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La Corte d’appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovereto di rigetto della domanda di R.M. e T.G. , R.L. e R.R. , rispettivamente genitori e fratelli di R.Lo. deceduto a seguito di un infortunio sul lavoro in data 22/9/2000 presso la Cartiera V. volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla morte del loro congiunto.
La Corte territoriale ha ritenuto che fosse da escludersi la responsabilità del datore di lavoro per il grave incidente occorso al lavoratore in quanto il comportamento di quest’ultimo era stato eccezionale ed abnorme in palese violazione delle norme di sicurezza.
Ha rilevato che il lavoratore deceduto aveva riportato nel corso del rapporto di lavoro contestazioni di addebiti di cui due riguardavano comportamenti contrari alle norme di sicurezza; che dopo l’incidente l’ispettorato aveva disposto delle misure di sicurezza che però non riguardavano la parte dove era avvenuto l’incidente; che la macchina ribobinatrice, alla quale era addetto il lavoratore al momento dell’incidente, già nel 1994 era stata oggetto di ispezione e già si era provveduto alla segregazione delle parti pericolose.
La Corte ha,poi, riferito che per accedere alla zona rulli, dove era stato trovato il lavoratore incastrato tra i rulli e già morto, questi si era infilato strisciando in uno spazio di cm 39 dal suolo sotto un cancelletto, che impediva l’accesso ai rulli e la cui apertura bloccava la macchina; che ciò dimostrava l’abnormità dell’operazione posta in essere dalla vittima; che un eventuale affaticamento del lavoratore non poteva certo giustificare il comportamento abnorme di essersi introdotto con contorsione innaturale al di sotto della protezione per accedere alla zona rulli; che il lavoratore aveva partecipato a corsi di preparazione e comunque era considerato una persona capace.
Avverso la sentenza ricorrono i congiunti del deceduto formulando 5 motivi. Resistono la SCA Hygiene Products, già Cartiera V. e la soc INA Assitalia.
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