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1. Con sentenza del 24 novembre 2014 la Corte di appello di Lecce ha integralmente confermato quella del Tribunale di Lecce del 12 novembre 2012, che aveva condannato alla pena stimata di giustizia G.M., titolare della omonima ditta, in concorso con altra persona (il legale rappresentante della ditta assemblatrice ed installatrice dell'impianto di betonaggio di G.M.), per avere, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionato la morte del dipendente S.C., che, intento alla pulizia della macchina mescolatrice, cadeva dentro l'apposita vasca ove le pale meccaniche di mescolamento del calcestruzzo ancora in azione lo dilaniavano provocandogli eviscerazione addominale con conseguente shock emorragico; il 17 maggio 2006.
2. Ricorre per cassazione il difensore di G.M. (la sentenza è in giudicato per il coimputato) evocando promiscuamente i parametri della inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione sia all'art. 589 cod. pen. sia all'art. 41 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ed invocando l'annullamento della sentenza.
2.1. In primo luogo il ricorrente, premesso espressamente che la Corte territoriale ha dato atto che il Tribunale ha ricostruito i fatti in modo del tutto aderente alle risultanze investigative, come peraltro già evidenziato con l'impugnazione proposta nell'interesse di G.M. (pp. 1-2 del ricorso), ritiene la motivazione viziata per avere erroneamente stimato colposa la condotta del datore di lavoro che sarebbe, invece, immune da profili di censura.
Nessun addebito potrebbe, infatti, muoversi al datore di lavoro, che ha acquistato due distinti macchinari omologati CE, un mescolatore di calcestruzzo ed un quadro elettrico, necessario a far funzionare il mescolatore, che li ha fatti installare ed assemblare da ditta specializzata (quella di cui è titolare il coimputato non ricorrente), che ha personalmente fornito ai dipendenti, in apposita giornata di formazione, indicazioni puntali sul comportamento da tenere e sui rischi.
Il profilo di colpa riconosciuto in sentenza, l'avere cioè fatto installare e messo a disposizione dei lavoratori un meccanismo che non impediva l'apertura del carter di protezione della vasca al cui interno ruotavano le pale mentre tali pericolosi organi meccanici erano ancora in movimento, sarebbe, secondo il ricorrente, infondato in quanto, secondo la difesa di G.M., il cosiddetto "dispositivo di sicurezza di fine corsa a doppia chiave", non attivato nel caso di specie ed il cui funzionamento è descritto in sentenza, era un meccanismo, stando al manuale di istruzioni dell'impianto di produzione del calcestruzzo, meramente facoltativo ed alternativo a quello, in effetti installato, che concentrava in un unico pulsante la disattivazione delle pale. Il tempo di ulteriore movimento delle pale, pur dopo la disattivazione del pulsante di comando, in ragione della energia cinetica già presente, tempo stimato in circa 18 secondi, sarebbe, di per sé, presidio sufficiente ad evitare infortuni poiché, pur essendo a partire dal momento dalla disattivazione dell'interruttore centrale già possibile aprire il carter di protezione sovrastante la vasca, cionondimeno i 18 secondi durante i quali si protrae il movimento inerziale delle pale sarebbero un tempo inferiore a quello occorrente al lavoratore per raggiungere a piedi, dal punto in cui è concretamente collocato l'interruttore, la piattaforma sovrastante la vasca. Con la conseguenza, in definitiva, che l'intero impianto, derivante, appunto, dall'assemblaggio di due distinti meccanismi entrambi in regola, non sarebbe insicuro.
2.2. Sotto un secondo profilo si denunzia la violazione della disciplina codicistica sul nesso di causalità, poiché, secondo l'istruttoria svolta, il lavoratore, che aveva partecipato ad un apposito corso di formazione dedicato alla impastatrice, avrebbe avuto nella concreta vicenda un comportamento abnorme, atipico e, dunque, imprevedibile, tale da interrompere il nesso eziologico.
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