Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.736
/ Totale documenti scaricati: 30.885.499

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.736 *

/ Totale documenti scaricati: 30.885.499 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.736 *

/ Totale documenti scaricati: 30.885.499 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.736 *

/ Totale documenti scaricati: 30.885.499 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.736 *

/ Totale documenti scaricati: 30.885.499 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.736 *

/ Totale documenti scaricati: 30.885.499 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Modello di Comunicazione GMP - MOCA

ID 4287 | | Visite: 36534 | Legislazione chemicals foodPermalink: https://www.certifico.com/id/4287

Modello di Comunicazione GMP - MOCA

Da inviare entro il 31 Luglio all’autorità sanitaria territorialmente competente(*)

Modello Comunicazione da trasmettere ai sensi dell’articolo 6 del Decreto legislativo 10.02.2017, n. 29 da parte degli operatori che eseguono attività di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 (Regolamento GMP).

_______

Update 25.07.2017

Comunicazione GMP / MOCA: Nuove precisazioni da Min. Salute

Con la Circolare n. 29569 del 17 Luglio 2017 il Ministero della Salute comunica nuove precisazioni sulla Comunicazione e sulle istruzioni di compilazione(*) del Modello di Comunicazione GMP / MOCA (D.Lgs. 29/2017):

- Scadenza Comunicazione al 31 Luglio
- Note su Comunicazioni già pervenute

(*) Sostituite le precedenti, scaricare il nuovo documento

Circolare Ministero della Salute n. 29569 del 17 luglio 2017

Oggetto: Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. Decreto Legislativo del 10 febbraio 2017 n. 29 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti".

Estratto:

"Per adempiere a tale obbligo di comunicazione, si allega un modello per facilitare l'invio delle informazioni richieste, condiviso con le regioni. Tuttavia si precisa che eventuali comunicazioni già pervenute sotto altra forma saranno da ritenersi ugualmente valide. Si rappresenta, infine, che i termini per adempiere le disposizioni del decreto in oggetto scadranno il prossimo 31 luglio".

[Si rappresenta, riguardo alla scadenza di invio dello modello Moca, che il Decreto Legislativo n. 29/2017 all'articolo 6 comma 3, indica come termine d'invio "entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" (ovvero il 31 luglio 2017), mentre nella precedente Circolare del Ministero della Salute del 10 aprile scorso, veniva indicata come data di scadenza il 2 agosto p.v.]

Download Circolare n. 29569 17 Luglio 2017

Download Note compilazione

_________

Update 06.07.2017

Modello Comunicazione ai sensi dell’articolo 6 del Decreto legislativo 10.02.2017, n. 29 relativo alle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 (regolamento GMP) da inviare entro il 31 Luglio all’autorità sanitaria territorialmente competente.

In particolare, il nuovo adempimento riguarda gli operatori economici del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti devono comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attività di distribuzione al consumatore finale.

Tale obbligo permetterà di creare un'anagrafica nel settore dei MOCA al fine di consentire alle Autorità sanitarie di svolgere le attività di controllo ufficiale dei MOCA conformemente alle disposizioni di cui ai Regolamento (CE) n. 882/2004, infatti sia il regolamento (CE) n. 882/2004 che il regolamento (CE) 1935/2004 prevedono che il controllo ufficiale sui MOCA riguardi anche l'applicazione di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 2023/2006.

Nel dettaglio, il comma 2 dell'art. 6 dispone che, nel caso in cui l'attività posta in essere dall'operatore economico sia soggetta all'obbligo di registrazione o riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 852/04 e del regolamento n. 853/04, la comunicazione sopra citata deve essere riportata nella medesima segnalazione.

Il comma 3 dell' art. 6 definisce i tempi entro i quali effettuare la comunicazione per le aziende già attive, vale a dire entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento. Non sono invece previsti tempi analoghi per le nuove attività. Infatti, in tal caso, la comunicazione deve essere fatta contestualmente all'inizio attività, analogamente e secondo le modalità previste per le notifiche degli operatori del settore alimentare.

_________

Macchine alimentari ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE: Precisazioni

Si precisa che i costruttori di macchine alimentari, che non rientrano nella catena del Regolamento GMP, non sono soggetti alla Comunicazione, se le macchine sono così definite ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE dovranno rispettare in particolare i RESS del punto 1 e 2.1 dell'Allegato I della stessa:

"RESS 2.1. MACCHINE ALIMENTARI E MACCHINE PER PRODOTTI COSMETICI O FARMACEUTICI"

Direttiva macchine 2006/42/CE
RESS 2.1. MACCHINE ALIMENTARI E MACCHINE PER PRODOTTI COSMETICI O FARMACEUTICI

2.1.1. Considerazioni generali
Le macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti alimentari o per prodotti cosmetici o farmaceutici devono essere progettate e costruite in modo da evitare qualsiasi rischio di infezione, di malattia e di contagio.
Vanno osservati i seguenti requisiti:

a) i materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici devono essere conformi alle direttive in materia. La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che detti materiali possano essere puliti prima di ogni utilizzazione; se questo non è possibile devono essere utilizzati elementi monouso;

b) tutte le superfici a contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici ad eccezione di quelle degli elementi monouso devono:
- essere lisce e prive di rugosità o spazi in cui possono fermarsi materie organiche. Lo stesso requisito va rispettato per i collegamenti fra le superfici,
- essere progettate e costruite in modo da ridurre al minimo le sporgenze, i bordi e gli angoli,
- poter essere pulite e disinfettate facilmente, se del caso, dopo aver asportato le parti facilmente smontabili; gli angoli interni devono essere raccordati con raggi tali da consentire una pulizia completa;

c) i liquidi e i gas aerosol provenienti da prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici e dai prodotti di pulizia, di disinfezione e di risciacquatura devono poter defluire completamente verso l'esterno della macchina (se possibile in una posizione "pulizia");

d) la macchina deve essere progettata e costruita al fine di evitare l'ingresso di sostanze o di esseri vivi, in particolare insetti o accumuli di materie organiche, in zone impossibili da pulire;

e) la macchina deve essere progettata e costruita in modo che i prodotti ausiliari pericolosi per la salute, inclusi i lubrificanti, non possano entrare in contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici. All'occorrenza, la macchina deve essere progettata e costruita per permettere di verificare regolarmente il rispetto di questo requisito.

2.1.2. Istruzioni
Le istruzioni delle macchine alimentari e delle macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti cosmetici o farmaceutici devono indicare i prodotti e i metodi raccomandati per la pulizia, la disinfezione e la risciacquatura non solo delle parti facilmente accessibili ma anche delle parti alle quali è impossibile o sconsigliato accedere.

_________

Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29
....

Art. 6. Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006.

1. Per consentire la effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale.

2. Nel caso in cui l’attività posta in essere dall’operatore economico sia soggetta a registrazione o a riconoscimento ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 la comunicazione di cui al comma 1 è riportata nella medesima segnalazione.

3. Gli operatori economici che già operano provvedono all’adempimento di cui ai commi 1 e 2 entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (31 Luglio 2017)

4. Gli operatori economici che non adempiono agli obblighi previsti ai commi 1, 2 e 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.

5. L’operatore economico che, in violazione dell’articolo 4, lettera a) , e dell’articolo 5, del regolamento (CE) n. 2023/2006, omette di istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.

6. L’operatore economico che, in violazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2023/2006, non istituisce o non mantiene un effi cace sistema di controllo della qualità è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 30.000.

7. L’operatore economico che, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2023/2006, non elabora e non conserva un’adeguata documentazione su supporto cartaceo o in formato elettronico riguardante le specifi che, le formulazioni e i processi di fabbricazione, nonché relativa alle registrazioni delle varie operazioni di fabbricazione e ai risultati del sistema di controllo della qualità, che siano pertinenti per la conformità e la sicurezza di materiali e oggetti finiti, o non mette a disposizione delle autorità competenti, qualora lo richiedono, la predetta documentazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 25.000.

8. L’operatore economico che, in violazione dell’articolo 4, lettera b) , del regolamento (CE) n. 2023/2006, non rispetta le norme specifi che sulle buone pratiche di fabbricazione, di cui all’allegato del medesimo regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.
...

Collegati

Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29
Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2017

G.U. n. 65 del 18 marzo 2017

(*) Elaborato Certifico Srl - Data 06/07/2017 - Modello non ufficiale, controllare se disponibile presso autorità sanitaria territorialmente competente.

Collegati

Linee Guida evidenza Documentale applicazione Regolamento GMP

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Comunicazione sensi Art 6 D.Lgs. 29 2017 MOCA.docx
Certifico Srl. - Rev. 0.0 2017
22 kB 66
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Circolare Ministero della Salute del 17.07.2017.pdf)Circolare Ministero della Salute n. 29569 del 17 luglio 2017
Ministero della Salute
IT85 kB3512
Scarica questo file (Note per la compilazione Modello MOCA.pdf)Note per la compilazione Modello MOCA
Ministero della Salute
IT55 kB4843
Scarica questo file (Modello Comunicazione MOCA.pdf)Modello Comunicazione MOCA
Ministero della Salute
IT401 kB2727
Scarica questo file (MOCA - Campo applicazione.pdf)MOCA - Campo applicazione
MOCA Campo applicazione
IT466 kB2590
Scarica questo file (Circolare n. 14445 Ministero della Salute del 10.04.2017.pdf)Circolare n. 14445 Ministero della Salute del 10.04.2017
Ministero della Salute
IT796 kB1806

Tags: Chemicals Food Abbonati Chemicals MOCA

Ultimi inseriti

Protocollo su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali
Lug 01, 2025 57

Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali

Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali ID 24204 | 01.07.2025 Il 1° luglio 2025, è stato firmato un protocollo tra Regione Lombardia e Parti Sociali che ha l’obiettivo di prevenire comportamenti elusivi nell’erogazione della formazione in… Leggi tutto
Decreto Legislativo 12 giugno 2025 n  99
Lug 01, 2025 56

Decreto Legislativo 12 giugno 2025 n. 99

in News
Decreto Legislativo 12 giugno 2025 n. 99 / Contrasto bullismo e cyberbullismo ID 24203 | 01.07.2025 Decreto Legislativo 12 giugno 2025 n. 99 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio… Leggi tutto
Programma nazionale di esplorazione mineraria
Lug 01, 2025 91

Programma nazionale di esplorazione mineraria

Programma nazionale di esplorazione mineraria / Approvato 01.07.2025 ID 24201 | 01.07.2025 / In allegato Approvato il Programma nazionale di esplorazione mineraria La problematica della sicurezza nell’approvvigionamento delle risorse minerarie indispensabili per lo sviluppo industriale e la… Leggi tutto
Giu 30, 2025 147

Decreto-Legge 30 giugno 2025 n. 96

in News
Decreto-Legge 30 giugno 2025 n. 96 ID 24200 | 30.06.2025 Decreto-Legge 30 giugno 2025 n. 96 Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonche' ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. (GU n.149 del 30.06.2025) Entrata in vigore del… Leggi tutto
Giu 30, 2025 140

Decreto 10 aprile 2025 n. 94

in News
Decreto 10 aprile 2025 n. 94 ID 24198 | 30.06.2025 Decreto 10 aprile 2025 n. 94 Regolamento recante i criteri per l'accertamento della disabilita' connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, applicabili nella valutazione di base nel periodo di… Leggi tutto
Giu 30, 2025 202

Decreto 27 maggio 2025

Decreto 27 maggio 2025 / Stazioni di prova per i veicoli a temperatura controllata (ATP) ID 24195 | 30.06.2025 Decreto 27 maggio 2025Modifica del decreto 22 dicembre 2022, inerente alle modalità di riconoscimento di stazioni di prova per i veicoli a temperatura controllata (ATP) esterne… Leggi tutto
Giu 30, 2025 142

Decisione 2008/823/CE

Decisione 2008/823/CE ID 24194 | 30.06.2025 Decisione 2008/823/CE della Commissione, del 22 ottobre 2008, che modifica la decisione 95/319/CE che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 288 del 30.10.2008)… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Programma nazionale di esplorazione mineraria
Lug 01, 2025 91

Programma nazionale di esplorazione mineraria

Programma nazionale di esplorazione mineraria / Approvato 01.07.2025 ID 24201 | 01.07.2025 / In allegato Approvato il Programma nazionale di esplorazione mineraria La problematica della sicurezza nell’approvvigionamento delle risorse minerarie indispensabili per lo sviluppo industriale e la… Leggi tutto
ECHA compendium of analytical methods
Giu 27, 2025 260

ECHA compendium of analytical methods for enforcing REACH restrictions - Ed. 3.0 2025

ECHA compendium of analytical methods for enforcing REACH restrictions - Ed. 3.0 2025 ID 24178 | 27.06.2025 / Attached ECHA has updated its compendium of analytical methods to help authorities to enforce and companies to comply with REACH restrictions. The compendium consists of a collection of… Leggi tutto
Giu 26, 2025 397

Circolare Ministero dell’Interno n. 19441 del 25/06/2025

Circolare Ministero dell’Interno n. 19441 del 25/06/2025 ID 24173 | 26.06.2025 / In allegato Ministero dell’InternoLegge 25 novembre 2024, n. 177 recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30… Leggi tutto