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Regolamento delegato (UE) 2026/447

Regolamento delegato (UE) 2026/447 / Reg. BPR restrizione principio attivo anidride carbonica

Regolamento delegato (UE) 2026/447 / Reg. BPR restrizione principio attivo anidride carbonica

ID 26782 | 30 Luglio 2026 / Allegato

Regolamento delegato (UE) 2026/447 della Commissione, del 27 febbraio 2026, recante modifica del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la restrizione relativa all'uso del principio attivo anidride carbonica che figura nell'allegato I, categoria 6, del medesimo regolamento

C/2026/1241

GU L 2026/447 del 30.7.2026

Entrata in vigore: 19 Agosto 2026

__________

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

[...]

ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nell’elenco dei principi attivi di cui all’articolo 25, lettera a), alla categoria 6 la voce relativa all’anidride carbonica è così modificata:

Numero CE Nome/gruppo Restrizioni Osservazioni
204-696-9 Anidride carbonica L’autorizzazione dei biocidi contenenti anidride carbonica come principio attivo è subordinata alle condizioni seguenti:
a) l’esposizione degli utilizzatori professionali all’anidride carbonica rimane inferiore alla concentrazione di esposizione accettabile (AEC):
i) dell’1,5 % volume/volume (v/v) di anidride carbonica per il limite di esposizione a breve termine (STEL) di 15 minuti, e
ii) dello 0,5 % v/v di anidride carbonica per il valore medio ponderato nel tempo (TWA) di 8 ore;
b) l’esposizione degli utilizzatori del grande pubblico o degli astanti all’anidride carbonica rimane inferiore allo 0,1 % v/v di anidride carbonica;
c) se del caso, l’utilizzatore adotta le misure necessarie descritte nel sommario delle caratteristiche del prodotto
-

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