Ordinanza CC n. 21029 del 21 giugno 2026
Ordinanza CC n. 21029 del 21 giugno 2026
ID 26632 | 07 Luglio 2026
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, con ordinanza del 21.06.2026, n. 21029, affronta il nodo centrale del giudizio:
- il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nelle controversie risarcitorie derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche.
La Corte di cassazione rileva che la domanda proposta dai privati non si limita a denunciare mere omissioni gestionali o comportamenti materiali, ma individua la causa del danno nella scelta del sito della discarica e nell’approvazione del relativo progetto, attività che costituiscono esercizio di potere autoritativo.
Richiamando la funzione pianificatoria e autorizzativa attribuita alla Regione, la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, osserva che l’individuazione dell’area e l’approvazione del progetto sono atti amministrativi che incidono direttamente sulla configurazione dell’opera e sulle sue condizioni di sicurezza.
Poiché il danno lamentato deriva proprio da tali scelte, la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di valutare la correttezza dell’esercizio del potere pubblico.
Gli Ermellini escludono che la mancata impugnazione dei provvedimenti amministrativi possa spostare la giurisdizione, poiché la domanda risarcitoria resta comunque fondata sulla loro incidenza causale. Respinge inoltre la tesi secondo cui la responsabilità sarebbe riconducibile a meri comportamenti materiali, rilevando che la stessa Corte d’appello ha individuato la concausa del danno proprio negli atti regionali di localizzazione e approvazione.
Le Sezioni Unite accolgono quindi il motivo relativo alla giurisdizione, cassano la sentenza impugnata e dichiarano la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta
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