Circolare MITE n. 51657 del 14 Maggio 2021

Circolare MITE n. 51657 del 14 Maggio 2021
Decreto Legislativo n.116/2020 - criticità interpretative ed applicative - Chiarimenti
Articolo 179 del D.Lgs. 152/2006
Si chiede di chiarire la portata applica...
ID 27008 | 02.09.2026 / Documento completo in allegato
Documento illustrativo dei principali contenuti della norma ISO 14021:2026 “Dichiarazioni e programmi ambientali per i prodotti - Autocertificazioni ambientali”.
La ISO 14021:2026 stabilisce i principi, specifica i requisiti e fornisce indicazioni sulle dichiarazioni ambientali autodichiarate relative ai prodotti e ai relativi programmi di dichiarazione ambientale, comprese le dichiarazioni che riguardano anche gli aspetti sociali ed economici correlati, influenzati dalle condizioni ambientali o dalle prestazioni ambientali di un prodotto e definisce alcuni termini comunemente utilizzati nelle dichiarazioni ambientali auto-dichiarate e fornisce le condizioni per il loro utilizzo, oltre a descrivere la documentazione e le metodologie necessarie per la valutazione di tali dichiarazioni.
La ISO 14021:2026 si applica alle dichiarazioni ambientali autodichiarate che si presentano prevalentemente in forma verbale, ma possono anche essere simboli o elementi grafici su etichette di prodotti o confezioni, oppure comparire nella documentazione del prodotto, nei bollettini tecnici, nella pubblicità e nel materiale promozionale, anche su piattaforme digitali.
La direttiva UE 2024/825, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione, entrerà in vigore il 27 settembre 2026 e vieterà le affermazioni ambientali generiche come "ecocompatibile" o "verde", a meno che il venditore non possa dimostrare comprovate prestazioni ambientali a supporto di tali affermazioni.
Ciò trasforma la norma ISO 14021 da buona prassi in uno strumento operativo. È il metodo riconosciuto per rendere una dichiarazione di autocertificazione sufficientemente specifica e fondata da superare la prova delle nuove normative.
L'adozione della ISO 14021:2026 fornisce alle aziende lo strumento operativo e metodologico per conformarsi alle prescrizioni legali della Direttiva (UE) 2024/825.
Seguire le prescrizioni dettagliate della ISO 14021:2026 consente alle imprese di strutturare autodichiarazioni ambientali (su etichette, packaging, schede tecniche o canali digitali) con la certezza di ridurre drasticamente il rischio di sanzioni per greenwashing o pratiche commerciali scorrette all'interno del mercato unico europeo.
La ISO 14021:2026 (Environmental statements and programmes for products - Self-declared environmental claims) è la terza edizione della norma internazionale pubblicata da ISO nel giugno 2026.
Sostituisce la versione ISO 14021:2016 e il relativo emendamento del 2021.
Le principali modifiche sono le seguenti:
- gli elementi comuni a tutti i documenti sulle dichiarazioni ambientali sviluppati da ISO/TC 207/SC 3 sono stati rimossi e si trovano ora nella ISO 14020:2022;
- il documento è stato ristrutturato per corrispondere alla struttura della ISO 14020;
- le asserzioni ambientali auto-dichiarate devono ora far parte di un "programma" documentato;
- sono stati inclusi requisiti più severi per le informazioni documentali da conservare per dimostrare la validità/veridicità dell'asserzione ambientale auto-dichiarata;
- sono stati aggiunti nuovi requisiti per rendere noto l'effetto dell'attribuzione delle caratteristiche laddove ciò influisca sulla affidabilità di alcune asserzioni ambientali auto-dichiarate;
- sono state aggiunte linee guida sul ruolo svolto dal mantenimento di una catena di custodia nella valutazione di determinate asserzioni ambientali auto-dichiarate, come il contenuto riciclato;
- le asserzioni specifiche incluse nel Punto 8 sono state aggiornate per riflettere i cambiamenti del mercato e sono state aggiunte ulteriori asserzioni al Punto 8;
- le linee guida per l'uso del simbolo del ciclo di Möbius sono state modificate per risolvere l'attuale confusione sul mercato;
- è stata aggiunta l'identificazione delle dichiarazioni ambientali non appropriate per le asserzioni ambientali auto-dichiarate e l'elenco di altre norme che possono essere utilizzate per tali asserzioni;
- i documenti di riferimento sono stati aggiornati e parte della terminologia è stata adeguata per riflettere l'uso generale.
La seguente tabella individua i principali elementi di discontinuità e di confronto tra la precedente edizione (ISO 14021:2016 con l'emendamento 2021) e la versione aggiornata ISO 14021:2026.
Tabella - Raffronto tra ISO 14021:2016 (+ Amd 1:2021) e la nuova ISO 14021:2026
ISO 14021:2026
Dichiarazioni e programmi ambientali per i prodotti - Autocertificazioni ambientali
Pubblicato (edizione 3, 2026)
Traduzione IT non ufficiale
Estratto
Introduzione
0.1 Questo documento contiene principi, requisiti e linee guida per le asserzioni ambientali auto-dichiarate, nonché i relativi aspetti sociali ed economici influenzati dalle condizioni ambientali o dalle prestazioni ambientali del prodotto. La validità e l'accuratezza di tali asserzioni sono essenziali per evitare la concorrenza sleale che può derivare da asserzioni ambientali vaghe, inaffidabili e ingannevoli (ad es. greenwashing). Quando i metodi di valutazione utilizzati da chi rilascia asserzioni ambientali auto-dichiarate sono trasparenti, scientificamente fondati e documentati, coloro che acquistano, o potrebbero potenzialmente acquistare, i prodotti possono essere certi della validità e dell'accuratezza delle asserzioni.
0.2 Le asserzioni ambientali auto-dichiarate possono essere effettuate da fabbricanti, importatori, distributori, rivenditori o da chiunque possa trarre beneficio da tali asserzioni. Le asserzioni ambientali auto-dichiarate relative ai prodotti possono assumere la forma di parole, simboli o grafici oppure combinazioni di essi sulle etichette dei prodotti o degli imballaggi, oppure nella documentazione del prodotto, nei bollettini tecnici, nella pubblicità, nel materiale promozionale o nel telemarketing, nonché nei media digitali o elettronici.
0.3 Le asserzioni ambientali auto-dichiarate sono un tipo di dichiarazione ambientale. Gli obiettivi generali delle dichiarazioni ambientali sono:
a) comunicare informazioni accurate e pertinenti sugli aspetti ambientali o sugli impatti ambientali dei prodotti;
b) incoraggiare la domanda e l'offerta di prodotti che causano un minore impatto sull'ambiente;
c) stimolare un miglioramento continuo dei prodotti guidato dal mercato dal punto di vista ambientale.
0.4 Questo documento armonizza l'uso delle asserzioni ambientali auto-dichiarate. I vantaggi dell'utilizzo di questo documento sono:
a) asserzioni ambientali auto-dichiarate accurate, pertinenti, verificabili e non fuorvianti;
b) maggiore potenziale delle forze di mercato nello stimolare e migliorare gli aspetti ambientali nella produzione, nei processi e nei prodotti;
c) prevenzione o minimizzazione di asserzioni ingiustificate e del greenwashing;
d) minore confusione sul mercato;
e) facilitazione del commercio internazionale;
f) maggiori opportunità per gli acquirenti, i potenziali acquirenti e gli utilizzatori di un prodotto di compiere scelte più informate.
0.5 L'armonizzazione internazionale dei requisiti per le asserzioni ambientali auto-dichiarate ha lo scopo di aiutare le imprese, comprese le piccole e medie imprese (PMI), a presentare informazioni ambientali comprovate, corrette e trasparenti sui loro prodotti, limitando di conseguenza il rischio di greenwashing.
0.6 Questo documento fornisce un quadro di riferimento per le autorità di regolamentazione in diverse giurisdizioni per armonizzare l'interpretazione delle varie asserzioni ambientali auto-dichiarate.
Il documento può essere utile anche alle associazioni di categoria che intendono fornire ai propri membri indicazioni sulla formulazione di asserzioni ambientali auto-dichiarate.
0.7 Questo documento è uno dei documenti sviluppati da ISO/TC 207/SC 3 che forniscono principi, requisiti e linee guida per diversi tipi di dichiarazioni ambientali sui prodotti.
Tali documenti includono:
- ISO 14020, che fornisce termini e definizioni comuni, principi e requisiti generali per tutte le dichiarazioni ambientali (ad es. asserzioni ambientali auto-dichiarate, etichette ecologiche, EPD e comunicazioni dell'impronta ambientale) e relativi programmi che consentono la comunicazione degli aspetti e degli impatti ambientali dei prodotti.
- ISO 14021, che fornisce principi, requisiti e linee guida per le dichiarazioni ambientali sotto forma di asserzioni ambientali auto-dichiarate.
- ISO 14024, che fornisce principi, requisiti e linee guida per le dichiarazioni ambientali sotto forma di etichette ecologiche.
- ISO 14025, che fornisce principi, requisiti e linee guida per le dichiarazioni ambientali sotto forma di dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD).
- ISO 14026, che fornisce principi, requisiti e linee guida per le dichiarazioni ambientali sotto forma di comunicazioni dell'impronta ambientale (footprint).
- ISO/TS 14027, che fornisce principi, requisiti e linee guida per le regole per categoria di prodotto (PCR) che supportano l'uso della valutazione del ciclo di vita (LCA) come metodo per raccogliere e valutare le informazioni utilizzate come base per formulare dichiarazioni ambientali.
- ISO/TS 14029, che fornisce principi, requisiti e linee guida per il riconoscimento reciproco di EPD, comunicazioni dell'impronta ambientale e relativi programmi.
0.8 I gestori di programmi di dichiarazioni ambientali sono incoraggiati a cooperare e ad armonizzarsi tra loro, ove pertinente e applicabile, per migliorare la coerenza dei programmi di dichiarazioni ambientali a livello regionale, nazionale e internazionale.
0.9 La Figura 1 fornisce in forma grafica la struttura esistente dei documenti sulle dichiarazioni ambientali sviluppati da ISO/TC 207/SC 3.
0.10 Questo documento richiede all'utilizzatore di applicare i requisiti della ISO 14020. Tali requisiti si riferiscono al termine generico "dichiarazione ambientale". Leggendo questo documento insieme alla ISO 14020, il termine generico "dichiarazione ambientale" presente nella ISO 14020 può essere interpretato come riferito al termine specifico incluso in questo documento, ovvero "asserzione ambientale auto-dichiarata".
Figura 1 - Struttura dei documenti sulle dichiarazioni ambientali sviluppati da ISO/TC 207/SC 3
[...]
Requisiti applicabili a tutte le asserzioni ambientali auto-dichiarate
Le asserzioni ambientali auto-dichiarate e qualsiasi testo esplicativo di accompagnamento e informazione di supporto dovrebbero essere resi disponibili in una lingua appropriata per la regione in cui il prodotto viene venduto e presentati in modo tale da poter essere compresi dal pubblico in generale.
a) essere accurate, non fuorvianti e con scarsa probabilità di generare errate interpretazioni;
b) essere comprovate e verificabili;
c) essere pertinenti per quel particolare prodotto;
d) essere presentate in modo da indicare chiaramente se l'asserzione ambientale auto-dichiarata si applica al prodotto completo, oppure solo a un componente o all'imballaggio del prodotto, o a un elemento di un servizio;
e) essere specifiche per quanto riguarda l'eventuale miglioramento ambientale, o l'aspetto ambientale dichiarato, e non sottintendere un'asserzione di eccellenza ambientale complessiva;
f) essere vere non solo in relazione al prodotto, ma anche prendere in considerazione tutti gli aspetti pertinenti dell'intero ciclo di vita del prodotto, al fine di identificare il potenziale aumento di un impatto nel processo di riduzione di un altro;
NOTA 1: Ciò non significa necessariamente che sia stata effettuata una valutazione del ciclo di vita (LCA). NOTA 2: Si possono compiere sforzi per divulgare in modo trasparente le informazioni sui compromessi (trade-off), sulla base delle motivazioni scientifiche disponibili.
NOTA 3: Le asserzioni ambientali auto-dichiarate possono essere pertinenti solo per una fase del ciclo di vita del prodotto.
NOTA 4: Le asserzioni comparative che includono dichiarazioni di una qualche forma di riduzione dell'uso delle risorse (vedere 8.20, 8.21 e 8.22) sono esempi in cui possono verificarsi aumenti di altri impatti.
g) riferirsi solo a un aspetto ambientale del prodotto che esiste o che è probabile che si realizzi;
h) essere presentate in modo da indicare dove sono disponibili le informazioni di supporto per l'asserzione ambientale auto-dichiarata (vedere 7.6.2.2);
i) se viene formulata un'asserzione comparativa di miglioramento ambientale, essere specifiche e chiarire la base del confronto;
j) se basate su un aspetto preesistente ma non divulgato in precedenza, essere presentate in modo da non indurre il pubblico destinatario a credere che l'asserzione ambientale auto-dichiarata sia basata su una recente modifica del prodotto.
Le asserzioni ambientali auto-dichiarate e qualsiasi testo esplicativo di accompagnamento non devono:
a) essere riformulate utilizzando una terminologia diversa per sottintendere molteplici benefici a fronte di una singola modifica a un aspetto ambientale del prodotto;
b) né direttamente né implicitamente, suggerire un miglioramento ambientale che non esiste, né sovrastimare l'importanza dell'aspetto ambientale del prodotto a cui si riferisce l'asserzione ambientale auto-dichiarata;
c) essere effettuate se, nonostante l'asserzione sia letteralmente vera, è probabile che venga interpretata male dal pubblico destinatario o sia fuorviante a causa dell'omissione di fatti pertinenti;
d) essere effettuate laddove siano basate sull'assenza di ingredienti, caratteristiche o proprietà che non sono mai state associate alla categoria di prodotto;
e) essere presentate in modo da sottintendere che il prodotto sia approvato o certificato da un'organizzazione di terze parti quando non lo è.
[...] Segue in allegato
Fonte: ISO 14021:2026
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ID 26716 | 21 Luglio 2026 / Allegato
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Con il Waste management in the context of the coronavirus, pubblicato il 14 aprile scorso, la Commissione Europea fornisce indicazioni agli ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024