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Europe, Rome

D.Lgs. 10 febbraio 2017 n. 29

ID 3781 | | Visite: 35732 | Legislazione chemicals foodPermalink: https://www.certifico.com/id/3781

Decreto Legislativo 10 febbraio 2017 n. 29 / Consolidato 2019

Update 27.05.2019

25.07.2018
D.L. 25 luglio 2018, n. 91 (in G.U. 25/07/2018, n.171), convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108 (in G.U. 21/09/2018, n. 220), ha disposto (con l'art. 8-bis, comma 1) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 6.

Disciplina sanzionatoria per i Regolamenti (CE) n. 1935/2004 (MOCA) e 2023/2006 (GMP)

Regolamento (CE) n. 1935/2004 (MOCA)
Regolamento (CE) n. 2023/2006 (GMP)
- Regolamento (CE) n. 282/2008 (Plastica riciclata)
- Regolamento (CE) n. 450/2009 (Materiali attivi)
- Regolamento (CE) n. 10/2011 (Plastica)
- Regolamento (CE) n. 1895/2005 (Derivati epossidici)

Decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti.

Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, di seguito denominato «regolamento».

Il presente decreto reca altresì la disciplina sanzionatoria del regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti, del regolamento (CE) 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti, del regolamento (CE) n. 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (CE) n. 1895/2005 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari e di altre misure specifiche emanate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.

Discipilna sanzionatoria agli articoli:

Art. 2. Violazione dei requisiti generali di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004
Art. 3. Violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1935/2004
Art. 4. Violazione degli obblighi in materia di etichettatura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004
Art. 5. Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari derivanti dall’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004
Art. 6. Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006
Art. 7. Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e delle misure specifiche di cui al regolamento (CE) 450/2009
Art. 8. Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (UE) n 10/2011
Art. 9. Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 282/2008
Art. 10. Violazione di altri obblighi posti da misure specifiche riguardanti la restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1895/2005
Art. 11. Violazioni di lieve entità

Entrata in vigore: 02/04/2017

G.U. n. 65 del 18 marzo 2017

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