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Decisione della Commissione del 2 maggio 2014 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata.
Articolo 1
1. Il gruppo di prodotti «prodotti di carta trasformata» comprende:
a) buste e sporte di carta composte da almeno il 90% in peso di carta, cartone o substrati a base di carta;
b) prodotti di cartoleria composti per almeno il 70% in peso da carta, cartone o substrati a base di carta, fatta eccezione per le sottocategorie delle cartelle sospese e delle cartelline munite di graffe metalliche.
Nel caso di cui al punto b), il componente di plastica non può superare il 10 %, fatta eccezione per i classificatori e i raccoglitori, i quaderni, i taccuini, i diari, per i quali il peso della plastica non può superare il 13 %. Il peso del metallo non può inoltre superare i 30 g per prodotto, fatta eccezione per le cartelle sospese munite di graffe metalliche e i classificatori, in cui può arrivare a 50 g, e i raccoglitori, in cui può arrivare fino a 120 g. 2.
Il gruppo di prodotti «prodotti di carta trasformata» non comprende:
a) i prodotti di carta stampata inseriti nell'Ecolabel UE stabilito dalla decisione 2012/481/CE della Commissione;
b) i prodotti da imballaggio (fatta eccezione per le sporte di carta).
La Decisione 2014/256/UE stabilisce, in accordo all'articolo 4, che i criteri ecologici per il gruppo di prodotti "prodotti di carta trasformata" ed i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi dalla data di adozione della presente decisione
GU L 135/26 del 08.05.2014
Modificata da:
Con la Decisione (UE) 2017/1525 (Gazzetta Ufficiale Unione Europea L 230/28 del 06.09.2017) l'articolo 4 è stato modifica come segue.
Articolo 1
L'articolo 4 della decisione 2014/256/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo “prodotti di carta trasformata” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2020.»
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