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Sorveglianza radiometrica sui rottami: Ordinanza RL n. 57671/1997

Sorveglianza radiometrica sui rottami: Ordinanza RL n. 57671/1997
Relevant Legal instruments in Italy APAT (Agency of the Environment Protection and Technical Services)
1. Background
In Italia a seguito di un grave caso di fusione accidentale di due sorgenti radioattive in una acciaieria di Brescia e dopo altri casi meno gravi la Regione Lombardia ha ritenuto necessario un provvedimento che concretizzasse l’obbligo della sorveglianza radiometrica sui rottami.
E’ stata quindi adottata dal Presidente della Giunta regionale una ordinanza, la n. 57671 del 20 giugno 1997 che ha imposto una serie di controlli da effettuarsi all’esterno dei contenitori utilizzati per il trasporto del carico di rottami o altri materiali, al momento dello scarico e nelle fasi che precedono la lavorazione, dopo la fusione, sulle scorie e le polveri derivanti dall’impianto di abbattimento e nelle aree di lavoro a maggior rischio di contaminazione. L’ordinanza è ormai decaduta, ma potrebbe essere utilizzata come spunto per disciplinare i controlli radioattivi sui rottami metallici sia per le aziende che li recuperano che le acciaierie/fonderie.
Nel marzo 2001 l’UNI ha emesso una normativa tecnica UNI 10897:2001 31/03/01 “Carichi di rottami metallici -Rilevazione di radionuclidi con misure X e gamma” “Metallic scraps- Determination of gamma emitting radionuclides”, la norma identifica i metodi per determinare le anomalie radiometriche associabili ai radionuclidi presenti nei carichi di rottami metallici destinati al recupero, anch’essa potrebbe essere utile ai fini della stesura del protocollo UNECE. (n.d.r. aggiornata Ed. UNI 10897:2016)
Inoltre sarebbe opportuno accertare il reale utilizzo delle sorgenti radioattive affinchè si possa evitare che le condizioni di disuso alle quali possono essere assoggettate non costituiscano l'anticamera per un loro smarrimento, più o meno intenzionale..
2. Content of the Ordinance of the Region Lombardia
Ordinanza finalizzata alla definizione delle modalità temporanee di attuazione della sorveglianza radiometrica, prevista dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, su rottami o su altri materiali metallici di risulta destinati alla fusione.
1. i soggetti che a scopo industriale o commerciale compiono operazioni d! fusione oppure di lavorazione (cernita manuale o meccanica, frantumazione, raffinazione) di rottami o di altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo della sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e rottami, qualsiasi provenienza abbiano; tale sorveglianza si attua, a seconda dell'attività esercitata. attraverso i seguenti controlli:
a) il primo deve essere effettuato all'esterno di ogni contenitore usato per il trasporto del carico di rottami o di altro materiale metallico di risulta (vagone ferroviario, container, autocarro) prima che venga scaricato, e consiste in misure di irraggiamento effettuate all'esterno del carico; b) il secondo controllo dei rottami deve essere effettuato, al momento dello scarico del materiale oppure nelle fasi che precedono la lavorazione e consiste almeno in una ispezione visiva dello stesso al fine di individuare eventuali sorgenti schermate o contenitori delle medesime, in analogia a quanto già in uso per la prevenzione di altri tipi di rischio; il personale addetto deve essere istruito a riconoscere scritte, etichette, simboli e forme di possibili contenitori di sorgenti radioattive; c) il terzo controllo deve avvenire dopo la fusione, tramite verifiche radiometriche di adeguata sensibilità su tutti i provini all'atto della produzione; d) il quarto controllo deve riguardare le scorie e le polveri derivanti dall'impianto di abbattimento dei fumi di lavorazione, anche in questo caso tramite verifiche radiometriche di adeguata sensibilità;
2. per quanto riguarda, in particolare, le misure di irraggiamento effettuate all'esterno dei carichi, esse devono essere condotte in modo da permettere di rilevare la presenza di sostanze radioattive nei carichi medesimi, in considerazione dei fattori fisici correlati:
3. ai fini della accettabilità dei materiali, non devono essere superati i valori di attività totale ed i valori di concentrazione indicati ai punti 1.2 e 1.3 dell'Allegato I al citato D.lgs. 230/95, con le condizioni dei successivi punti 1.4, 1.5, e 1.6 del medesimo Allegato;
4. ai fini specifici della tutela degli addetti, nelle aree di lavoro a maggior rischio di radiocontaminazione oppure ove con maggior frequenza stazioni il personale devono essere collocati monitor di area dotati di allarme, con soglia di attivazione non superiore a 1 Gy/h (microGray/ora);
5. le modalità operative di effettuazione di tutti i controlli sopra descritti devono essere scelte dalla singola azienda in relazione alla sua dimensione ed alle caratteristiche della propria attività: in ogni caso deve essere mantenuta una registrazione dei controlli effettuati, a disposizione degli organi di vigilanza. La definizione della periodicità dei controlli di cui al punto 1.d) deve essere collocata nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'art. 4 del D.Igs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni;
6. la vigilanza sull'adempimento degli obblighi introdotti dalla presente ordinanza viene esercitata dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio, in particolare dai servizi n. 1 con il supporto delle unità operative fisica e tutela dell'ambiente dei presidi multizonali di igiene e prevenzione (PMIP);
7. nel caso i controlli in atto segnalino una situazione anomala i soggetti di cui al punto 1) sono tenuti ad adottare tutte le cautele atte a tutelare la popolazione, i lavoratori e l'ambiente dal rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti e ad informare tempestivamente la competente azienda sanitaria locale che effettuerà le verifiche e le valutazioni del caso e adotterà, ove necessario, i provvedimenti di competenza
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