~ 2000 / 2026 ~
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Con l’uscita dell’ADR 2013 - direttiva 45/2012/UE che adegua al progresso scientifico e tecnologico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose” - si sono apportate modifiche rispetto alla precedente edizione.
Già a partire dall’ADR 1999 era stato introdotto l’obbligo, per le aziende, di addestrare il personale diverso dai conducenti e coinvolto nel trasporto di merci pericolose su strada.
Tutte le persone le cui funzioni hanno a che fare con il trasporto di merci pericolose per strada devono avere ricevuto, conformemente al capitolo 1.3 dell’ADR 2013, una formazione sulle disposizioni che regolano il trasporto di queste merci, rispondente alle loro responsabilità e funzioni. I dipendenti devono essere addestrati conformemente all’1.3.2 prima di assumere delle responsabilità e devono svolgere funzioni, per le quali la formazione richiesta non è ancora stata fornita, solamente sotto la supervisione di una persona addestrata. Questa prescrizione si applica, per esempio, al personale impiegato dal trasportatore o dallo speditore o dal committente o dal mittente, al personale che carica e scarica le merci pericolose, al personale che lavora per i depositi intermedi o le agenzie di spedizione e ai conducenti non previsti al punto 8.2.1 dell’ADR.
Tale obbligo sussiste a prescindere dalle quantità trasportate, essendo esteso a tutti gli operatori, coinvolgendo anche il regime delle quantità limitate per unità di trasporto (c.f.r. 1.1.3.6) e delle merci imballate in quantità esenti (c.f.r. 1.1.3.4.3 e il nuovo capitolo 3.5). Sono esclusi i trasporti in esenzione totale (capitoli 1.1.3.1, 1.1.3.2., 1.1.3.3, 1.1.3.4, 1.1.3.5, 1.1.3.9 e capitolo 3.4).
L’addestramento deve essere focalizzato sulle merci e sulle attività che rientrano nei compiti delle persone coinvolte. Anche il livello di approfondimento deve essere tarato in base alle responsabilità e ai compiti assegnati.
Assogastecnici
Associazione Nazionale Imprese gas tecnici, speciali e medicinali

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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024