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Tavola di concordanza estesa RESS Direttiva / Regolamento Macchine

ID 13531 | | Visite: 3869 | Documenti Riservati Direttiva macchinePermalink: https://www.certifico.com/id/13531

Tavola di concordanza estesa RESS Direttiva Regolamento Macchine 2023

Tavola di concordanza estesa RESS Direttiva / Regolamento Macchine/ IT

13531 | 23.04.2023 / Tavola di concordanza completa in allegato Rev. 2.0 2023

Update Rev. 2.0 del 23 Aprile 2023

- Tavola aggiornata con il raffronto Direttiva 2006/42/CE (IT) e nuovo Regolamento macchine così come da Testo approvato - Macchine - P9_TA(2023)0097 - Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti macchina in lingua italiana.

La tavola di seguito proposta mette a confronto e raccorda i RESS (Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute) di cui all’Allegato I della Direttiva 2006/42/CE (IT) con i novelli propri di cui all’Allegato III delRegolamento macchine così come adottato dal Parlamento europeo il 18 aprile 2023 (Testo approvato - Macchine - P9_TA(2023)0097 - Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti macchina in lingua italiana).

Il fabbricante di un prodotto della macchina o il suo rappresentante autorizzato deve garantire che venga effettuata una valutazione del rischio al fine di determinare la salute e la sicurezza requisiti, che si applicano al prodotto macchina. Il prodotto macchina deve quindi essere progettato e costruito per prevenire e ridurre al minimo tutti i rischi rilevanti, tenendo conto del risultati della valutazione del rischio.

Con il processo iterativo di valutazione e riduzione del rischio, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato devono:

- determinare i limiti del prodotto macchina, che includono l'uso previsto e qualsiasi uso improprio ragionevolmente prevedibile degli stessi;
- determinare i rischi derivanti dalle interazioni tra macchine;
- identificare i pericoli che possono essere generati dal prodotto della macchina e dal situazioni pericolose associate, inclusi i pericoli che possono essere generati durante il ciclo di vita del prodotto macchina prevedibile al momento della collocazione del prodotto macchinario immesso sul mercato come voluta evoluzione del suo prodotto in tutto o in parte comportamento o logica in evoluzione come risultato del prodotto macchina progettato per funzionare con diversi livelli di autonomia. A questo proposito, dove il prodotto macchina integra un sistema di intelligenza artificiale, la valutazione del rischio della macchina deve considerare la valutazione del rischio per quel sistema di intelligenza artificiale.
- stimare i rischi, tenendo conto della gravità del possibile infortunio o danno a salute e probabilità che si verifichi;
- valutare i rischi, al fine di determinare se è necessaria una riduzione del rischio;
- eliminare i pericoli o ridurre i rischi associati a questi pericoli mediante l'applicazione delle misure di protezione, nell'ordine di priorità stabilito nella sezione 1.1.2 (b).

Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di salute e sicurezza si applicano solo quando il rischio corrispondente esiste per il prodotto macchina in questione quando viene utilizzato sotto le condizioni previste dal fabbricante o dal suo mandatario o in situazioni anomale prevedibili. Tuttavia, i principi di integrazione della sicurezza stabiliti in sezione 1.1.2 e gli obblighi relativi alla marcatura dei prodotti e delle istruzioni delle macchine di cui alle sezioni 1.7.3 e 1.7.4 si applicano in tutti i casi.

Il regolamento proposto diventerà applicabile 42 mesi dopo la sua entrata in vigore per consentire ai fabbricanti, agli organismi notificati e gli Stati membri tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti.

Articolo 51 Abrogazioni

1. La direttiva 73/361/CEE è abrogata.

I riferimenti alla direttiva 73/361/CEE abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

2. La direttiva 2006/42/CE è abrogata a decorrere dal... [42 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].
I riferimenti alla La direttiva 2006/42/CE abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII.

Articolo 52 Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di prodotti immessi sul mercato in conformità della La direttiva 2006/42/CE prima del … [42 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Tuttavia, il capo VI del presente regolamento si applica a decorrere dal... [data di entrata in vigore del presente regolamento] mutatis mutandis a tali prodotti in sostituzione dell'articolo 11 di tale direttiva, compresi i prodotti per i quali è già stata avviata una procedura ai sensi dell'articolo 11 della La direttiva 2006/42/CE.

2. I certificati di esame CE del tipo e le decisioni di approvazione rilasciate in conformità dell'articolo 12 della La direttiva 2006/42/CE rimangono validi fino alla loro scadenza.

Articolo 54 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a partire dal … [42 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti:
a) gli articoli da 26 a 42 si applicano a decorrere dal … [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento];
b) l'articolo 50, paragrafo 1, si applica a decorrere dal ... [39 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento];
c) l'articolo 6, paragrafo 7, e gli articoli 48 e 52 si applicano a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento];
d) l'articolo 6, paragrafi da 2 a 6, paragrafo 8 e paragrafo 11, l'articolo 47 e l'articolo 53, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal ... [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.]

Emendamenti alla proposta CE di regolamento

2021/0105(COD) 20.10.2021

Draft Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on Machinery products (COM(2021)0202 – C9-0145/2021 – 2021/0105(COD))

Gli emendamenti, prevedono modifiche alla Proposta di nuovo regolamento macchine di Aprile 2021 (2021/0105(COD), in particolare inerenti:

- definizione più chiara delle quasi-macchine;
- precisazioni sul ruolo del rappresentante autorizzato (già ‘mandatario’ nella direttiva 2006/42/CE);
- modifica di " macchine ad alto rischio" in " macchine potenzialmente ad alto rischio"
- indicazioni sugli obblighi per la messa in servizio delle macchine;
- mantenere la possibilità per i fabbricanti di utilizzare anche la procedura di controllo interno della produzione (modulo A) di cui all'allegato VI per i macchinari potenzialmente ad alto rischio,
- precisazioni sulla documentazione in formato digitale;
(*) data entrata in vigore spostata da 30 a 48 mesi dalla pubblicazione

...

Estratto

Tavola di concordanza estesa RESS Direttiva/Regolamento Macchine (IT)

Colonna (1) - Direttiva 2006/42/CE (IT)
Colonna (2) - Regolamento macchine Testo approvato dal Parlamento Europeo 18.04.2023 - Macchine - P9_TA(2023)0097(IT)

Tavola di concordanza estesa RESS Direttiva Regolamento Macchine   Immagine 1
Tavola di concordanza estesa RESS Direttiva Regolamento Macchine   Immagine 2
Tavola di concordanza estesa RESS Direttiva Regolamento Macchine   Immagine 3
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Tavola di concordanza estesa RESS Direttiva Regolamento Macchine   Immagine 4
Tavola di concordanza estesa RESS Direttiva Regolamento Macchine   Immagine 5

[...]

... Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2023
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Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 23.04.2023 Testo approvato - Macchine - P9_TA(2023)0097 Certifico Srl
1.0 08.11.2021 Emendamenti del 20 Ottobre 2021 Certifico Srl
0.0 12.05.2021 --- Certifico Srl

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