Decisione di esecuzione (UE) 2026/1425 / Modalità Calcolo plastica riciclata bottiglie monouso
ID 26604 | 03 Luglio 2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1425
della Commissione, del 30 giugno 2026, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie di plastica monouso per bevande e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/2683 della Commissione
C/2026/4381
GU L, 2026/1425 del 3.7.2026
Entrata in vigore: 23.07.2026
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, e l’articolo 13, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva (UE) 2019/904 fissa obiettivi di contenuto minimo di plastica riciclata nelle bottiglie di plastica monouso per bevande elencate nella parte F dell’allegato della direttiva medesima, comprese le bottiglie in PET. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET per ogni anno civile.
(2) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2683 della Commissione ha stabilito la metodologia per il calcolo e la verifica degli obiettivi di contenuto di plastica riciclata e il formato per la comunicazione dei dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande. Tale metodologia si basa sui dati generati conformemente al regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione.
(3) Le uniche tecnologie di riciclaggio idonee di cui al regolamento (UE) 2022/1616 sono il riciclaggio meccanico del PET post-consumo e il riciclaggio a partire da cicli di prodotto in catene chiuse e controllate. Affinché altri metodi di riciclaggio, non contemplati da tale regolamento, possano contribuire al conseguimento degli obiettivi relativi al contenuto riciclato fissati nella direttiva (UE) 2019/904, è necessario stabilire ulteriori norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sul contenuto di plastica riciclata derivante da questi metodi. In particolare occorre introdurre la cosiddetta contabilizzazione del bilancio di massa, il che richiede cospicue aggiunte alla metodologia esistente. A fini di chiarezza e certezza del diritto, e visto che saranno necessarie molte nuove norme e modifiche delle norme vigenti, è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2023/2683.
(4) Con l’intensificarsi degli sforzi globali per contenere l’inquinamento da plastica, a livello mondiale ci si attende lo sviluppo di un mercato della plastica riciclata da riciclaggio meccanico o chimico e delle relative catene di approvvigionamento. Sono necessarie norme chiare per fare in modo che i dati sul contenuto riciclato possano essere comunicati in modo trasparente, verificabile e comparabile per tutti i metodi e i processi di riciclaggio esistenti. Le norme dell’Unione dovrebbero fornire un quadro di riferimento per il futuro approccio internazionale, così da garantire condizioni di parità a livello mondiale.
(5) Con il riciclaggio chimico è possibile trattare i rifiuti di plastica che sono difficili o impossibili da riciclare meccanicamente e anche ottenere output riciclati caratterizzati da qualità e prestazioni tecniche migliori. Per realizzare appieno il potenziale dell’economia circolare, il riciclaggio chimico dovrebbe integrare il riciclaggio meccanico, generalmente preferibile da un punto di vista ambientale, laddove permetta di ottenere output riciclati con un livello sufficiente di qualità e prestazioni tecniche.
(6) Al fine di istituire un quadro semplice e prevedibile grazie al quale tutti i metodi e i processi di riciclaggio in grado di generare benefici ambientali per l’economia circolare della plastica risultino anche economicamente sostenibili, le norme dell’Unione in materia di comunicazione dei dati sul contenuto riciclato dovrebbero contemplare tutti i metodi e i processi di riciclaggio. Tali norme dovrebbero inoltre agevolare la transizione dell’industria chimica dell’Unione verso la circolarità incoraggiando l’uso di materie prime alternative e riducendo la dipendenza dalle risorse fossili vergini.
(7) Ai fini del calcolo, della comunicazione e della verifica dei dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande è opportuno prendere in considerazione, a norma del regolamento (UE) 2022/1616, la plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande ottenuta mediante riciclaggio meccanico, che è una tecnologia di riciclaggio idonea ai sensi del medesimo regolamento, o mediante altre tecnologie di riciclaggio che sono tecnologie di riciclaggio idonee o nuove tecnologie ai sensi di tale regolamento, per le quali è nota la quota di materiale proveniente dai rifiuti di plastica post-consumo nell’output e per le quali non sono utilizzati come input rifiuti di plastica diversi dai rifiuti di plastica post-consumo.
(8) Nel calcolo, nella verifica e nella comunicazione dei dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande da effettuare ai fini della direttiva (UE) 2019/904 è opportuno prendere in considerazione anche la plastica riciclata ottenuta dai rifiuti di plastica post-consumo mediante qualsiasi altro metodo di riciclaggio, compreso il riciclaggio chimico durante il quale la struttura chimica del materiale subisce modifiche, o prodotta a partire da una miscela di rifiuti di plastica pre- e post-consumo. Se i rifiuti di plastica sono sottoposti a un processo di riciclaggio in cui i polimeri sono scomposti e le sostanze risultanti, spesso combinate con materie prime primarie, sono utilizzate per produrre nuovi polimeri ed eventualmente altri prodotti, è necessario applicare la contabilizzazione del bilancio di massa poiché generalmente la quota di materiale ammissibile negli output non è nota. La contabilizzazione del bilancio di massa garantisce che il peso del materiale proveniente dai rifiuti di plastica post-consumo nell’input sia pari al peso del materiale proveniente dai rifiuti di plastica post-consumo attribuito a tutti gli output e agli scarti.
(9) Durante il riciclaggio chimico, la struttura chimica dell’input di rifiuti di plastica post-consumo viene scomposta e il materiale risultante generalmente non è un polimero fino a quando non viene ripolimerizzato. Il materiale proveniente da rifiuti di plastica post-consumo dovrebbe pertanto essere denominato «materiale ammissibile». A seconda della fase del processo di riciclaggio, il materiale ammissibile può avere o meno la qualifica di rifiuto.
(10) Se è applicata in una determinata fase della catena di approvvigionamento, la contabilizzazione del bilancio di massa dovrebbe essere applicata anche in tutte le fasi successive, in quanto il suo utilizzo presuppone che la quota di materiale ammissibile non sia nota per tutti i singoli input e pertanto implica che non possa essere nota nell’output.
(11) Nelle fasi della catena di approvvigionamento in cui sia i materiali input sia i materiali output sono costituiti da polimeri, ad esempio dopo la ripolimerizzazione nel caso del riciclaggio chimico, la miscelazione di materiali con proporzioni note darebbe luogo a output con proporzioni note. In tali fasi non è pertanto necessaria e non dovrebbe essere consentita l’ulteriore riassegnazione delle quantità attribuite di materiale ammissibile.
(12) A norma della direttiva (UE) 2019/904, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione le informazioni sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET per dimostrare il conseguimento dell’obiettivo relativo a detto contenuto («obiettivo»). Mentre il contenuto riciclato corrisponde alla quantità di materiale riciclato, l’obiettivo è espresso in percentuale, che rappresenta la quota di plastica riciclata contenuta nelle bottiglie in PET. Per dimostrare il conseguimento dell’obiettivo, gli Stati membri dovrebbero pertanto comunicare non solo la somma del peso del contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET, ma anche la somma del peso di tutte le parti in plastica delle bottiglie, affinché sia possibile calcolare la percentuale di contenuto di plastica riciclata.
(13) Dato che gli obiettivi sono intesi a promuovere la diffusione della plastica riciclata sul mercato per garantire l’uso circolare della plastica, nel calcolare il peso delle bottiglie per bevande è opportuno considerare solo le parti in plastica. Poiché si stima che il peso delle parti non in plastica di una comune bottiglia per bevande, per esempio l’etichetta di carta, rappresenti al massimo il 5 % del peso della bottiglia, si considera che l’esclusione di tali parti di una bottiglia in PET dal calcolo non incida in modo significativo sulla valutazione del conseguimento dell’obiettivo.
(14) La direttiva (UE) 2019/904 specifica che le bottiglie in PET comprendono tappi e coperchi. Tuttavia, ai fini del calcolo e della verifica dell’obiettivo di contenuto di plastica riciclata, è opportuno considerare come parti delle bottiglie in PET anche le etichette e le etichette termoretraibili. In primo luogo una bottiglia in PET, nel formato in cui è comunemente venduta ai consumatori, è costituita dal corpo, dal tappo o coperchio e dall’etichetta o dall’etichetta termoretraibile. Le etichette e le etichette termoretraibili sono usate per comunicare informazioni ai consumatori, anche a fini di immagine e pubblicità. Di solito le etichette termoretraibili avvolgono le bottiglie a 360 gradi, mentre le altre etichette coprono una minore porzione della bottiglia. In secondo luogo le etichette e le etichette termoretraibili sono spesso attaccate alla bottiglia nella stessa fase di produzione in cui vengono attaccati tappi e coperchi. Il loro peso dovrebbe pertanto essere incluso nel peso delle bottiglie in PET, e l’eventuale plastica riciclata contenuta nelle etichette, anche termoretraibili, dovrebbe essere inclusa nel peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET.
(15) Ai fini del calcolo e della verifica del contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET, la definizione del termine «plastica riciclata» dovrebbe includere solo i materiali derivati dai rifiuti di plastica post-consumo. La distinzione è importante in quanto vi sono già sufficienti incentivi di mercato per il riciclaggio dei rifiuti di plastica pre-consumo. I rifiuti di plastica provenienti dagli imballaggi di prodotti che sono stati immessi sul mercato ma che hanno superato la data di scadenza prima di essere venduti ai consumatori dovrebbero essere considerati rifiuti di plastica post-consumo. Viceversa, i materiali e i rifiuti di plastica prodotti durante i processi di produzione o di fabbricazione, compresi tutti i processi secondari, le prove, lo stoccaggio e gli spostamenti prima dell’immissione del prodotto sul mercato, non dovrebbero essere considerati rifiuti post-consumo.
(16) La plastica riciclata usata ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento dell’obiettivo dovrebbe essere ottenuta da rifiuti di plastica post-consumo il cui riciclaggio (compresa la cernita) è avvenuto in modo ecologicamente corretto. È essenziale mantenere elevati standard ambientali per il riciclaggio al fine di preservare il valore aggiunto ambientale della promozione del contenuto riciclato ed evitare che pratiche inadeguate di raccolta e gestione dei rifiuti ed emissioni inquinanti compromettano i benefici in termini di sostenibilità della sostituzione dei materiali vergini con materiali riciclati.
(17) Il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio opera una distinzione tra i paesi cui si applica la decisione del Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero («decisione OCSE») (5) e quelli a cui non si applica. A norma di tale regolamento, dal 21 novembre 2026 le esportazioni di rifiuti di plastica verso paesi non appartenenti all’OCSE saranno vietate fino al 21 maggio 2029, con la possibilità per i paesi non appartenenti all’OCSE di chiedere deroghe dopo tale data.
(18) Alla luce del diverso livello di standard e capacità delle infrastrutture per quanto riguarda la gestione dei rifiuti di plastica nei paesi cui si applica la decisione OCSE, e considerato l’impatto incerto del divieto sui flussi commerciali di rifiuti di plastica, la plastica riciclata proveniente dai paesi cui si applica la decisione OCSE dovrebbe iniziare a essere conteggiata nell’obiettivo relativo al contenuto riciclato obbligatorio per le bottiglie in PET solo a partire dal 21 novembre 2027. Entro tale data la Commissione, conformemente all’articolo 45, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2024/1157, dovrebbe aver formulato la sua valutazione e adottato una decisione dopo aver analizzato le argomentazioni dei paesi terzi interessati. In questo intervallo di tempo gli Stati membri potranno inoltre adeguare la raccolta e la comunicazione dei dati.
(19) I rifiuti di plastica post-consumo il cui riciclaggio (compresa la cernita) è avvenuto in paesi cui non si applica la decisione OCSE dovrebbero poter essere conteggiati ai fini dell’obiettivo solo se sono stati conclusi accordi o intese con l’UE che garantiscano una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di plastica. Questo requisito si aggiunge alle altre prescrizioni dell’UE applicabili, ad esempio quelle stabilite dal regolamento (UE) 2022/1616, e non le pregiudica.
(20) Ferme restando le norme stabilite per il calcolo degli obiettivi relativi al contenuto riciclato, l’importazione di plastica riciclata per la fabbricazione di bottiglie di plastica per bevande è possibile conformemente alle norme applicabili dell’Unione.
(21) Il regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione istituisce una catena di comunicazione lungo tutte le fasi consecutive della fabbricazione, che comprende la comunicazione della percentuale di plastica riciclata presente in ciascun lotto di materiale contenente plastica riciclata e destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, tali informazioni dovrebbero essere utilizzate anche per il calcolo del contenuto riciclato presente nelle bottiglie in PET, anche se le definizioni di «plastica» e «plastica riciclata» applicabili nel contesto del regolamento (UE) 2022/1616 differiscono leggermente da quelle applicabili nel contesto della presente decisione. Le informazioni fornite a norma del regolamento (UE) 2022/1616 devono essere integrate da informazioni sull’origine del materiale al fine di rispecchiare l’ambito di applicazione geografico della presente decisione. Gli operatori economici che immettono sul mercato le bottiglie in PET dovrebbero calcolare il peso della plastica riciclata presente in tali bottiglie sulla base della percentuale di contenuto di plastica riciclata indicata nell’addendum alla dichiarazione di conformità a norma del regolamento (UE) 2022/1616.
(22) Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2019/904, la quota di plastica riciclata presente in una bottiglia in PET deve essere calcolata quando la bottiglia è immessa sul mercato di uno Stato membro («punto di calcolo finale»). Attualmente il contenuto di plastica riciclata non può essere misurato analiticamente in modo affidabile al punto di calcolo finale. È pertanto necessario determinarlo in fasi precedenti della catena di approvvigionamento, attraverso ulteriori punti di calcolo, per ottenere un risultato accurato al punto di calcolo finale. È necessario un punto di calcolo ogniqualvolta un materiale ottenuto almeno in parte da materiali ammissibili subisce modifiche della propria composizione chimica o fisica, in particolare quando è miscelato con altri materiali, ad esempio polimeri vergini, additivi vergini o materiali provenienti da rifiuti di plastica che non sono rifiuti di plastica post-consumo. In diversi punti di calcolo lungo un percorso di riciclaggio possono applicarsi metodi diversi di calcolo del peso del materiale ammissibile o delle quantità attribuite negli output, a seconda della fase del processo e del metodo di riciclaggio impiegato.
(23) Gli operatori economici della catena di approvvigionamento della plastica riciclata che applicano la contabilizzazione del bilancio di massa non dovrebbero mai essere autorizzati a superare le quantità attribuite di materiale ammissibile nel bilancio, il che significa che il saldo non dovrebbe essere negativo. Un saldo negativo delle quantità attribuite implicherebbe che gli operatori economici abbiano venduto più materiale ammissibile di quello che hanno effettivamente prodotto o acquistato.
(24) Ai fini della contabilizzazione del bilancio di massa, è necessario stabilire norme sulle modalità di assegnazione agli output del materiale input ammissibile in caso di processi multi-output. Le norme stabilite nella presente decisione riflettono un approccio da cui è escluso l’uso come combustibile, in base al quale in ciascun punto di calcolo gli operatori economici dovrebbero detrarre dal calcolo del contenuto riciclato il materiale ammissibile trattato fino a ottenere combustibili o scarti, al fine di conformarsi all’articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Questo vale anche per gli output a duplice uso, ossia gli output intermedi che possono essere ulteriormente trattati fino a ottenere sia combustibili che prodotti non combustibili, in forma liquida o gassosa. La quota relativa di materiale ammissibile negli output a duplice uso che saranno trasformati in combustibili non dovrebbe essere conteggiata come contenuto riciclato. Gli output a duplice uso in forma solida, come il char, dovrebbero essere esclusi del tutto dal calcolo del contenuto riciclato in quanto si prevede che nel prossimo futuro non saranno trattati fino a ottenere prodotti non combustibili di elevato valore su scala rilevante nella pratica.
(25) Per aumentare la trasparenza del processo si applica la tracciabilità chimica, il che significa che la regola di assegnazione che esclude l’uso come combustibile dovrebbe essere integrata da disposizioni supplementari per garantire che la quantità attribuita di materiale ammissibile non superi quella che può teoricamente essere presente in un prodotto.
(26) Le quantità attribuite di materiale ammissibile non dovrebbero essere riassegnate da uno stabilimento a un altro di una stessa impresa o da un’impresa a un’altra, in quanto ciò renderebbe più complessi il calcolo e la verifica di tali quantità. Questo non dovrebbe tuttavia impedire di spostare fisicamente i materiali da uno stabilimento a un altro di una stessa impresa o da un’impresa a un’altra senza riassegnare eventuali quantità ad essi attribuite, a condizione che il materiale sia accompagnato dalla documentazione necessaria per garantire la conformità alla presente decisione, segnatamente per assicurare la tracciabilità e fornire la base di calcolo in caso di successiva miscelazione con altri materiali.
(27) Al fine di garantire i benefici ambientali derivanti dal conseguimento degli obiettivi minimi in materia di contenuto di plastica riciclata e prevenire l’elusione, che potrebbe compromettere tali benefici, gli Stati membri dovrebbero introdurre disposizioni volte a verificare i dati e le informazioni che raccolgono presso gli operatori economici che immettono sul mercato bottiglie in PET. Gli operatori economici dovrebbero produrre e fornire ai loro clienti, per ciascun lotto di materiale contenente quantità attribuite di materiale ammissibile, una dichiarazione comprendente informazioni sulle quantità attribuite. Gli operatori economici che non operano modifiche dei materiali dovrebbero limitarsi a trasmettere la dichiarazione ricevuta dai loro fornitori. Inoltre gli operatori che trattano materiali i quali non sono costituiti da polimeri sia nella fase di input che in quella di output dovrebbero essere sottoposti a verifica da parte di terzi. La verifica dovrebbe riguardare tutte le informazioni pertinenti per l’assegnazione del materiale ammissibile nell’ambito della contabilizzazione del bilancio di massa, ad esempio le quantità specifiche per processo e la categorizzazione degli input e degli output, le curve del punto di ebollizione e le prove del fatto che il materiale ammissibile rimane lungo il percorso di riciclaggio. I certificati rilasciati dai verificatori nell’ultima fase del processo di riciclaggio chimico dovrebbero essere trasmessi ai soggetti a valle della catena di approvvigionamento, solitamente fino a coloro che riempiono le bottiglie per bevande, al fine di consentire agli Stati membri di raccoglierli dagli operatori economici che immettono sul mercato tali bottiglie.
(28) Se il trattamento di materiali con quantità attribuite avviene in un paese terzo e il materiale risultante è importato, gli Stati membri dovrebbero verificare l’esattezza delle informazioni che accompagnano il materiale per garantire la conformità alla presente decisione.
(29) Le norme per il calcolo e la verifica dell’obiettivo e il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sul contenuto di plastica riciclata sono strettamente collegati perché riguardano la stessa plastica riciclata e le stesse bottiglie. Al fine di garantire la coerenza, è opportuno stabilire in un unico atto le norme per il calcolo e la verifica dell’obiettivo e il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni.
(30) Il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni tiene conto dei metodi di misurazione e delle tabelle per la comunicazione per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio di cui alla decisione 2005/270/CE della Commissione, anch’essi basati sul peso e sul materiale.
(31) Il monitoraggio del contenuto di plastica riciclata nelle bottiglie in PET costituisce un servizio pubblico digitale transfrontaliero ai sensi del regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio. La presente decisione introduce nuove prescrizioni vincolanti che interessano il suddetto servizio pubblico digitale ed è pertanto soggetta all’obbligo di valutazione dell’interoperabilità di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/903. Pertanto è stata condotta una valutazione dell’interoperabilità e la relazione risultante deve essere pubblicata sul portale «Europa interoperabile».
(32) I rifiuti di plastica dovrebbero essere trattati con il metodo di riciclaggio che riduce il più possibile l’impatto negativo sull’ambiente, tenendo conto della qualità richiesta dei materiali riciclati e della sostenibilità economica delle diverse tecnologie. Partendo da questo presupposto, i metodi di riciclaggio meccanico sono generalmente preferibili ai metodi di riciclaggio chimico da un punto di vista ambientale e i rifiuti che possono essere riciclati meccanicamente non dovrebbero, in linea di principio, essere sottoposti a riciclaggio chimico se quello meccanico può produrre materiali riciclati con caratteristiche di qualità o prestazioni simili. La Commissione monitora lo sviluppo delle tecnologie di riciclaggio disponibili, tenendo conto delle loro prestazioni economiche e ambientali. Al fine di tenere conto dei pertinenti sviluppi tecnologici nel settore del riciclaggio, tra cui ad esempio l’introduzione di metodi di riciclaggio chimico su scala commerciale, la Commissione dovrebbe riesaminare la metodologia stabilita nella presente decisione, comprese le norme per l’assegnazione delle quantità attribuite, e valutare l’opportunità di allinearla alle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), se del caso.
(33) Al fine di garantire l’efficace realizzazione degli obiettivi in materia di economia circolare competitiva e delle politiche di gestione dei rifiuti dell’Unione, e al fine di promuovere gli investimenti nella sostituzione dei combustibili e delle materie prime di origine fossile nell’industria chimica, in linea con il piano d’azione per l’industria chimica europea, la metodologia per il calcolo, la verifica e la comunicazione del contenuto di plastica riciclata sviluppata nel rispetto delle norme dell’UE quali l’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2025/40 dovrebbe tenere conto della base giuridica e degli obiettivi specifici e rispecchiare le caratteristiche dei materiali e delle tecnologie di riciclaggio pertinenti. Pertanto la metodologia stabilita nella presente decisione per determinare il contenuto riciclato presente nelle bottiglie in PET dovrebbe applicarsi solo a tale categoria di prodotti. Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1 Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
(1) «plastica riciclata»: plastica che era un rifiuto di plastica post-consumo prima del riciclaggio e che è stata prodotta mediante riciclaggio (compresa la cernita) nell’Unione ai sensi dell’articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE. A decorrere dal 21 novembre 2027 rientrano nella definizione anche i rifiuti di plastica post-consumo il cui riciclaggio (compresa la cernita) è avvenuto in:
(a) un paese terzo cui si applica la decisione OCSE, a meno che la valutazione effettuata e la decisione adottata a norma dell’articolo 45, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2024/1157 non concludano che tale paese non soddisfa i requisiti di gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di plastica;
(b) un paese terzo con il quale l’Unione ha concluso accordi o intese volti a garantire che la plastica riciclata sia ottenuta da rifiuti di plastica post-consumo sottoposti in ciascun impianto pertinente a un trattamento conforme agli standard dell’UE di protezione della salute umana e dell’ambiente ai sensi del diritto dell’Unione, in particolare la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2025/40, a seconda dei casi. Il paese deve inoltre disporre di un quadro globale per la gestione dei rifiuti che copra tutto il suo territorio e dimostri la capacità e la volontà di garantire una gestione dei rifiuti ecologicamente corretta, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:
i) le misure attuate e previste per garantire la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti nel suo territorio, ad esempio l’introduzione di un sistema di responsabilità estesa del produttore o di un sistema equivalente che dia concretamente attuazione al principio «chi inquina paga»;
ii) le misure attuate e previste per aumentare la quota di plastica riciclata da rifiuti di plastica post-consumo, nonché gli indicatori per monitorarle;
iii) le misure attuate e previste per aumentare la quota di plastica riciclata da rifiuti di plastica post-consumo incorporata nei prodotti immessi sul mercato nazionale, nonché gli indicatori per monitorarle;
(2) «rifiuti di plastica post-consumo»: rifiuti generati da prodotti di plastica che sono stati:
(a) immessi sul mercato dell’Unione;
(b) immessi sul mercato o forniti per la distribuzione, il consumo o l’uso in un paese terzo nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
(3) «bottiglia per bevande»: bottiglia di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri, compresi il tappo o il coperchio e l’eventuale etichetta o etichetta termoretraibile, escluse:
(a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;
(b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono in forma liquida;
(4) «bottiglia in PET»: bottiglia per bevande il cui componente principale è il polietilene tereftalato;
(5) «operatore economico»: uno dei seguenti operatori che fanno parte della catena di approvvigionamento che conduce all’immissione sul mercato di bottiglie per bevande o che immettono sul mercato bottiglie per bevande:
(a) riciclatore quale definito all’articolo 2, paragrafo 3, punto 16), del regolamento (UE) 2022/1616;
(b) trasformatore quale definito all’articolo 2, paragrafo 3, punto 17), del regolamento (UE) 2022/1616;
(c) operatore del settore alimentare quale definito all’articolo 3, punto 3), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
(d) qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato di uno Stato membro un prodotto proveniente da un paese terzo;
(e) qualsiasi persona fisica o giuridica che si occupa a titolo professionale della raccolta o del trattamento dei rifiuti o di entrambe le cose;
(6) «tecnologia di riciclaggio»: tecnologia di riciclaggio quale definita all’articolo 2, paragrafo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2022/1616;
(7) «materiale ammissibile»: rifiuti di plastica post-consumo e materiali provenienti dai rifiuti di plastica post-consumo;
(8) «catena di approvvigionamento»: serie di processi o attività connessi alla produzione e alla distribuzione di bottiglie per bevande;
(9) «punto di calcolo»: punto della catena di approvvigionamento in cui è determinato il contenuto di materiale ammissibile per un dato materiale;
(10) «lotto»: lotto quale definito all’articolo 2, paragrafo 3, punto 20), del regolamento (UE) 2022/1616;
(11) «contabilizzazione del bilancio di massa»: serie di norme di calcolo utilizzate per determinare la quantità attribuita lungo tutta la catena di approvvigionamento e negli output, se il materiale ammissibile è utilizzato insieme ad altri materiali come input del processo;
(12) «quantità attribuita»: peso del materiale ammissibile che entra in un processo ed è assegnato agli output del processo per un determinato periodo;
(13) «categoria di output»: raggruppamento di output in una delle seguenti categorie: output, diversi dagli scarti, che sono o saranno ritrattati fino a ottenere materiali diversi dai combustibili, compresa la plastica («non combustibili»); output, diversi dagli scarti, che sono combustibili, compresi quelli consumati per fornire energia al processo, o che saranno ritrattati fino a ottenere materiali da utilizzare come combustibili («combustibili»); output, diversi dagli scarti, che possono essere ritrattati fino a ottenere combustibili o materiali diversi dai combustibili («output a duplice uso»); output che sono smaltiti ai sensi dell’articolo 3, punto 19), della direttiva 2008/98/CE («scarti»);
(14) «stabilimento»: uno o più impianti di produzione nello stesso sito, sotto il controllo gestionale dello stesso operatore economico, in cui sono gestiti attività, prodotti e servizi, comprese tutte le infrastrutture, le attrezzature e i materiali associati;
(15) «verifica»: processo mediante il quale un verificatore attesta che un operatore economico soddisfa i requisiti relativi al calcolo dei dati sul contenuto riciclato delle bottiglie per bevande;
(16) «verificatore»: organismo di valutazione della conformità quale definito all’articolo 2, punto 13), del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e accreditato conformemente al medesimo regolamento;
(17) «percorso di riciclaggio»: processo in diverse fasi che preserva il potenziale di trattamento del materiale ammissibile per ottenere un materiale non combustibile;
(18) «riciclaggio meccanico»: tecnologia di riciclaggio che recupera i rifiuti di plastica raccolti attraverso processi meccanici e fisici, tra cui la cernita, la frantumazione, il lavaggio, la separazione dei materiali, l’asciugatura, l’estrusione e la ricristallizzazione, per produrre plastica senza modificare la struttura chimica degli input;
(19) «punto di ebollizione massimo accettabile»: nel caso in cui il materiale ammissibile o parti di esso siano immessi in una singola unità di steam cracking, il punto di ebollizione massimo accettabile di quest’ultima o, nel caso in cui il materiale ammissibile o parti di esso siano trattati in diverse unità di steam cracking, la media ponderata dei punti di ebollizione massimi accettabili di tutte le singole unità.
Articolo 2 Metodologia per calcolare la quota di contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET
1. La quota di contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET è calcolata dividendo il peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET immesse sul mercato di uno Stato membro in un determinato anno per il peso della plastica presente in tali bottiglie. Il quoziente è espresso in percentuale.
2. I calcoli di cui al paragrafo 1 sono effettuati utilizzando le formule da 1 a 3 dell’allegato I.
Articolo 3 Metodologia per determinare il peso della plastica presente nelle bottiglie in PET
1. Il peso della plastica presente nelle bottiglie in PET è pari alla somma del peso della plastica presente nelle bottiglie in PET immesse sul mercato di uno Stato membro in un determinato anno. I dati relativi a tali bottiglie in PET sono raccolti conformemente all’articolo 5.
2. Il peso della plastica presente nelle bottiglie in PET immesse sul mercato di uno Stato membro può essere adeguato per tenere conto delle esportazioni o dei movimenti delle bottiglie in PET verso altri Stati membri. L’adeguamento è effettuato applicando le formule da 4 a 9 dell’allegato I.
Articolo 4 Metodologia per determinare il peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET
1. Il peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET è pari alla somma del peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET immesse sul mercato di uno Stato membro in un determinato anno. I dati relativi a tali bottiglie in PET sono raccolti conformemente all’articolo 5.
2. Se il peso della plastica presente nelle bottiglie in PET immesse sul mercato è adeguato conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, anche il peso della plastica riciclata presente in tali bottiglie è adeguato per tenere conto delle esportazioni o dei movimenti delle bottiglie in PET verso altri Stati membri. L’adeguamento è effettuato applicando la formula 4 dell’allegato I.
[...] Segue in allegato
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