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RENTRI - Modelli attestazione requisiti soggetti delegati

RENTRI   Modelli attestazione requisiti soggetti delegati

RENTRI - Modelli attestazione requisiti soggetti delegati

ID 23042 | 01.12.2024 / In allegato

Documentazione per l’attestazione dei requisiti da parte dei soggetti delegati di cui all’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n.59.

L’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n.59 prevede che i produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di cui al Titolo III dello stesso D.M., anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

A tal fine, i soggetti delegati ai sensi del citato art. 18 sono tenuti a iscriversi al RENTRI in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti descritti dalle modalità operative di cui all’articolo 21 del D.M. 4 aprile 2023 n.59.

Le modalità operative allegate al decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 stabiliscono, al punto 3.5.2, i requisiti che i soggetti individuati dall’art. 18 devono indicare in sede di iscrizione.

La Direzione Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali, ha definito la documentazione che i soggetti interessati devono allegare alla pratica di iscrizione per attestare il possesso di alcuni dei requisiti previsti dalle modalità operative sopra citate.

Le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo nazionale gestori ambientali, nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede legale del soggetto delegato, effettuano una verifica preliminare, anche avvalendosi della Camera di Commercio (CCIAA) competente per territorio e della Segreteria del Comitato nazionale dell’Albo Gestori ambientali, del possesso dei requisiti di cui all’art. 18 comma 2 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

All’esito positivo di tale verifica il richiedente è abilitato ad operare in quanto soggetto delegato.

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