Linee guida Rapporto Controlli AIA-SEVESO

Linee guida Rapporto dei Controlli SNPA
Struttura reporting controlli ambientali AIA-SEVESO
Il presente documento è stato redatto nell’ambito delle attività dei gruppi di lavoro interagenziali ISPRA-ARP...
ID 17112 | 18.07.2022 / In allegato Decisione (UE)
Decisione (UE) 2022/1229 della Commissione dell'11 luglio 2022 che modifica le decisioni 2014/312/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE, (UE) 2016/1332 e (UE) 2017/176 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) e dei relativi requisiti di valutazione e verifica
GU L 189/20 del 18.7.2022
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Articolo 1 Modifica della decisione 2014/312/UE
L’articolo 4 della decisione 2014/312/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo “prodotti vernicianti per esterni e per interni” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.»
Articolo 2 Modifica della decisione 2014/391/UE
L’articolo 4 della decisione 2014/391/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “materassi da letto” e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2026.»
Articolo 3 Modifica della decisione 2014/763/UE
L’articolo 4 della decisione 2014/763/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo “prodotti igienici assorbenti” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2023.»
Articolo 4 Modifica della decisione (UE) 2016/1332
L’articolo 4 della decisione (UE) 2016/1332 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “mobili” e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2026.»
Articolo 5 Modifica della decisione (UE) 2017/176
L’articolo 4 della decisione (UE) 2017/176 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2026.»
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