Decreto 15 febbraio 2019
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Decreto 15 febbraio 2019 | Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme
Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse
(GU Serie Generale n.57 del 08-03-2019)
Art. 1. Approvazione delle Linee guida nazionali
1. Sono approvate le linee guida nazionali per la di-smissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali, ai sensi dell’art. 25, comma 6, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104.
2. Le linee guida e i relativi allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
[...]
ALLEGATO
TITOLO I Disposizioni generali
Capo I Finalità, ambito di applicazione e definizioni
Art. 1. Finalità
1. Le presenti linee guida stabiliscono le procedure per la dismissione mineraria delle piattaforme e delle infrastrutture connesse già utilizzate per la coltivazione da giacimenti di idrocarburi esauriti o comunque non utilizzabili, o non suscettibili di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale nell’ambito delle concessioni minerarie disciplinate dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali e nel rispetto degli obiettivi della Strategia marina, di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, in attuazione della direttiva 2008/56/CE.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione delle presenti Linee guida, si intende per:
a. Amministrazione competente: l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione del progetto di riutilizzo della piattaforma e/o infrastruttura connessa;
b. Analisi multicriterio decisionale: analisi che tiene conto di più aspetti propri della rimozione di una piattaforma e delle infrastrutture connesse;
c. BUIG: bollettino ufficiale per gli idrocarburi e le georisorse, pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico;
d. Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare: comitato istituito ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145;
e. Concessione mineraria: titolo esclusivo che consente le attività di sviluppo e coltivazione di un giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi dell’art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
f. Condotte sottomarine (flowlines): tubazioni impiegate per il collegamento e il trasporto della produzione, sia essa prodotto dei singoli pozzi o proveniente da altre piattaforme/impianti a un collettore o a un centro di raccolta o di trattamento;
g. DGSAIE: Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico;
h. DGS-UNMIG: Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero dello sviluppo economico;
i. Giacimento: formazione rocciosa sotterranea costituita da uno o più livelli contenenti idrocarburi tale da consentire tecnicamente ed economicamente la coltivazione mineraria;
j. Infrastruttura connessa: impianti collegati alla piattaforma e utilizzati per consentire la produzione di idrocarburi ed il loro trasporto verso altri impianti;
k. Relazione sui grandi rischi: relazione che l’operatore è tenuto
a presentare ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;
l. Riutilizzo: utilizzo delle piattaforme o delle infrastrutture connesse per scopi alternativi a quello minerario; m. Sezione UNMIG: ufficio dirigenziale della DGS-UNMIG del Ministero dello sviluppo economico competente al rilascio dell’autorizzazione per la dismissione mineraria, nonché autorità di vigilanza per l’applicazione delle norme di polizia mineraria, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione, competente in materia di gestione tecnica delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi;
n. Sottostruttura: struttura di una piattaforma, fissata a fondo mare mediante pali;
o. Sovrastruttura: struttura di una piattaforma costituita da uno o più ponti su cui sono montati gli impianti di processo, le apparecchiature, i moduli alloggio e gli uffici;
p. Titolare della concessione: soggetto al quale è stata conferita la concessione di coltivazione di idrocarburi;
q. Pozzo sterile o esaurito: pozzo non utilizzabile, o non suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale.
Art. 3. Ambito di applicazione
1. Le presenti linee guida si applicano alle piattaforme di produzione, piattaforme di compressione, piattaforme di transito ed infrastrutture connesse a servizio di impianti minerari nell’ambito di concessioni minerarie per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi situate nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.
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