// Documenti disponibili n: 46.278
// Documenti scaricati n: 36.085.075
Regolamento (CE) N. 1895/2005 della Commissione del 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari
(GU L. 302 del 19 novembre 2005)
________
1. Il presente regolamento si applica ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004 destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, fabbricati o contenenti una o più delle seguenti sostanze:
a) 2,2-bis (4-idrossifenil) propano bis (2,3-epossipropil) etere, di seguito denominato «BADGE» (n. CAS 001675-54-3) e alcuni suoi derivati;
b) bis (idrossifenil) metano bis (2,3-epossipropil) etere, di seguito denominato «BFDGE» (n. CAS 039817-09-9);
c) altri glicidil-eteri del novolac, di seguito denominati «NOGE».
2. Ai fini del presente regolamento, per «materiali e oggetti» si intendono:
a) materiali e oggetti composti da qualsiasi tipo di plastica;
b) materiali e oggetti coperti da rivestimenti di superficie; e
c) adesivi.
3. Questo regolamento non si applica a contenitori o serbatoi di stoccaggio con capacità superiore a 10 000 litri né alle tubature ad essi collegate ricoperte da rivestimenti speciali denominati «rivestimenti super resistenti».
ln relazione al Regolamento (CE) n. 1895/2005, il 18 Marzo 2017 è stato pubblicato il Decreto disciplina del regime sanzionatorio:
Art. 10. Violazione di altri obblighi posti da misure specifiche riguardanti la restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1895/2005
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che non rispetta le previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento n. 1895/2005/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 6.000 a euro 60.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che, nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, non rispetta le disposizioni di cui all’articolo 5 del regolamento n. 1895/2005/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 5.000 a euro 15.000.
Collegati

ID 20736 | 08.11.2023 / In allegato
Approvata il 25 settembre 2023, in sede d...
Il gruppo di esperti scientifici CONTAM dell’EFSA ha adottato un parere in merito agli indicatori atti ad attestare sia la presenza sia la t...

ID 6316 | 16.09.2023 / Testi allegati IT/EN e Nota CXC
Codice internazionale raccomandato di pratiche generali e principi di igiene ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024