Dossier donne 2021

Dossier donne 2021
In controtendenza rispetto al complesso degli infortuni sul lavoro, tra i quali i casi femminili si fermano al 36%, le lavoratrici sono le più colpite dai contagi professionali da Co...
In punto di diritto, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, costituisce illecito disciplinare l'espletamento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia non solo se da tale comportamento derivi un'effettiva impossibilità temporanea della ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa sia solo messa in pericolo dalla condotta imprudente.
Con sentenza in data 9 giugno - 13 agosto 2014 la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame interposto da DL.A. avverso la pronuncia con la quale il locale giudice del lavoro aveva respinto la domanda del medesimo DL.A., volta ad ottenere invalidazione del licenziamento per giusta causa intimato in data 10 marzo 2009 dalla convenuta RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a., con ogni conseguente tutela.
Secondo la Corte distrettuale, in base all'espletata attività istruttoria emergeva la prova della giusta causa del recesso, avuto riguardo all'attività svolta dal DL.A. durante il periodo in cui era rimasto assente per malattia e/o infortunio.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione DL.A., affidato a due motivi, cui ha resistito la società R.F.I. mediante controricorso.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

In controtendenza rispetto al complesso degli infortuni sul lavoro, tra i quali i casi femminili si fermano al 36%, le lavoratrici sono le più colpite dai contagi professionali da Co...

Omessa valutazione del rischio
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34789 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DOVERE SALVATORE
Data Udienza: 12/04/2018
Ritenuto...

ID 7080 | Rev. 7.0 del 09.07.2025 / Documento completo in allegato
Documento di sintesi relativo alla normativa di P...
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