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Sentenza CP Sez. 3 n. 3684 del 28 gennaio 2014

ID 9267 | | Visite: 3085 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/9267

Sentenza CP Sez  3 n  3684 del 28 gennaio 2014

Sentenza CP Sez. 3 n. 3684 del 28 gennaio 2014

La Cassazione penale, con sentenza n. 3684/2014, ha deciso sulla responsabilità del legale rappresentante di una discoteca in caso di mancata tenuta dei registri antincendio, ai sensi dell'ex D.Lgs. 626/94  e in questa sede, torna sull'obbligo di tenuta dei registri, ai sensi della normativa di sicurezza e antincendio.

Penale Sent. Sez. 3 Num. 3684 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO
Data Udienza: 11/12/2013

...

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 22.10.2012 il Tribunale di Padova, ha ritenuto Maso Guido responsabile di una serie di contravvenzioni al D.Lgs. 626/94 (capi a e b) nonchè al DPR n. n. 547/1955 (capi c e d) e, unificate le stesse col vincolo della continuazione, lo ha condannato alla pena di €. 3.000 di ammenda.
Le condotte addebitate all'imputato, nella veste di legale rappresentante della Anca srl, che gestiva una discoteca oggetto dell'accertamento, consistevano nell'omessa istituzione del registro controlli antincendio (capo a), nella omessa designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e comunque, di gestione dell'emergenza, (capo B), nell'omessa sottoposizione di un estintore a controllo semestrale (capo c) e infine nell'omessa adozione delle misure di sicurezza atte a prevenire incendi (capo d).
Il Tribunale ha motivato la decisione rilevando, sulla base delle dichiarazioni del teste Esposito, dei VVFF di Padova, che l'imputato era stato posto a conoscenza delle violazioni e dell'invito all'estinzione in via amministrativa, e che ciononostante era rimasto inadempiente.
2. La sentenza è stata impugnata dal difensore davanti alla Corte d'Appello di Venezia che, qualificando l'appello come ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte Suprema.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazione di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, e come tale inappellabile (art. 593 comma 3 cpp), va senz'altro qualificata come ricorso per cassazione per il principio del favor impugnationis e di conservazione degli atti processuali (art. 568 cpp). Nel caso di specie, quindi, l'impugnazione contro la sentenza del Tribunale di Padova correttamente è stata inoltrata a questa Corte.
Ciò premesso, col primo motivo il ricorrente denunzia sostanzialmente la inosservanza dell'art. 32 del D. Lvo n. 626/1994 rilevando che la norma non prevede l'obbligo di tenuta del Registro dei controlli antincendio (la cui omissione è stata oggetto della contestazione sub a), ma detta una diversa serie di obblighi a carico del datore di lavoro.
Il motivo è fondato.
L'art. 32 del D.Lgs. 626/94 elencava gli obblighi del datore di lavoro ma non includeva l'obbligo di tenuta del registro in questione.
Il predetto decreto legislativo è stato peraltro abrogato dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e la disposizione dell'art. 32 è stata riprodotta ugualmente nell'art. 64 di tale ultimo decreto.
In ogni caso, il Registro, già previsto dall'art. 5 comma 2 DPR n. 37/1998 è stato eliminato perché l'art. 12 comma 1 lett. b) del DPR n. 151/2011 ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8,della legge 15 marzo 1997, n. 59. (*)
La sentenza dunque va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
2. Col secondo motivo si deduce la insussistenza del reato di cui al capo b perché il teste non aveva precisato se, pur in mancanza degli attestati di frequentazione al corso antincendio, fossero stati indicati o meno i nomi dei lavoratori designati.
3. Col terzo motivo si denunzia la mancanza dell'elemento soggettivo in relazione al reato contestato sub c): rileva in proposito il ricorrente che solo uno degli estintori era sfuggito al controllo periodico, per cui è evidente, trattandosi di una mera dimenticanza del personale preposto, che sussiste la buona fede dell'imputato.
Entrambi i motivi, che in sostanza denunciano una mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza del reato sub b) e all'elemento soggettivo del reato sub c) sono fondati.
La sentenza del Tribunale si è limitata infatti a rilevare la regolarità delle notificazioni, compresa quella dell'avviso ad estinguere le violazioni in via amministrativa, e a dare atto del mancato pagamento, ma non ha speso una parola sull'accertamento della sussistenza dei reati contestati all'imputato. Non è dato rinvenire nelle poche righe di motivazione alcun percorso motivazionale che possa giustificare la dichiarazione di responsabilità, non potendosi attribuire valore al solo capo di imputazione.
Consegue l'annullamento con rinvio al Tribunale di Padova che riesaminerà la vicenda motivando adeguatamente sulla sussistenza dei reati sub b) e c).
Restano logicamente assorbiti l'esame del quarto motivo (con cui si deduce l'assoluta indeterminatezza del capo di imputazione nel quale viene contestata genericamente l'omessa adozione di misure di sicurezza, senza che sia stato precisato quali fossero tali misure violate) nonché il quinto ed ultimo motivo (relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena).

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova.
Così deciso in Roma, il 11.12.2013.

_______

(*) Ndr

Contrariamente a quanto disposto nella Sentenza in oggetto, si osserva che, il DPR n. 151/2011 dispone, all'articolo 6 co.2, l'obbligatorietà del registro antincendio e precisamente:

Art. 6 Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita' DPR n. 151/2011

1. Gli enti e i privati responsabili di attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attivita', sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attivita'. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

...

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Tags: Sicurezza lavoro Prevenzione Incendi Cassazione

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