Legge 10 maggio 1976 n. 321
ID 23913 | 30.04.2025
Legge 10 maggio 1976 n. 321
Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
(GU n.141 del 29.05.1976)
Abrogazione
ID 26726 | 22 Luglio 2026 / Allegato
CONAI ha predisposto una nota informativa che offre i dettagli operativi sulla dichiarazione di conformità e illustra le informazioni da inserire, le responsabilità previste dal Regolamento e le principali scadenze da tenere in considerazione.
L’obiettivo è fornire alle imprese uno strumento pratico per comprendere i nuovi adempimenti, favorire una corretta organizzazione dei flussi informativi lungo la filiera e supportare la preparazione alla piena applicazione delle nuove disposizioni.
A partire dal 12 agosto 2026, il fabbricante dovrà redigere la dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 39 e dell’Allegato VIII del Regolamento UE 2025/40. Tale documento attesta la conformità degli imballaggi immessi sul mercato alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12 dello stesso Regolamento sulla base della documentazione tecnica.
Ai fini della redazione della dichiarazione di conformità:
- il fabbricante (vedi definizione all’art. 3, punto 1, par. 13 - PPWR), prima di immettere sul mercato gli imballaggi, effettua la procedura di valutazione della conformità ai sensi dell’art. 38 e dell’Allegato VII del PPWR;
- i fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio (vedi definizione all’art. 3, punto 1, par. 16 - PPWR) forniscono al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentirgli di dimostrare la conformità dell’imballaggio e dei materiali di imballaggio, compresa la documentazione tecnica prevista dall’Allegato VII;
- l’importatore (vedi definizione all’art. 3, punto 1, par. 17 - PPWR), prima di immettere sul mercato gli imballaggi, assicura che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità e che abbia redatto la documentazione tecnica.
Si evince, quindi, che nella catena di approvvigionamento, esiste sempre un solo fabbricante, il quale è il soggetto tenuto a redigere la dichiarazione di conformità UE. Gli altri operatori economici coinvolti sono tenuti a fornire al fabbricante tutte le informazioni necessarie alla redazione della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità.
Conservazione dei documenti
La dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a supporto vanno conservate:
- per 5 anni dalla data di immissione sul mercato, nel caso di imballaggi monouso;
- per 10 anni dalla data di immissione sul mercato, nel caso di imballaggi riutilizzabili.
Dichiarazione di conformità e documentazione tecnica: il rapporto tra evidenze e attestazione
La dichiarazione di conformità deve essere supportata da un insieme strutturato di informazioni, dati e prove documentali contenuti nella documentazione tecnica. Quest’ultima costituisce infatti la base oggettiva sulla quale si fondano le attestazioni riportate nella Dichiarazione.
Per questo motivo, la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica devono essere considerate come parti di un unico sistema documentale: la prima sintetizza le conclusioni di conformità, mentre la seconda ne fornisce le evidenze a supporto.
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Fonte: CONAI
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024