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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 12094 | 19 Marzo 2019

ID 8023 | | Visite: 2416 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/8023

Sentenze cassazione penale

Infortunio con la macchina rettificatrice non protetta

Penale Sent. Sez. 4 Num. 12094 Anno 2019

Presidente: MENICHETTI CARLA
Relatore: DAWAN DANIELA
Data Udienza: 22/11/2018

Ritenuto in fatto 

La Corte di appello di Firenze, in data 19/01/2018, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Firenze condannava U.T. alla pena di mesi due di reclusione, con le attenuanti generiche prevalenti e i benefici di legge, in ordine al reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen., per avere, quale legale rappresentante della srl Grafiche U.T., cagionato per colpa - e precisamente per avere messo a disposizione dei dipendenti la macchina rettificatrice Tacchella non conforme ai requisiti di legge quanto alla sicurezza - lesioni personali durate oltre 150 giorni al dipendente A.G. che, mentre passava in detta macchina dei fogli di lana di vetro, veniva colpito al braccio sinistro da frammenti della mola improvvisamente rottasi. I coimputati A.M., responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e N.C., venditrice della macchina, venivano invece assolti dal medesimo reato per non aver commesso il fatto (avvenuto in Vinci in data 11/01/2013).
2. Secondo la ricostruzione operata la macchina in questione era dotata di uno schermo di protezione con due ante scorrevoli che coprivano la parte centrale della zona di lavorazione, aprendo le quali la macchina si arrestava; al momento dell'infortunio questa, però, era priva di un perno centrale che impedisse lo spostamento solidale di dette ante verso un lato, lasciando così scoperta e non protetta la zona di lavorazione. L'infortunio si era verificato perché lo stesso operaio rimasto leso aveva detto di avere spostato un po' il complesso delle ante di protezione, senza aprirle al centro, forse per poter accedere ad un punto in cui doveva piazzare un fermo.
3. Avverso la sentenza di appello l'imputato, a mezzo del difensore, interpone ricorso elevando tre motivi. Con il primo, deduce vizio di motivazione in ordine alle prove a discarico assunte nell'istruttoria dibattimentale. Si riferisce alla testimonianza della persona offesa che ha escluso con assoluta certezza un qualsiasi intervento di modifica del macchinario dal momento in cui questi venne installato in azienda. Sul punto, il Giudice di appello ha quindi travisato la prova. Con il secondo, lamenta vizio di motivazione rispetto ai dati probatori e violazione dell'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., per mancata indicazione dei criteri adottati nella valutazione delle prove decisive e per la deduzione dell'esistenza di un fatto in assenza di indizi precisi, gravi e concordanti. La Corte distrettuale, laddove sostiene che il U.T. ha omesso di fornire alla persona offesa le necessarie informazioni sul funzionamento della macchina e sulla necessità di dispositivi di sicurezza, ha ulteriormente travisato la testimonianza resa dal A.G. il quale ha, invece, affermato di conoscere bene il funzionamento della rettificatrice e di essere stato adeguatamente informato circa le corrette modalità con cui doveva essere compiuta l'operazione di posizionamento del fermo. Con il terzo motivo, infine, eccepisce violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., per mancato raggiungimento della certezza sulla responsabilità dell'imputato e mancata applicazione del principio del favor rei. Il Giudice di appello ritiene provato il fatto che il perno fosse già stato rimosso in precedenza dal datore di lavoro o da altri dipendenti non già sulla base di un suo accertamento "in positivo" ma presumendolo dalla sola mancata prova del fatto contrario. In assenza di un tale accertamento "in positivo", sussiste il ragionevole dubbio sul fatto che il sistema di protezione della macchina sia stato alterato dalla persona offesa in occasione dell'infortunio, rendendo così impossibile al datore di lavoro apprestarvi alcun rimedio

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Tutti e tre i motivi di ricorso esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni della decisione. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre [Sez. U., sent. n. 930 del 13/12/1995, (dep. il 29/01/1996), Clarke, Rv. 203430) cui la giurisprudenza successiva delle sezioni semplici si è uniformata.
3. Ciò premesso, si rileva che la sentenza di appello si appalesa congrua, adeguatamente motivata, del tutto immune dalle sollevate doglianze. La sentenza ricorda che l'esistenza del perno centrale era stata dichiarata dall'operaio infortunato che, pur avendo il dubbio che esso fosse ancora presente, era certo che esistesse in passato; dal teste C. che aveva montato la macchina, dotata del perno, nell'officina del U.T. alla fine del 2008, e dai testi P. e Co.. La Corte di appello ha reputato provato che: l'infortunio si era verificato per l'assenza del perno o di un qualunque meccanismo che impedisse alle due ante di protezione di scorrere lasciando così scoperta la mola nel corso della lavorazione; il perno in questione esisteva al momento dell'acquisto e della installazione del macchinario che, in ragione della velocizzazione del lavoro, era stato successivamente modificato dal datore di lavoro o da altri dipendenti i quali avevano senza dubbio agito o con il suo assenso o a sua insaputa, approfittando della sua negligenza nel controllare lo svolgimento del lavoro e nel rispettare le norme di sicurezza; la manovra del lavoratore infortunato era resa possibile proprio dalla mancanza del dispositivo di sicurezza in origine presente sul macchinario. Correttamente la Corte distrettuale concludeva che era stata raggiunta la prova che la rettificatrice era stata modificata «dopo il suo acquisto, dal datore di lavoro o da altri dipendenti che hanno senza dubbio agito o con il suo assenso o, se a sua insaputa, approfittando della sua negligenza nel controllare lo svolgimento del lavoro e il rispetto delle più elementari norme di sicurezza». Né risulta che l'imputato avesse ben informato il soggetto addetto alla macchina della necessità di quel sistema di protezione e della estrema pericolosità di una sua alterazione. Con ragionamento altrettanto congruo, la Corte fiorentina, in adesione alle osservazioni del giudice di primo grado, ha sottolineato che il U.T. sarebbe ugualmente responsabile anche se avesse acquistato la macchina priva di dispositivo di sicurezza perché le norme antinfortunistiche, del cui rispetto il datore di lavoro si pone quale garante, prescrivono che gli organi in movimento siano coperti e non accessibili al lavoratore e che vi siano quindi meccanismi di interruzione automatica del loro funzionamento nel caso che la protezione venga anche solo momentaneamente tolta.
4. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Alla stessa stregua in cui, per le considerazioni testé espresse, non può dirsi sussistere alcuna violazione dell'art 533, comma 1, cod. proc. pen., trattandosi di un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità. Né la Corte Suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità [Sez. U, sent. n. 2110 del 23/11/1995 (dep. il 23/02/1996), Fachini e altri, Rv. 203767) cui la giurisprudenza successiva delle sezioni semplici si è uniformata.
5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 novembre 2018

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Tags: Sicurezza lavoro Cassazione

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