Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.507
/ Documenti scaricati: 32.403.142
/ Documenti scaricati: 32.403.142
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2333 della Commissione del 13 dicembre 2017 che determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1°gennaio e il 31 dicembre 2018
Articolo 1 Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica
Le quantità di sostanze controllate soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009 che possono essere immesse in libera pratica nell'Unione europea nel 2018 a partire da fonti esterne sono le seguenti:
Sostanze controllate |
Quantità [in kg ODP (potenziale di riduzione dell'ozono)] |
Gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati)
|
2 616 350,00
|
Gruppo III (halon)
|
18 566 550,00
|
Gruppo IV (tetracloruro di carbonio)
|
22 330 561,00
|
Gruppo V (1,1,1-tricoloroetano)
|
1 700 000,00
|
Gruppo VI (bromuro di metile)
|
480 720,00
|
Gruppo VII (idrobromofluorocarburi)
|
4 630,35
|
Gruppo VIII (idroclorofluorocarburi)
|
5 635 808,00
|
Gruppo IX (bromoclorometano)
|
324 024,00 |
Articolo 2 Attribuzione delle quote destinate ad essere immesse in libera pratica
1. Le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e altri clorofluorocarburi completamente alogenati sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato I, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
2. Le quote di halon sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato II, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
3. Le quote di tetracloruro di carbonio sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato III, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
4. Le quote di 1,1,1-tricoloroetano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato IV, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
5. Le quote di bromuro di metile sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato V, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
6. Le quote di idrobromofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato VI, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
7. Le quote di idroclorofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato VII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
8. Le quote di bromoclorometano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato VIII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
9. Le quote attribuite a ciascuna impresa figurano nell'allegato IX.
Articolo 3 Quote per gli usi di laboratorio e a fini di analisi
Le quote per l'importazione e la produzione di sostanze controllate per usi di laboratorio e a fini di analisi per il 2018 sono attribuite alle imprese di cui all'allegato X.
Sono indicate nell'allegato XI le quantità massime destinate a usi di laboratorio e a fini di analisi che possono essere prodotte o importate nel 2018, e che sono attribuite alle suddette imprese.
Articolo 4 Periodo di validità
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2018.
Articolo 5 Destinatari
[...]
GUUE L 333/47 del 15.12.2017
Applicazione: 01.01.2018
Normativa correlata:
ID 16848 | 15.06.2022
On 25 November 2009, the Council and the European Parliament adopted the proposed revision of...
ID 19197 | 12.03.2023 / In allegato DPCM e allegati
DPCM 3 febbraio 2023 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2023.
(GU n. 59 del 10.03.2...
Decreto Legislativo 16 dicembre 2016 n. 257
Disciplina di attuazione della diret...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024