Informazione tecnica HSE
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Decisione della Commissione del 4 marzo 2009 che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
GUUE L 71/23 del 17.03.2009
Articolo 1
Gli Stati membri elencati in allegato alla presente decisione sono autorizzati ad applicare le deroghe di cui al medesimo allegato concernenti il trasporto di merci pericolose nel loro territorio.
Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.
Articolo 2
L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all’allegato alla presente decisione.
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ID 24064 | 02.06.2025 / Report attached
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Pubblicato, in modo molto celere, da USTRA in Italiano un commento di 5 pagine alle modifiche dell’ADR 2015.
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Ufficio federale delle strade della Svizzera
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