Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Decisione di esecuzione della Commissione del 6 maggio 2013 che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
[notificata con il numero C(2013) 2505]
(2013/218/UE)
Articolo 1
Gli Stati membri elencati in allegato alla presente decisione sono autorizzati ad applicare le deroghe di cui al medesimo allegato concernenti il trasporto di merci pericolose nel loro territorio.
Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.
Articolo 2
L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della Direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
GUUE L 130/26 del 15.5.2013
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ISIN, 30.04.2021
È stata pubblicata la traduzione in italiano della “Regolamentazione IAEA per il trasp...

Pubblicato, in modo molto celere, da USTRA in Italiano un commento di 5 pagine alle modifiche dell’ADR 2015.
Lingua IT
USTRA
Ufficio federale delle strade della Svizzera

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
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To consult ADR in Polish:http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/769 |
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