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Europe, Rome

Linee guida sviluppo programmi nazionali controllo inquinamento atmosferico

ID 7871 | | Visite: 5527 | Documenti Ambiente UEPermalink: https://www.certifico.com/id/7871

Linee guida sviluppo programmi nazionali controllo inquinamento atmosferico

Linee guida sviluppo programmi nazionali controllo dell'inquinamento atmosferico

Linee guida per lo sviluppo di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici

Comunicazione della Commissione (2019/C 77/01)

GU C 77/1 del 1° marzo 2019

_________

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ:

Il presente documento di orientamento è destinato ad assistere le autorità nazionali nell'elaborazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico. Esso rispecchia le opinioni della Commissione europea e pertanto non è giuridicamente vincolante. L'interpretazione vincolante della legislazione dell'UE è di esclusiva competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). I pareri espressi nel presente documento di orientamento non possono pregiudicare la posizione che la Commissione potrebbe adottare di fronte alla CGUE.

1. INTRODUZIONE

La direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, detta anche nuova direttiva sui limiti nazionali di emissione (e nel presente documento «la direttiva»), è intesa a ridurre ulteriormente l'inquinamento atmosferico e i rischi ad esso associati per l'ambiente e la salute umana (articolo 1). La direttiva prevede, per ciascuno Stato membro, impegni futuri di riduzione delle emissioni di ossidi di azoto (NOx), biossido di zolfo (SO2), ammoniaca (NH3), composti organici volatili non metanici (COVNM) e particolato fine (PM2,5). Il rispetto di tali impegni dovrebbe contribuire inoltre all'obiettivo a lungo termine dell'Unione di raggiungere livelli di qualità dell'aria in linea con gli orientamenti sulla qualità dell'aria dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Gli articoli 6 e 10 della direttiva impongono agli Stati membri di istituire, entro il 1o aprile 2019, un programma nazionale iniziale di controllo dell'inquinamento atmosferico (programma nazionale) che deve essere periodicamente aggiornato, almeno ogni quattro anni («aggiornamenti del programma nazionale»). Il contenuto del programma nazionale è stabilito dalla direttiva, in particolare nell'articolo 6 e nell'allegato III, parte 1. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva, la Commissione ha specificato il formato dei programmi nazionali nella decisione di esecuzione (UE) 2018/1522 della Commissione. Le presenti linee guida, elaborate a norma dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva, mirano ad assistere gli Stati membri nell'elaborazione del programma nazionale iniziale da presentare alla Commissione entro il 1o aprile 2019 e trattano, in quattro capitoli corrispondenti, il formato del programma nazionale, il monitoraggio dei progressi realizzati nella sua attuazione, le consultazioni sul programma nazionale e la sua diffusione. Nell'appendice è definito un kit di strumenti per agevolare l'esame e la selezione di politiche e misure aggiuntive al fine di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni. Se del caso, le presenti linee guida possono essere modificate per agevolare gli aggiornamenti dei programmi nazionali.

2. FORMATO COMUNE PER IL PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Struttura del presente capitolo

Per facilità d'uso, il presente capitolo segue la numerazione delle sezioni del formato per il programma nazionale di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/1522 della Commissione. Il contenuto minimo obbligatorio di ciascuna sezione del formato e l'ulteriore contenuto facoltativo sono descritti nella sezione pertinente del presente capitolo all'interno di riquadri grigi con titoli in grassetto, come quello riportato di seguito:
Requisiti previsti dal formato per il programma nazionale

Il contenuto di ogni requisito è delineato all'interno della sezione pertinente. Il formato stabilisce il contenuto minimo di cui all'articolo 6 e all'allegato III della direttiva in quanto contenuto obbligatorio , distinguendo i casi in cui le informazioni sono necessarie ma solo ove opportuno o pertinente , e comprende anche un ulteriore contenuto facoltativo . Gli Stati membri sono invitati a fornire il contenuto facoltativo mantenendo nel contempo la possibilità di sviluppare e fornire i dati più utili e adeguati per le rispettive politiche e priorità.

2.1. Titolo del programma, informazioni di contatto e siti web

Questa sezione del formato non richiede spiegazioni e non sono forniti ulteriori orientamenti.

2.2. Sintesi

Questa sezione del formato non richiede spiegazioni e non sono forniti ulteriori orientamenti.

2.3. Quadro strategico nazionale in materia di qualità dell'aria e di lotta contro l'inquinamento

2.3.1. Priorità politiche e loro rapporto con le priorità stabilite in altri settori d'intervento pertinenti

Cfr. l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e l'allegato III, parte 1, punto 1, lettera a), punto i)

Il contesto politico per il programma nazionale iniziale deve definire chiaramente gli obiettivi strategici e le priorità del programma, in cui dovrebbero riflettersi gli impegni di riduzione delle emissioni per ciascuno Stato membro di cui all'allegato II della direttiva.

Nel definire il contesto politico, gli Stati membri dovrebbero prendere atto dei principali problemi che l'UE deve affrontare in materia di qualità dell'aria, ovvero le emissioni di NOx e PM, nonché dei problemi settoriali specifici per la qualità dell'aria derivanti dalle emissioni di NH3 e PM2,5 nel settore agricolo.
2.3.1 Priorità politiche e loro rapporto con le priorità stabilite in altri settori d'intervento pertinenti

Contenuto obbligatorio:

il contenuto di questa sezione include:

a) gli obiettivi strategici nazionali e le priorità per il programma nazionale;

b) gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni (per ciascun inquinante di cui alla direttiva, per il periodo 2020-2029 e per il periodo dal 2030 in poi), espressi in percentuale di riduzione rispetto alle emissioni dell'anno di riferimento 2005, come stabilito dalla direttiva;

c) le priorità per la qualità dell'aria: priorità strategiche nazionali in relazione agli obiettivi di qualità dell'aria a livello nazionale o dell'UE (valori limite per le concentrazioni della qualità dell'aria, valori-obiettivo e obblighi di concentrazione dell'esposizione, con l'obiettivo di individuare i problemi e fornire/acquisire informazioni sui principali inquinanti per la qualità dell'aria.

Per quanto riguarda gli obiettivi di qualità dell'aria a lungo termine, gli Stati membri possono inoltre fare riferimento, a titolo indicativo, ai limiti raccomandati dall'OMS;

d) le priorità politiche in materia di cambiamento climatico ed energia: piani nazionali per l'energia e il clima con l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra nei settori esclusi dal sistema ETS; l'obiettivo in materia di fonti di energia rinnovabili; l'obiettivo in materia di efficienza energetica, che fissa gli obiettivi di riduzione per il 2020 e il 2030 e, ove disponibile, per il 2050, nonché i problemi che gli Stati membri devono sormontare per conseguirli:

e) ove opportuno, indicare altre politiche pertinenti e le rispettive priorità relative al programma nazionale, per esempio i programmi di sviluppo rurale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

2.3.2. Responsabilità attribuite alle autorità nazionali, regionali e locali

Cfr. l'allegato III, parte 1, punto 1, lettera a), punto ii)

Gli Stati membri indicano le agenzie governative, i ministeri e le autorità regionali o locali pertinenti che intervengono nell'elaborazione e nell'attuazione del programma nazionale e stabiliscono di conseguenza le responsabilità ad essi attribuite (allegato III, parte 1, punto 1, lettera a), punto ii)).

In fase di attribuzione delle responsabilità occorre considerare il modo migliore per tenere conto delle problematiche locali e settoriali e integrarle adeguatamente nella progettazione e nell'attuazione del programma nazionale. Le autorità impegnate nei diversi settori e aree d'intervento devono essere coinvolte nell'elaborazione e nell'attuazione del programma nazionale, che deve tener conto delle stesse e del loro ruolo. Quest'obbligo include, per esempio, l'interazione tra l'elaborazione delle politiche e le attività di attuazione delle autorità responsabili per la qualità dell'aria e i cambiamenti climatici. Sebbene si preveda la necessità di coinvolgere un ampio numero di autorità, nella maggior parte dei casi dovrebbe essere l'autorità governativa nazionale ad assumere la responsabilità generale dell'elaborazione delle politiche.

Se possibile, il programma nazionale dovrebbe contemplare l'attribuzione dei ruoli e delle responsabilità indicati nella figura sottostante.

Figura

Ruoli e responsabilità connessi all'elaborazione e alla comunicazione del programma nazionale

Figura 1

In diversi Stati membri potrebbero essere pertinenti altre responsabilità, che andrebbero elencate di conseguenza nel programma nazionale unitamente alle autorità/agenzie nazionali, regionali o locali responsabili incaricate.

Nell'attribuire responsabilità alle autorità è altresì importante considerarne la portata. Il livello di autorità richiesto può variare a seconda della natura della responsabilità: per esempio, le autorità nazionali sono generalmente ritenute più adatte all'elaborazione del programma nazionale, mentre le autorità locali sono di norma maggiormente impegnate nell'attuazione di misure e nei ruoli di esecuzione (soprattutto per quanto riguarda la qualità dell'aria). Inoltre gli Stati membri dovrebbero indicare l'autorità responsabile per la supervisione e il coordinamento di tutti i ruoli e le responsabilità benché, salvo motivi imperativi di senso contrario, questo compito spetti abitualmente all'autorità nazionale competente, ossia al governo dello Stato membro.

2.3.2. Responsabilità attribuite alle autorità nazionali, regionali e locali

Contenuto obbligatorio:

- una descrizione del tipo, e ove opportuno il nome, della rispettiva autorità, l'ambito delle sue attività (ossia nazionale, regionale, locale) e le responsabilità ad essa attribuite in materia di qualità dell'aria e lotta contro l'inquinamento.

Contenuto facoltativo:

- identificazione dei settori fonte dell'inquinamento che rientrano nell'ambito di competenza delle autorità elencate.

Le autorità impegnate nei diversi settori e aree d'intervento devono essere coinvolte nell'elaborazione e nella comunicazione del programma nazionale e il loro nome e ruolo dovrebbe essere indicato nelle informazioni da fornire. Quest'obbligo include, per esempio, l'interazione tra l'elaborazione delle politiche e i ruoli di attuazione delle autorità responsabili per la qualità dell'aria e i cambiamenti climatici.

 [...] segue in allegato

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