Decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21

Decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21
Reato traffico illecito di rifiuti codice penale ed abrogazione art. 260 TUA
GU Serie Generale n.68 del 22-03-2018
Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2018
Albo Nazionale Gestori Ambientali
Modifiche alla deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009, recante i criteri ed i requisti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009.
Articolo 1
1. L'articolo 1, comma 1, lettera d), della deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009 è sostituito dal seguente: "nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 della delibera n. 6 del 30 maggio 2017"
2. Il punto 1.1 seconda alinea, dell'Allegato 2 alla deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009 è sostituito dal seguente: "i corsi di formazione sono tenuti dal responsabile tecnico o da docenti in possesso di laurea che abbiano maturato esperienza almeno quinquennale nella disciplina e/o attività di settore oggetto dell'insegnamento, ovvero in alternativa, da docenti muniti di diploma di scuola secondaria di secondo grado che abbiano maturato almeno otto anni di esperienza nella disciplina e/o nell'attività di settore oggetto dell'insegnamento."
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Fonte: Albo Nazionale Gestori Ambientali
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Reato traffico illecito di rifiuti codice penale ed abrogazione art. 260 TUA
GU Serie Generale n.68 del 22-03-2018
Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2018

- July 2003
- Dicembre 2019 (Dradt 1)
- March 2022 (Final Draft)
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ID 17088 | ISPRA Rapporti 369/2022
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