Direttiva (UE) 2016/774
Direttiva (UE) 2016/774 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai ve...
Oggetto: Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto - Applicazione dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152.
Con riferimento al tema di cessazione della qualifica di rifiuto, la presente nota intende fornire alle Amministrazioni deputate al rilascio delle autorizzazioni per la corretta gestione del ciclo dei rifiuti gli opportuni chiarimenti al fine di uniformare l'azione amministrativa.
La cessazione della qualifica di rifiuto, altrimenti definita con l'acronimo EoW dall'inglese End of Waste, è disciplinata dall'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Nello specifico, l'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dispone che "Un rifìuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e ri.spetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana".
In sintesi, il comma l dell'articolo in discorso assoggetta la cessazione della qualifica di rifiuto al fatto che la sostanza o l'oggetto, all'esito di una attività di recupero (incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo), corrisponda a determinati criteri adottati, specificamente per le singole o per le categorie di sostanze od oggetti, nel rispetto delle condizioni di cui al medesimo comma 1.
La normativa nazionale, del resto, recepisce fedelmente l'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti, il quale al comma 2 prevede che i criteri specifici, funzionali al riconoscimento dell'EoW, possano essere determinati mediante regolamenti comunitari.
Collegati
Direttiva (UE) 2016/774 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai ve...
Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 ottobre 2014 , che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione d...

GSE, 2019
Il presente documento ha lo scopo di mostrare come la cogenerazione sia una soluzione vantaggiosa nell'ambito di utenze di proprietà della Pubblica A...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024