Linee guida europee sui profili di costa

Linee guida europee sui profili di costa
Bathing Water Profiles -Best Practices and Guidance
EC December 2009
Directive 2006/7/CE concerning the management of bathing water and repealing Directive 76/160...
ID 26726 | 22 Luglio 2026 / Allegato
CONAI ha predisposto una nota informativa che offre i dettagli operativi sulla dichiarazione di conformità e illustra le informazioni da inserire, le responsabilità previste dal Regolamento e le principali scadenze da tenere in considerazione.
L’obiettivo è fornire alle imprese uno strumento pratico per comprendere i nuovi adempimenti, favorire una corretta organizzazione dei flussi informativi lungo la filiera e supportare la preparazione alla piena applicazione delle nuove disposizioni.
A partire dal 12 agosto 2026, il fabbricante dovrà redigere la dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 39 e dell’Allegato VIII del Regolamento UE 2025/40. Tale documento attesta la conformità degli imballaggi immessi sul mercato alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12 dello stesso Regolamento sulla base della documentazione tecnica.
Ai fini della redazione della dichiarazione di conformità:
- il fabbricante (vedi definizione all’art. 3, punto 1, par. 13 - PPWR), prima di immettere sul mercato gli imballaggi, effettua la procedura di valutazione della conformità ai sensi dell’art. 38 e dell’Allegato VII del PPWR;
- i fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio (vedi definizione all’art. 3, punto 1, par. 16 - PPWR) forniscono al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentirgli di dimostrare la conformità dell’imballaggio e dei materiali di imballaggio, compresa la documentazione tecnica prevista dall’Allegato VII;
- l’importatore (vedi definizione all’art. 3, punto 1, par. 17 - PPWR), prima di immettere sul mercato gli imballaggi, assicura che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità e che abbia redatto la documentazione tecnica.
Si evince, quindi, che nella catena di approvvigionamento, esiste sempre un solo fabbricante, il quale è il soggetto tenuto a redigere la dichiarazione di conformità UE. Gli altri operatori economici coinvolti sono tenuti a fornire al fabbricante tutte le informazioni necessarie alla redazione della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità.
Conservazione dei documenti
La dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a supporto vanno conservate:
- per 5 anni dalla data di immissione sul mercato, nel caso di imballaggi monouso;
- per 10 anni dalla data di immissione sul mercato, nel caso di imballaggi riutilizzabili.
Dichiarazione di conformità e documentazione tecnica: il rapporto tra evidenze e attestazione
La dichiarazione di conformità deve essere supportata da un insieme strutturato di informazioni, dati e prove documentali contenuti nella documentazione tecnica. Quest’ultima costituisce infatti la base oggettiva sulla quale si fondano le attestazioni riportate nella Dichiarazione.
Per questo motivo, la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica devono essere considerate come parti di un unico sistema documentale: la prima sintetizza le conclusioni di conformità, mentre la seconda ne fornisce le evidenze a supporto.
[...]
Fonte: CONAI
Collegati

Bathing Water Profiles -Best Practices and Guidance
EC December 2009
Directive 2006/7/CE concerning the management of bathing water and repealing Directive 76/160...

ID 22690 | 08.10.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio ...

EC, 13.08.2020
La Commissione europea ha pubblicato la prima relazione annuale sulle emissioni di CO2 del trasporto marittimo. Il rapporto anali...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024