Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 337 | Update 01.12.2025 / Modello allegato
Modello di Valutazione dei Rischi assunzione alcolici e sostanze stupefacenti in accordo con le linee di Indirizzo di cui all'Accordo CSR del 13/07/2017 (non ancora approvate CSR - ultimo rinvio 13.02.2019)
Le nuove di linee di indirizzo, (testo definitivo disponibile, provvedimento previsto dall'Art. 41 c. 4-bis del D.Lgs. 81/2008, non ancora approvato), armonizzano la valutazione e le procedure per il rischio di assunzione alcolici e sostanze stupefacenti e psicotropiche per le attività lavorative (articoli 17, 28 e 41 del D.Lgs. 81/08).
Le linee di indirizzo sono elaborate ai sensi dell'Art. 41 c. 4-bis (l'attuazione dell'art.41, c. 4-bis del D.Lgs. 81/2008 indicato nel TUS come prima data il 31 dicembre 2009 poi modificata al 31 Dicembre 2026 dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159) ed hanno l'obiettivo di predisporre un protocollo nazionale per l'accertamento di condizioni di tossico-dipendenza e alcol-dipendenza, quindi uniforme sul territorio nazionale.
Art. 41 Sorveglianza sanitaria
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4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis), e-ter) ed e-quater sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2026 mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, concluso previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo, è autorizzato a intervenire con proprio decreto per l’attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo.
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Il nuovo comma 4-bis dell'Art. 41 (come modificato dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159)
In attesa di aggiornamenti sul nuovo Accordo previsto al comma 4-bis del'Art. 41, si prende a riferimento, per la stesura del documento, l'Accordo CSR del 13/07/2017 (In attesa di approvazione definitiva CSR - Ultimo rinvio 13/02/2019).
E’ possibile la stesura di un nuovo Accordo previsto al comma 4-bis del'Art. 41 come modificato dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159 a fronte anche delle modifiche intervenute al TUSSL dal 2017.
Le linee di indirizzo intendono armonizzare l'attuale condizione di individuazione di mansioni diverse per l'alcol e per le sostanze stupefacenti e psicotrope, previste rispettivamente nell'intesa del 16 marzo 2006 e nell'intesa del 30 ottobre 2007, con l'individuazione di una unica tabella delle le mansioni a rischio per le quali sia prevista la sorveglianza sanitaria a tutela del lavoratore e dei terzi.
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Il Documento di valutazione del rischio assunzione alcolici e sostanze stupefacenti proposto, è elaborato sulla base del testo definitivo delle linee Intesa della Conferenza Stato-Regioni “Indirizzo per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l’accertamento di condizioni di alcol e dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza” in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ex art. 5 D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, inviato dal Ministero della salute con nota del 4 ottobre 2016, in attesa del formale assenso tecnico da parte del Coordinamento della Commissione salute per la sottoposizione definitiva alla CSR (ad oggi ancora intesa rinviata).
Il presente documento, costituisce parte integrante del documento di Valutazione dei rischi.
Infatti, ai fini di ottemperare al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, il datore di lavoro deve effettuare un’analisi completa e puntuale di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (articoli 17, 28 e 41), valutando, il rischio di assunzione alcolici e sostanze stupefacenti e psicotropiche per le attività lavorative, che comportano nell'espletamento delle relative mansioni, un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute per i lavoratori e per i terzi, attività individuate nell’allegato di A delle linee di indirizzo.
Allegato A elenco:
Punto 1: Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori:
a) Impiego di gas tossici;
b) Fabbricazione e uso di fuochi artificiali;
c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari;
Punto 2: Attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi;
Punto 3: Attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private che espongono al rischio di ferite da taglio o da punta, di cui al titolo X-bis del Dlgs 81/08.
Punto 4: Attività comportanti l'obbligo della dotazione di armi.
Punto 5: Attività di trasporto:
a) Autisti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categorie C, D, E e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente ovvero il certificato di formazione professionale per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) circolazione dei treni e sicurezza dell'esercizio ferroviario:
- Personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
- Personale navigante delle acque interne e delle acque marine, con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
- Personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilabili, filovie, autolinee e impianti funicolari;
- Conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
c) personale marittimo di l categoria delle sezioni di coperta e di macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare e delle navi posatubi;
d) controllori di volo;
e) personale aeronautico di volo;
f) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
g) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
h) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione, prevista dal comma 5 dell'articolo 73 del Dlgs 81/08;
Punto 6: Attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi.
Punto 7: Attività nel settore dell'edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in quota ad altezze superiori ai due metri.
Punto 8: Attività nel settore idrocarburi: Operatori con sostanze esplosive ed infiammabili.
Punto 9: Attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere.
Il Datore di lavoro, insieme al RSPP e al medico competente, una volta stabilita l’applicabilità del rischio correlato alcol-stupefacenti, adotta le seguenti misure di prevenzione:
- Divieti di assunzione;
- Informazione sul rischio alcol-stupefacenti;
- Controllo/accertamento per la verifica del rispetto del divieto di assunzione e per l’idoneità alla mansione dell’attività a rischio.
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Il DVR assunzione alcolici e sostanze stupefacenti risulta essere così articolato:
1. Nota introduttiva
1.1 Riferimenti legislativi
2. Dati generali dell’azienda
2.1 Descrizione dell’attività e dei luoghi di lavoro
3. Elenco delle attività /mansioni rischio infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti (Allegato A)
4. Valutazione rischio correlato assunzione alcolici e sostanze stupefacenti
4.1 Individuazione dell'attività rischio correlato
4.2 Individuazione delle mansioni rischio correlato
4.3 Valutazione rischio correlato applicazione
4.4 Divieto di assunzione alcol-stupefacenti
4.5 Procedure aziendali e controlli
4.6 Procedure di controllo per la verifica del rispetto del divieto di assunzione
4.7 Sorveglianza sanitaria per verificare l'assenza di assunzione e dipendenza
5. Conclusioni
Elaborato Certifico Srl - IT 2025
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Art. 41 Sorveglianza sanitaria
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4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis), e-ter) ed e-quater sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2026 mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, concluso previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo, è autorizzato a intervenire con proprio decreto per l’attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo.
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Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati
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Art. 15. (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
1. Nelle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalita' previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unita' sanitarie locali.
3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
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Matrice revisioni
| Rev. | Data | Oggetto | Autore |
| 1.0 | 01.12.2025 | DL n. 159/2025 | Certifico Srl |
| 0.0 | 05.04.2017 | --- | Certifico Srl |
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024