita al pubblico, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A o 1B nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che sono elencate nell'allegato XVII, appendici da 1 a 6, del regolamento (CE) n. 1907/2006, e di miscele in cui tali sostanze superano determinate concentrazioni.
(2) L'allegato XVII, appendici 2, 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere modificato al fine di recepire la nuova classificazione come CMR delle sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal regolamento delegato (UE) 2024/197 della Commissione. È pertanto opportuno includere le sostanze recentemente classificate come CMR di categoria 1 B nel regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, appendici 2, 4 e 6.
(3) La classificazione delle sostanze nel regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal regolamento delegato (UE) 2024/197, si applicherà a decorrere dal 1° settembre 2025. La restrizione introdotta dal presente regolamento per quanto riguarda le sostanze classificate dal regolamento delegato (UE) 2024/197 come CMR di categoria 1B dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla medesima data. La data di applicazione non impedisce agli operatori di applicare in data anteriore le restrizioni relative alle sostanze CMR di categoria 1B elencate nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2024/197.
(4) Il regolamento (UE) 2023/1132 della Commissione ha incluso il cumene nell'allegato XVII, appendice 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 a decorrere dal 1° dicembre 2023. Il cumene è presente in determinati carburanti per l'aviazione per aeromobili di piccole dimensioni, compresi quelli pilotati da piloti non professionisti. Tali piloti non professionisti fanno parte del pubblico di cui all'allegato XVII, voci 28, 29 e 30, del rregolamento (CE) n. 1907/2006. Di conseguenza, il cumene non può essere immesso sul mercato né utilizzato nei carburanti per l'aviazione per la vendita a piloti non professionisti in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso/peso a partire dal 1° dicembre 2023.
(5) Le voci 28, 29 e 30 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 non si applicano, tra l'altro, a diversi combustibili e prodotti derivati da olii minerali, compresi i combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Fra tali combustibili per motori figurano la benzina e il combustibile diesel destinati ai veicoli stradali con motore ad accensione comandata e ad accensione spontanea. La restrizione relativa al cumene non si applica pertanto all'immissione sul mercato o all'uso di combustibili per motori per la vendita a conducenti di automobili non professionisti.
(6) In considerazione delle analogie tra l'uso di combustibili per motori da parte di conducenti di automobili non professionisti e l'uso di carburanti per l'aviazione da parte di piloti non professionisti di aeromobili di piccole dimensioni, e del fatto che i piloti non professionisti di aeromobili di piccole dimensioni che utilizzano carburanti per l'aviazione sono in numero molto inferiore rispetto ai conducenti di automobili non professionisti che utilizzano combustibili per motori e che la direttiva 98/70/CE di per sé non prevede restrizioni relative al cumene in tali combustibili per motori, il cumene presente nel carburante per l'aviazione dovrebbe essere esentato dalla restrizione di cui alle voci 28, 29 e 30 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. È pertanto opportuno modificare l'allegato XVII, appendice 11, del regolamento (CE) n. 1907/2006 per tenere conto di tale deroga.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I punti 1, 2 e 3 dell'allegato si applicano a decorrere dal 1° settembre 2025.
__________
Allegato
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:
1) nell’appendice 2, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l’ordine dei numeri indice ivi riportati:
Sostanze |
Numero indice |
Numero CE |
Numero CAS |
Note |
«Diuron (ISO); 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea |
006-015-00-9 |
206-354-4 |
330-54-1» |
|
«2,2’,6,6’-tetrabromo-4,4’-isopropilidendifenolo; tetrabromobisfenolo-A |
604-074-00-0 |
201-236-9 |
79-94-7» |
|
«N,N-dimetil-p-toluidina; |
612-296-00-4 |
202-805-4 |
99-97-8» |
|
«4-nitrosomorfolina; |
613-346-00-8 |
- |
59-89-2» |
|
«4-metilimidazolo; |
613-349-00-4 |
212-497-3 |
822-36-6»; |
|
2) nell’appendice 4, la voce seguente è inserita nella tabella secondo l’ordine dei numeri indice ivi riportati:
Sostanze |
Numero indice |
Numero CE |
Numero CAS |
Note |
«Dimetil propilfosfonato; |
015-208-00-7 |
242-555-3 |
18755-43-6»; |
|
3) nell’appendice 6, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l’ordine dei numeri indice ivi riportati:
Sostanze |
Numero indice |
Numero CE |
Numero CAS |
Note |
«Ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina; |
015-203-00-X |
278-355-8 |
75980-60-8» |
|
«Benzil(dietilammino)difenilfosfonio 4-[1,1,1,3,3,3-esafluoro-2-(4-idrossifenil)propan-2-il]fenolato; |
015-204 -00-5 |
479-100-5 |
577705-90-9» |
|
«Benziltrifenilfosfonio, sale con 4,4’-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]bis[fenolo] (1:1); |
015-205-00-0 |
278-305-5 |
75768-65-9» |
|
«Massa di reazione di 4,4’-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]difenolo e benzil(dietilammino)difenilfosfonio 4-[1,1,1,3,3,3-esafluoro-2-(4-idrossifenil)propan-2-il]fenolato (1:1); |
015-206 -00-6 |
— |
—» |
|
«Massa di reazione di 4,4’-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]difenolo e benziltrifenilfosfonio, sale con 4,4’-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]difenolo (1:1); |
015-207 -00-1 |
— |
—» |
|
«Dimetil propilfosfonato; |
015-208-00-7 |
242-555-3 |
18755-43-6» |
|
«Maleato dibutilstannico; |
050-034 -00-5 |
201-077-5 |
78-04-6» |
|
«Ossido dibutilstannico; |
050-035-00-0 |
212-449-1 |
818-08-6» |
|
«Massa di reazione di 1-(2,3-epossipropossi)-2,2-bis [(2,3-epossipropossi)metil) butano e 1-(2,3-epossipropossi)-2-[(2,3-epossipropossi)metil)-2-idrossimetil butano; |
603-244-00-1 |
— |
—» |
|
«4,4’-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]difenolo; bisfenolo AF; |
604-099-00-7 |
216-036-7 |
1478-61-1» |
|
«1,4-benzendiammina, N,N’-derivati misti fenilici e tolilici; |
612-298-00-5 |
273-227-8 |
68953-84-4» |
|
«4-metilimidazolo; |
613-349-00-4 |
212-497-3 |
822-36-6»; |
|
4) nell’appendice 11 è aggiunta la voce seguente
Sostanze |
Deroghe |
2. Cumene N. CAS 98-82-8 N. CE 202-704-5 |
Come sostanza in quanto tale o come componente di altre sostanze, in una delle seguenti sostanze: a) cherosene utilizzato come carburante per l’aviazione conforme alla DEF STAN 91-091, alla specifica ASTM D1655 o a norme riconosciute equivalenti e commercializzato con denominazioni quali JET-A, JET-A1 o JP- (x); |
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