
Allineamento CLP al GHS Rev. 8, 9, 10 e parte Rev. 11 - Bozza 17.08.2026
ID 26931 | 19 Agosto 2026 / Allegato
Il 17 agosto 2026, l'Unione europea ha notificato (G/TBT/N/EU/1234) all'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) una bozza di modifica CLP Regolamento sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio, con l'obiettivo di allineare le norme UE alle revisioni più recenti del Sistema armonizzato a livello globale delle Nazioni Unite per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche (GHS - Globally Harmonized System).
Il progetto di regolamento delegato della Commissione attuerà le modifiche introdotte dalle revisioni 8, 9 e 10 del GHS, nonché alcune disposizioni selezionate della revisione 11 del GHS relative agli aerosol e alle miscele sensibilizzanti per la cute. La proposta introduce ampie modifiche alle disposizioni in materia di classificazione tecnica ed etichettatura del regolamento CLP.
È possibile presentare osservazioni sulla proposta fino al 16 ottobre 2026. L'adozione è prevista per il quarto trimestre del 2026.
Modifiche principali
- La proposta modificherebbe gli allegati I, III, IV, V, VI e VIII del regolamento CLP.
Le principali modifiche includono:
- Criteri e procedure di classificazione rivisti per gli esplosivi.
- Nuove disposizioni per le sostanze chimiche sotto pressione.
- Disposizioni riviste in materia di aerosol.
- Metodi e criteri di classificazione aggiornati per diversi rischi per la salute.
- Modifiche relative alla classificazione dei metalli e dei composti metallici per i rischi acquatici a lungo termine.
- Rivista la presentazione delle avvertenze sui pericoli e le misure precauzionali, nonché altri elementi relativi alla comunicazione dei rischi.
- Periodo di transizione
Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, i nuovi requisiti si applicheranno generalmente 24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento. I fornitori potranno applicare volontariamente le nuove disposizioni in materia di classificazione ed etichettatura prima di tale data.
Le sostanze e le miscele classificate ed etichettate secondo le norme vigenti, e immesse sul mercato prima dell'entrata in vigore dei nuovi requisiti, beneficeranno di un periodo di transizione più lungo. Tali sostanze e miscele non dovranno conformarsi alle nuove norme fino a 48 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento.
Sfondo
Il regolamento CLP attua il GHS delle Nazioni Unite all'interno dell'Unione Europea e viene periodicamente adattato per riflettere gli sviluppi internazionali. Secondo la Commissione Europea, le revisioni GHS 8, 9 e 10 hanno introdotto modifiche riguardanti i criteri e le procedure di classificazione, la comunicazione dei pericoli, le sostanze chimiche sotto pressione, le indicazioni precauzionali, i metodi di prova non animali, la valutazione della corrosione e dell'irritazione cutanea e la classificazione dei metalli e dei composti metallici per i pericoli acquatici a lungo termine.
La maggior parte delle modifiche introdotte dalla revisione 11 del GHS saranno attuate in una fase successiva. Tuttavia, la Commissione propone di attuare subito le disposizioni relative agli aerosol e alle miscele sensibilizzanti per la pelle, al fine di garantire una maggiore certezza giuridica ed evitare di rivedere due volte le disposizioni del CLP in un breve periodo di tempo.
Le parti interessate possono presentare osservazioni sulla proposta notificata entro il 16 ottobre 2026.
Fonte: WTO - Global Product Compliance (GPC)

Fig. 1 - Il CLP adotta il GHS nell'UE
_______
G/TBT/N/EU/1234
Description of content:
Within the European Union, the provisions and criteria for the classification, labelling, and packaging of substances and mixtures are harmonised by Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (hereafter 'CLP Regulation). The CLP Regulation incorporates the criteria and hazard communication elements of the United Nations' Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).
The GHS is regularly revised by the United Nations Economic and Social Council's SubCommittee of Experts on the GHS, to take into account new scientific information, technical progress, and implementation experiences. These revisions often update classification criteria, hazard statements, precautionary statements, and labelling elements to enhance the protection of human health and the environment, while facilitating international trade.
The EU has committed to implementing the GHS. To ensure continued alignment with the GHS and support the objective of harmonising chemical hazard classification and communication at the international level, the CLP Regulation is periodically amended.
These amendments reflect the biannual revisions of the classification criteria and labelling rules of the GHS at the UN level.
This initiative adapts the Annexes to the CLP Regulation to bring them in line with GHS revisions 8, 9 e 10, adopted respectively in 2018, 2020 and 2022.
It also partially implements GHS revision 11 as regards aerosols and skin sensitisers (mixtures).
Objective and rationale, including the nature of urgent problems where applicable:
Regulation (EC) No 1272/2008 (the 'CLP Regulation') implements the United Nations' Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) in the EU. In line with the GHS, the CLP Regulation lays down rules for suppliers on identifying hazardous chemicals and informing users about them through labelling. This initiative amends the CLP Regulation to bring it in line with GHS revisions 8, 9 e 10, adopted respectively in 2018, 2020 and 2022.
It also partially implements GHS revision 11 as regards aerosols and skin sensitisers (mixtures). The amendments brought by this Regulation will ensure the continued alignment of the CLP Regulation with GHS and support the objective of harmonising chemical hazard classification and communication at the international level.
attached
Collegati
Allegati
|
Descrizione |
Lingua |
Dimensioni |
Downloads |
|
|
EN |
238 kB |
3 |
|
|
EN |
50 kB |
1 |